Dal 7 agosto è possibile presentare le domande per ottenere il bonus transizione 5.0.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, ha pubblicato il decreto direttoriale con il quale sono approvate le modalità di richiesta del credito d’imposta.
Si parte con le prenotazioni del bonus e con le comunicazioni di conferma relative: all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione dei beni agevolati.
La data a partire dalla quale sarà possibile comunicare il completamento dei progetti di investimento sarà fissata successivamente con un nuovo provvedimento.
L’apertura del canale telematico per richiedere il bonus ha fatto seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del bonus 5.0.
Il bonus 5.0. La transizione passa da un credito d’imposta
Il Governo ha previsto un nuovo bonus per agevolare la transizione 5.0 (vedi art.38 DL 19/2024). Si punta a sostenere i progetti di investimenti in beni innovativi e che portano alla riduzione dei consumi energetici.
In particolare, sono agevolati gli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 che portano a una riduzione dei consumi:
- di almeno il 3% per la struttura produttiva;
- di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.
Il risparmio energetico deve passare dall’effettuazione di investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016). Sono gli stessi beni agevolati con il bonus investimenti in beni strumentali con comunicazione preventiva (L.n°160/2019 e ss.mm.ii).
I beni ammessi al bonus transizione 5.0
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili: i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse.
Compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Il credito d’imposta transizione 5.0 spetta anche sulle spese per la formazione del personale. Devono sempre rientrare nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi. Il bonus spetta nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro.
Bonus transizione 5.0. Al via le prenotazioni (avviso MIMIT)
Per ottenere il bonus innanzitutto bisogna prenotarlo.
A tal fine è necessario inviare una comunicazione tramite il portale del GSE corredata dalla certificazione preventiva sul risparmio energetico ottenibile con l’investimento. Nello specifico la domanda deve essere presentata tramite la Piattaforma Informatica “Transizione 5.0” accessibile con Spid dall’area clienti del sito istituzionale del Gse.
In data 7 agosto Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, ha pubblicato il decreto direttoriale 5.0 con il quale sono approvate le modalità di richiesta del credito d’imposta.
Le singole fasi della procedura sono spiegate sul portale Piano Transizione 5.0.
Le comunicazioni preventive di prenotazione del bonus saranno valutate e gestite dal Gse.
Ciò avverrà secondo l’ordine cronologico di invio, verificando:
- il corretto caricamento sulla piattaforma informatica dei dati;
- la completezza dei documenti e delle informazioni fornite;
- il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno pari a 50 milioni di euro.
Entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione il beneficiario deve trasmettere una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni agevolabili.
La comunicazione di completamento degli investimenti
Una volta portato a termine il progetto di innovazione l’impresa trasmette una comunicazione di completamento.
La comunicazione deve essere corredata dalla certificazione ex post (sul risparmio energetico conseguito), contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto completato.
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. Deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE.
L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Riassumendo…
- Dal 7 agosto è possibile presentare le domande per il bonus transizione 5.0;
- la domanda deve essere presentata tramite la Piattaforma Informatica “Transizione 5.0” accessibile con Spid;
- il credito è utilizzabile solo in compensazione in F24.