Fermo amministrativo. La Cassazione ferma queste auto (sentenza n° 10820)

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulle tempistiche per ricorrere contro il fermo amministrativo: la guida su come procedere
5 mesi fa
2 minuti di lettura
Pignoramento e rottamazione cartelle 2018
Foto © Licenze Creative Commons

Il contribuente che vuole opporsi al fermo amministrativo per una cartella non pagata deve impugnare il preavviso di fermo entro 60 giorni dalla notifica, una volta scaduto questo termine, una mancata notifica del fermo definitivo non comporta una nuova chance di ricorso pur se la conoscenza del fermo è avvenuto solo tramite accesso agli atti.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 10820/2024.

Prima di entrare nello specifico della questione è utile riprendere la procedura di fermo amministrativo per meglio comprendere la pronuncia della Corte di Cassazione.

Il fermo amministrativo: la procedura

La procedura di fermo amministrativo è una procedura di tipo cautelare attivabile dall’Agenzia delle entrate riscossione. Ex Equitalia. Questa procedura anche conosciuta come “ganasce fiscali”,  ha lo scopo di bloccare la circolazione dell’auto di colui che non ha pagato una cartella senza neanche chiedere una rateazione. Infatti, se si chiede una rateazione, con il pagamento della prima rata, è possibile riprendere a circolare con il mezzo.

Detto ciò, il fermo amministrativo è sempre preceduto da un preavviso di fermo.

Infatti, colui che non ha pagato la cartella sarà destinatario di una “comunicazione di “preavviso” contenente:

  • targa veicolo;
  • elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito;
  • invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

Da qui, come ribadito sul portale ADER-procedure cautelari:

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Niente fermo amministrativo per le auto strumentali

Si ponga attenzione al fatto che il fermo amministrativo non viene iscritto:

  • se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013);
  • per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.

Per le auto strumentali, occorre presentare all’Agenzia delle entrate-riscossione, oppure inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale”.

Servirà invece il modello F3, per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.

E’ prevista una sanzione per circola con veicolo sottoposti a fermo. Infatti, chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sanzione che arriva quasi a 8.000 euro.

A ogni modo, il fermo amministrativo può scattare anche per il bollo auto non pagato.

Fermo amministrativo. La Cassazione ferma queste auto (sentenza n° 10820)

Arriviamo così alla sentenza della Cassazione che è intervenuta in merito alla situazione di un contribuente che aveva ricevuto il preavviso di fermo amministrativo ma poi è venuto a conoscenza dell’iscrizione definitiva solo dopo un controllo della polizia.

Da qui, la Cassazione è stata chiamata a chiarire la decorrenza dei 60 giorni per impugnare il fermo, considerato che il contribuente ha avuto tutte le informazioni necessarie per ricostruire la vicenda solo una volta effettuato l’accesso agli atti presso l’ADER.

Secondo la Cassazione, il contribuente avrebbe dovuto impugnare il preavviso di fermo entro 60 giorno dalla notifica. Questo perché il preavviso rappresenta l’unico atto che viene portato a conoscenza del debitore (vedi art.86 del DPR 602/1973). Da qui, la mancata notifica dell’apposizione del fermo non ristabilisce in capo al debitore una nuova chance di ricorso.

A ogni modo, al di del caso specifico, il contribuente può proporre ricorso sia contro il preavviso di fermo sia contro l’iscrizione del fermo se effettivamente notificato.

Se non si si ricorre contro il fermo e l’iscrizione definitiva non viene notificata, la Cassazione esclude il ricorso.

Riassumendo…

  • La Corte di Cassazione ha chiarito le tempistiche per ricorrere contro il fermo amministrativo;
  • è necessario impugnare il preavviso di fermo entro 60 giorni dalla notifica;
  • la mancata notifica dell’apposizione del fermo non ripristina il diritto al ricorso.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

assegno di inclusione
Articolo precedente

NASPI 2024 in scadenza, ecco perché dovresti presentare la domanda entro oggi 8 luglio

Pensione di vecchiaia già nel 2024, ecco chi può farlo anche se è nato nel 1958
Articolo seguente

Pensione a 65 e bastano anche 38 anni di contributi, ecco come