In redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito molto interessante sulla documentazione necessaria a legittimare la detrazione per lavori di ristrutturazione, nel caso specifico specifico il bonus è collegato alla ristrutturazione del bagno.
“Buongiorno, lo scorso anno ho fatto dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in cui vivo con la mia famiglia, in particolare abbiamo rifatto i due bagni presenti in appartamento. Detto ciò, accedendo alla mia area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate mi sono accorto che i dati riportati nella fattura elettronica non coincidono con quelli presenti sulla copia della fattura che mi è stata rilasciata dal rivenditore dei vari pezzi del bagno e del relativo arredo.
Il bonus ristrutturazione
Prima di rispondere al quesito del nostro lettore è utile richiamare la principale documentazione che serve per il bonus ristrutturazione in caso di controlli dell’Agenzia delle entrate.
A tal proposito ci viene in aiuto il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 2011/149646 del 2 novembre 2011 sui documenti per il bonus 50%.
Tale provvedimento prevede che il contribuente deve essere in possesso di:
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);
- per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Se per il tipo di lavori effettuati non sono previste abilitazioni amministrative, servirà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
Bonus ristrutturazione bagno. Documentazione e fattura sbagliata
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito del nostro lettore sul bonus ristrutturazione bagno. Bonus ristrutturazione che passerà dal 50% al 30%.
Ci sono due fatture una elettronica e una cartacea che sarebbe la copia di quella elettronica XML che il rivenditore è tenuto a rilasciare al privato. Tuttavia, ci sono delle incongruenze tra le due fatture; non è cosa da poco visto che l’errata applicazione dell’aliquota Iva potrebbe impattare sull’importo da portare in detrazione. O addirittura mettere in discussione la legittima spettanza del bonus.
Detto ciò, nelle FAQ sulla fattura elettronica l’Agenzia delle entrate ha avuto già modo di chiarire che:
ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.
Si suggerisce inoltre di verificare che l’aliquota Iva applicata sia corretta in modo da consentire al rivenditore di apportare eventuali correzioni rispetto alla fattura originaria.
Riassumendo…
- In sede di controlli sul bonus 50% il Fisco può richiedere una serie di documenti al contribuente;
- serviranno ad esempio le abilitazioni amministrative rilasciate dal Comune in cui è ubicato l’immobile;
- anche le fatture saranno oggetto di controllo;
- in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea prevale la fattura digitale.