Da giorno 12 giugno, le imprese della Zes unica possono richiedere il credito d’imposta a loro riservato per l’acquisto di beni strumentali da impiegare nella propria attività. L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati o da effettuare nel periodo 1° gennaio-15 novembre 2024.
Le spese sono agevolate sulla base delle regole e delle percentuali fissate dall’Unione Europea. Tuttavia, solo una volta che l’Agenzia delle entrate avrà ricevuto tutte le domande potrà verificare se le risorse a disposizione sono sufficienti a coprire le richieste.
A ogni modo, l’istanza per richiedere il credito d’imposta può essere presentata direttamente dall’impresa o tramite il proprio consulente. Nella compilazione bisogna prestare la massima attenzione. Nella domanda è necessario indicare anche gli estremi identificativi delle fatture elettroniche a testimonianza degli acquisti effettuati.
Il credito d’imposta per la Zes Unica
Innanzitutto bisogna partire dal concetto di Zes Unica.
Chi fa parte di tale ambito territoriale?
Ebbene, rientrano nella Zes Unica:
le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Da qui, le imprese sono presenti in tale area della Zes Unica o che vi si insedieranno, potranno richiedere il credito d’imposta Zes Unica.
Sono agevolati gli investimenti finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
- nuovi macchinari;
- impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio ZES;
- nonché acquisto di terreni e
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Ogni investimento è agevolato nel limite massimo di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Queste sono le regole generali per avere il credito d’imposta Zes Unica.
Credito d’imposta ZES Unica. Compilazione dell’istanza
La richiesta del bonus deve essere fatta tramite apposito modello. Le domande del Bonus Zes Unica possono essere dal 12 giugno. E fino al 12 luglio.
Al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello.
Detto ciò, il modello si compone dei seguenti quadri:
- quadro A, vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d’investimento e l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui l’impresa intende fruire;
- quadro B, dati della struttura produttiva alla quale saranno destinati i beni agevolati e dati investimenti;
- quadro C, elenco soggetti sottoposti a verifica antimafia;
- quadro E, estremi fatture e certificazione.
Proprio rispetto a tale quadro, dunque, andrà prestata la massima attenzione.
Servono i dati della fattura elettronica
Nella sezione I vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche già ricevute dal sistema di interscambio SDI alla data di trasmissione telematica della domanda di bonus.
In particolare, va indicato:
- in colonna 1, il numero della fattura;
- in colonna 2, il codice identificativo SDI;
- in colonna 3, l’importo agevolabile al netto dell’IVA (incluso nella colonna 1 del rigo B10);
- in colonna 4, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l’acquisto.
Attenzione, la sezione I non può essere compilata se non è compilata anche la sezione II.
Difatti, nella sezione II sono da riportare gli estremi della certificazione. Qualora rilasciata alla data di invio della comunicazione. La sezione II deve essere, invece, sempre compilata nella comunicazione integrativa.
Sulla certificazione, come da D.M. 17 maggio, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dall’incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del Dlgs n. 39/2010.
Riassumendo…
- Dal 12 giugno è aperto il canale telematico per l’invio dell’istanza per il credito d’imposta Zes Unica;
- nell’istanza devono essere indicati i dati delle fatture elettroniche a comprova dell’effettuazione degli investimenti;
- tramite certificazione del revisore legale deve essere dimostrato l’effettivo sostenimento delle spese.