Si ha diritto ai benefici prima casa per un immobile acquistato per il figlio minore? Come canta Fabrizio Moro con il brano L’eternità: “È eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria”.
Per ogni genitore è eterno l’amore per i propri figli. È sufficiente un loro sorriso per sentirsi subito bene e affrontare nel miglior modo possibile i vari problemi e impegni tipici della vita quotidiana.
Riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali grazie alle agevolazioni “prima casa”
Il legame che unisce un genitore e un figlio, d’altronde, è indissolubile. Oltre all’aspetto affettivo, però, si deve fare anche i conti con questioni di carattere pratico. Basti pensare ai costi che bisogna sostenere per garantire loro la giusta alimentazione, istruzione e necessità varie. Uno dei più grandi obiettivi di un genitore, inoltre, potrebbe essere quello di acquistare una casa per il figlio in modo tale da assicurare un bene che anche con il trascorrere del tempo offra una certa stabilità.
Un desiderio che per tramutarsi in realtà richiede, necessariamente, un esborso economico non indifferente. Non tutti, purtroppo, dispongono del denaro necessario a compiere questo grande passo. E per questo motivo il governo ha deciso di introdurre delle misure volte a garantire un valido aiuto per chi acquista la prima casa. In particolare si fa riferimento alla riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Così come disciplinata dalla Nota II bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima. Allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del del 26 aprile 1986.
Casa acquistata per il figlio minore: si possono ottenere i benefici prima casa?
È possibile accedere ai benefici prima casa anche per l’acquisto di un immobile a favore di un figlio minore? A fornire chiarimenti in merito ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate che attraverso la risposta numero 145 del 2024 ha ricordato che stando alla circolare numero 38/E del 12 agosto 2005:
“l’agevolazione ”prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato, in presenza di tutti i requisiti previsti“.
Ne consegue che se il terzo è un soggetto minore, le dichiarazioni per beneficiare dell’agevolazione prima casa possono essere presentate dal genitore esercente la potestà. In veste di legale rappresentante del figlio.
Revoca della stipula a favore di terzo e conseguenze fiscali inerenti l’agevolazione prima casa
Nel caso oggetto d’esame da parte dell’Agenzia delle Entrate si pone l’attenzione sul caso di un genitore che acquista da un coniuge quota della proprietà di un immobile in rappresentanza legale del figlio minore. In particolare viene chiesto cosa succede alle agevolazioni fiscali richieste al momento del rogito in caso di revoca della stipula. Ebbene, come spiegato attraverso la circolare prima citata:
“Con riferimento alla fattispecie rappresentata, occorre altresì richiamare la disposizione di cui all’articolo 1411 (rubricato ”Contratto a favore di terzi”) del codice civile, a norma del quale “È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. […] Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di ”volerne profittare” tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo. […] la dichiarazione del terzo di ”volerne profittare” consolida l’acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante. Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell’acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile / immodificabile l’acquisto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione”.
Stando al parere dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, per consolidare il diritto all’agevolazione, il minore deve dichiarare di “volerne profittare” in modo tale da rendere definitivo l’acquisto.