Rottamazione cartelle con pagamenti tardivi. Si può accedere alla nuova pace fiscale?

Anche per la rottamazione-ter, la norma ammetteva solo 5 giorni di tolleranza rispetto alle scadenze ordinarie fissate per i pagamenti
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rottamazione

In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sulla rottamazione delle cartelle.

Buonasera dopo aver pagato due rate della rottamazione ter in ritardo decadendo quindi dai benefici nonostante abbia, comunque, concluso tutti i restanti pagamenti, ho ricevuto qualche giorno fa il sollecito (il primo e per posta semplice) per il pagamento delle sanzioni e interessi relativi alle 4 cartelle inserite nella ter. La mia domanda è: la rottamazione quinquies potrebbe “sanare” la decadenza della ter e annullare le sanzioni ex interessi richiesti? Ho in corso anche la quater con versamenti pagati in tempo. Grazie.

La rottamazione-ter. Si decadeva con pagamenti parziali o tardivi

Anche per la rottamazione-ter, DL 119/2018 c’erano precise regole di decadenza.

Infatti, la norma ammetteva solo 5 giorni di tolleranza ossia di ritardo rispetto alle scadenze ordinarie fissate per i pagamenti.

Eventuali tardivi versamenti, parziali o del tutto omessi comportavano la decadenza della rottamazione delle cartelle. Poco importa se magari il contribuente prima di effettuare un pagamento tardivo o carente avesse rispettato tutte le scadenze pregresse versando il totale dovuto.

Infatti, i versamenti in precedenza effettuati sono stati considerati in acconto rispetto al debito indicato nella cartella esattoriale per la quale il contribuente è stato ammesso alla rottamazione delle cartelle.

Dunque, il contribuente che ha versato le rate in ritardo o lo ha fatto per importi parziali ha perso lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi di mora che gli era stato garantito dalla legge dopo l’ammissione alla pace fiscale. Per lo stesso debito, il contribuente non ha potuto richiedere neanche una rateazione ordinaria ex art.19 del DPR 602/1973. Tuttavia avrebbe potuto accedere alla rottamazione-quater per il debito residuo.

Rottamazione-ter con pagamenti completi ma tardivi. Si può accedere alla nuova pace fiscale?

Il contribuente di cui al quesito, essendo decaduto dalla rottamazione-ter ha ricevuto il sollecito di pagamento per sanzioni e interessi.

La quota capitale seppur in ritardo era stata invece versata.

La decadenza della sanatoria ha comportato la contestazione delle sanzioni e degli interessi che invece erano stati inizialmente depennati per via dell’adesione alla pace fiscale.

Ora la domanda è se per interessi e sanzioni può passare alla rottamazione-quinquies. Nuova rottamazione delle cartelle che a oggi non è per nulla certa.

Infatti non c’è la sicurezza che sarà effettivamente inserita nella prossima legge di bilancio.

A ogni modo, al pari delle vecchie rottamazioni, con molta probabilità saranno esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi:

  • alle risorse proprie tradizionali UE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 200 /436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020) all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Dunque per tali debiti non ci sarà alcuna pace fiscale.

La risposta al lettore. Sanzioni e interessi con la rottamazione-quinquies

Fatta tale doverosa premessa, possiamo dare una risposta al nostro lettore.

Noi di Investire Oggi riteniamo che il carico residuo della rottamazione-ter fatto di sanzioni e interessi possa essere oggetto di una nuova ed eventuale pace fiscale.

Infatti, come per le precedenti sanatorie, molto probabilmente potranno essere oggetto di sanatoria anche i debiti aventi ad oggetto solo sanzioni amministrative tributarie e/o previdenziali. Debiti che possono essere definiti con il solo versamento delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento. Il dubbio è se tale chance di sanatoria riguarderà quelle cartelle che fin dall’inizio contenevano solo sanzioni (si pensi a quelle riferite ai controlli 36-bis ad esempio) oppure se la stessa riguardi anche un debito residuo post rottamazione fatto di sanzioni e interessi (come nel caso del nostro lettore).

Riassumendo…

  • Chi è decaduto dalla rottamazione delle cartelle perde lo sconto su sanzioni e interessi;
  • la decadenza della rottamazione-ter non preclude per gli stessi debiti oggetto di pace fiscale una nuova pace fiscale (salvo espresse previsioni di segno opposto);
  • possono essere oggetto di sanatoria anche i debiti aventi ad oggetto solo sanzioni amministrative tributarie e/o previdenziali.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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