La recente normativa italiana, precisamente l’articolo 97 lettera a) della Legge n. 213/2023, ha introdotto importanti modifiche all’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi. Tali cambiamenti riguardano anche la dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
Le nuove disposizioni introducono un sistema più strutturato e specifico per la compensazione dei crediti contributivi, con l’obiettivo di semplificare e rendere più trasparente il processo. È fondamentale per i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i professionisti tenersi aggiornati sulle evoluzioni normative e sui provvedimenti attuativi che seguiranno, al fine di gestire correttamente le compensazioni nel Modello F24.
Le novità
Le nuove regole stabiliscono che la compensazione dei crediti, indipendentemente dall’importo, derivanti da contributi dovuti all’INPS può essere effettuata secondo diverse tempistiche a seconda della categoria del contribuente. In dettaglio,
- Datori di lavoro non agricoli: possono effettuare la compensazione a partire dal 15° giorno successivo alla scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito deriva. Se la trasmissione dei dati è tardiva, la compensazione può avvenire dal 15° giorno successivo alla sua presentazione. Nel caso di note di rettifica passive, la compensazione è possibile dalla data di notifica delle stesse.
- Datori di lavoro agricoli: coloro che versano la contribuzione agricola unificata possono effettuare la compensazione dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito.
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti: li artigiani, i commercianti e i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS possono compensare i crediti a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge (quadro RR).
Previsto altresì che, la compensazione dei crediti maturati per premi ed accessori INAIL è possibile solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’INAIL.
Altra novità generale, ricordiamo, è l’obbligo del Modello F24 telematico generalizzato.
Compensazione crediti INPS e INAIL: ancora con vecchie regole
La normativa stessa rinvia a successivi provvedimenti, che dovranno essere adottati in accordo tra il direttore dell’Agenzia delle Entrate, il direttore generale dell’INPS e il direttore generale dell’INAIL, per definire la decorrenza dell’efficacia delle nuove disposizioni e le modalità di attuazione.
Con il messaggio informativo sulle nuove compensazioni INPS (Messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024) l’istituto, a questo proposito, ha comunicato che sono in corso le necessarie interlocuzioni tecniche con l’Agenzia delle Entrate per l’adozione dei provvedimenti attuativi. Fino all’emanazione di questi provvedimenti, rimangono immutate le modalità operative attuali per le compensazioni dei crediti contributivi, che possono essere effettuate utilizzando i Modelli F24.
Solo con successivo messaggio, a esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, l’INPS pubblicherà le nuove modalità operative.
Riassumendo
- Nuove regole per compensazione crediti INPS e INAIL introdotte dalla Legge n. 213/2023.
- Compensazione crediti INPS per datori di lavoro non agricoli dal 15° giorno successivo.
- Datori di lavoro agricoli compensano crediti dalla scadenza del versamento della dichiarazione manodopera agricola.
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti compensano crediti dal 10° giorno successivo alla dichiarazione redditi.
- Compensazione crediti INAIL solo se registrati e certi, liquidi ed esigibili.
- Fino all’adozione dei provvedimenti, rimangono valide le attuali modalità operative.