La prossima scadenza della rottamazione quater ossia il pagamento delle 5° rata entro il prossimo 23 settembre potrebbe essere cruciale per chi ha richiesto un rimborso all’Agenzia delle entrate o in procinto di farlo magari nella dichiarazione dei redditi. Infatti, come regola generale nel momento in cui l’ADE predispone il rimborso verifica che se il beneficiario ha delle cartelle scadute. In caso di conferma, propone una compensazione volontaria tra rimborso e cartella e paga l’eventuale residuo.
Con la riforma della riscossione (D.Lgs n°110/2024), la compensazione volontaria diventa quasi obbligatoria.
Vediamo perchè post riforma della riscossione un’eventuale decadenza della pace fiscale comprometterà anche i rimborsi fiscali.
La rottamazione delle cartelle. La 5° rata è al 23 settembre
Entro il 23 settembre dovrà essere pagata la 5° rata della rottamazione delle cartelle. Non sono ammessi ulteriori ritardi nel pagamento nè versamenti parziali. In tali ipotesi si decade dalla sanatoria.
Le prossime scadenze riprenderanno il calendario ordinario ossia le date previste dalla L. n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Dunque la 6° rata scadrà al 30 novembre.
Le restanti rate, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e successivi.
Per i residenti dei territori alluvionati la quarta rata scade il 31 agosto. Con i 5 giorni di tolleranza saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 settembre 2024; La quinta rata scade il 31 ottobre. Sempre in considerazione dei 5 giorni di tolleranza, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 novembre 2024.
Quando si parla di residenti dei territori alluvionati si fa riferimento ai soggetti con la residenza, sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del DL 61/2023 di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Scadenza rottamazione quater al 23 settembre. C’è un motivo per il quale è meglio pagare
In premessa abbiano accennato la fatto che la riforma fiscale quasi impone a chi ha chiesto dei rimborsi (o sta per farlo) all’Agenzia delle entrate di pagare la 5° rata della rottamazione delle cartelle.
Per meglio comprendere quanto appena detto non si può prescindere dal considerare quelli che sono gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle.
Una volta presentata l’istanza il contribuente beneficia dei seguenti effetti premiali:
- il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché
- ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.;
Inoltre, per le imprese, l’istanza permette di avere il Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici). Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della sanatoria delle cartelle, determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
La riforma della riscossione e la verifica sui rimborsi
Di norma, ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973 sulla compensazione volontaria, prima di erogare un rimborso, l’Agenzia delle entrate verifica che il contribuente non abbia cartelle scadute. In tale ipotesi con l’ausilio dell’ADER propone una compensazione volontaria tra rimborso e cartella. Versando l’eventuale residuo al contribuente.
Una volta presentata l’istanza di rottamazione delle cartelle, questa fa si che il contribuente risulti essere in regola con le cartelle oggetto di pace fiscale. Anche se ancora non ha pagato tutte le rate. Dunque potrà ricevere il rimborso del Fisco senza subire alcuna compensazione.
Ecco perchè pagando la 5° rata della rottamazione delle cartelle al 23 settembre il contribuente continuerà ad usufruire di una “fedina fiscale” intatta.
Le novità della riforma fiscale e gli intrecci con la rottamazione
Pagare la 5° rata diventa ancora più necessario dopo che la riforna fiscale ha reso la suddetta compensazione da volontaria ad obbligatoria.
Infatti, chi vuole un rimborso dal Fisco deve prima pagare la cartella.
In particolare,l’art.16 del D.Lgs n°110/2024 prevede che: in ipotesi di mancata compensazione volontaria: le somme da rimborsare restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.
Dunque, l’ADER avrà la la possibilità di pignoramento delle somme a credito in ipotesi rifiuto della compensazione volontaria da parte del contribuente.
La riforma inoltre ha esteso la compensazione forzosa anche al pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione da tutti gli enti titolari del credito diversi dall’Agenzia delle entrate.
Le nuove regole entreranno in vigore trascorsi 60 giorni dall’adozione del regolamento che disciplina i passaggi operativi della compensazione forzosa.
A ogni modo, nel frattempo rimangono in essere le regole di compensazione volontaria che rendono comunque conveniente pagare la 5° rata della rottamazione per evitare eventuali ritardi nei rimborsi fiscali.
Riassumendo…
- La riforma della riscossione rende ancora più conveniente pagare la 5° rata della rottamazione delle cartelle e quelle successive;
- i pagamenti garantiscono rimborsi fiscali più celeri senza che sia imposta una compensazione tra rimborsi e cartelle scadute;
- il contribuente risulterà in regola con il pagamento delle cartelle oggetto di rottamazione;
- per le cartelle non oggetto di pace fiscale però potrà subire la compensazione forzosa tra rimborsi e cartelle.