Nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Interpello n. 168 del 5 agosto 2024 ha portato a importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del tasso di interesse legale. Questa questione è particolarmente rilevante in quanto riguarda il cambiamento del tasso di interesse legale dal 5% al 2,5%, in vigore dal 1° gennaio 2024. E come questo cambiamento influisce sulle rate non ancora versate dai contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale delle somme dovute.
La definizione agevolata delle controversie tributarie, ricordiamo, è regolamentata dall’articolo 1, commi 186-205, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Nel contesto di questa normativa, un cambiamento significativo è stato introdotto con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 29 novembre 2023. Ovvero la riduzione del tasso di interesse legale dal 5% al 2,5%, con effetto a partire dal 1° gennaio 2024. Questo decreto ha sollevato interrogativi tra i contribuenti riguardo alla sua applicazione pratica. Specialmente per coloro che hanno scelto il pagamento rateale delle somme dovute.
La questione sollevata dall’interpello
Un contribuente ha sollevato la questione con l’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti sull’applicazione del nuovo tasso di interesse del 2,5% alle rate future, a partire dal 2024, avendo già versato la prima rata nel 2023. In particolare, il contribuente riteneva di poter applicare il nuovo tasso ridotto alle rate da pagare dal 2024 e di avere diritto a un rimborso per la differenza di interessi pagata tra il 5% e il 2,5% per le rate già versate nel 2024.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta chiara e dettagliata in merito, sottolineando che la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata entro i termini previsti. Questo significa che il tasso di interesse legale applicabile alle rate successive è quello vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata.
Nel caso specifico, trattandosi di una definizione perfezionata nel 2023, il tasso di interesse applicabile rimane quello del 5%, anche se le rate successive sono pagate in un periodo in cui il tasso legale è stato modificato.
Definizione agevolata controversie: il calcolo degli interessi
Secondo la normativa vigente, quando un contribuente sceglie di pagare in modo rateale, la definizione della controversia si considera completata al momento della presentazione della domanda e del pagamento della prima rata entro la scadenza. Da quel momento, gli interessi per le rate successive devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento. Pertanto, il tasso di interesse del 5% si applica alle rate residue, anche se queste sono pagate dopo il cambiamento del tasso.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello sulla definizione agevolata (Interpello n. 168/2024) non ha accolto la proposta interpretativa del contribuente istante, secondo la quale si sarebbe dovuto applicare il tasso del 2,5% per le rate future a partire dal 2024 e prevedere un rimborso per la differenza di interessi. L’interpretazione dell’Agenzia è chiara nel precisare che le condizioni in vigore al momento del perfezionamento della definizione agevolata rimangono invariate per tutta la durata del piano di rateizzazione.
Questa decisione ha un impatto rilevante per i contribuenti che hanno già aderito alla definizione agevolata. E che si aspettavano di beneficiare della riduzione del tasso di interesse. L’Agenzia delle Entrate ha enfatizzato che il tasso del 5% continua ad applicarsi alle rate successive alla prima, poiché è quello valido al momento in cui la definizione è stata perfezionata.
Riassumendo…
- Interpello n. 168/2024 chiarisce l’applicazione degli interessi nella definizione agevolata delle controversie.
- Il tasso legale è ridotto dal 5% al 2,5% dal 1° gennaio 2024.
- Il tasso applicabile è quello vigente alla data di perfezionamento della definizione.
- Definizione perfezionata nel 2023 applica il 5%, nonostante riduzione futura.
- L’Agenzia delle Entrate rifiuta il rimborso per interessi già pagati al 5%.
- I contribuenti devono rispettare condizioni al momento della definizione agevolata.