Il pagamento delle rate della rottamazione delle cartelle permette di chiudere eventuali contenziosi in corso ma non esclude la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, con obbligo di restituire quanto già incassato nei gradi precedenti. Nei fatti, il contribuente e l’Agenzia delle entrate pagano ognuno le proprie spese legate al contenzioso.
Questo quanto affermato dalla Cgt di II grado della Toscana, con la sentenza n. 955, del 22 luglio 2024.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni date dai Giudici di secondo grado.
La rottamazione delle cartelle. Gli effetti dell’adesione
La presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle, sia per quella ancora in essere sia per le precedenti, provoca una serie di effetti che intaccano tanto eventuali procedure esecutive o cautelari in essere (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) sia possibili contenziosi legati a debiti per le cartelle oggetto di sanatoria.
In particolare, l’istanza di sanatoria comporta:
- il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi ex art-28-ter del DPR 602/73, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f);
- ecc.
Il contenzioso è sospeso
All’atto della presentazione della domanda di pace fiscale il contribuente ha dovuto attestare che l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i debiti da rottamare.
Per effetto della presentazione della domanda di rottamazione:
- il giudice competente sospende il contenzioso dietro presentazione di copia della domanda di rottamazione e nelle more del pagamento delle somme dovute;
- la sua successiva estinzione è subordinata al pagamento di tutte le rate, nonchè
- all’esibizione della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
- in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
A ogni modo, la rottamazione determina la cessazione della materia del contendere soltanto qualora abbia ad oggetto l’intero importo contestato e oggetto di giudizio. Ad esempio se l’iscrizione a ruolo era solo parziale, il giudizio prosegue per le somme residue.
Quando conviene la rottamazione: ecco a che cosa rinunci aderendo
Da qui è più semplice comprendere quanto affermato dalla Cgt di II grado della Toscana, con la sentenza n. 955, del 22 luglio 2024.
La questione analizzata dai Giudici di 2° grado riguarda le spese della lite. Dunque le spese per avvocati, contributo unificato, ecc.
Chi paga queste spese il contribuente che ha aderito alla rottamazione della cartelle o l’Agenzia delle entrate?
Ebbene, Cgt di II grado della Toscana le spese devono ritenersi compensate, sebbene la rinuncia al ricorso avrebbe comportato il pagamento delle stesse a carico del contribuente, ciò contrasterebbe con la ratio della pace fiscale.
Nel caso di specie sembrerebbero però che il contribuente non abbia comunque depositato la rinuncia al ricorso. Da qui la cessazione della materia del contendere con l’integrale pagamento di tutte le rate della sanatoria. Le spese di lite sono a ogni modo compensate con riferimento a tutti i gradi di giudizio.
Cosicché, il contribuente e l’Agenzia delle entrate pagano ognuno le proprie spese legate al contenzioso. Il primo dovrà anche restituire quanto già incassato a titolo di spese nel 1° grado di giudizio.
Riassumendo…
- L’istanza della rottamazione delle cartelle impatta anche su eventuali contenziosi in corso;
- il pagamento di tutte le rate determina la cessazione del contenzioso;
- le spese di giudizio sono compensate.
- sarà necessario pagare anche la 5° rata della rottamazione al 23 settembre.