Uno dei vantaggi della rottamazione delle cartelle è quella di bloccare i fermi amministrativi che l’Ex Equitalia ha attivato sul veicolo del contribuente.
Infatti, se non si paga una cartella esattoriale, l’Agenzia delle entrate riscossione può attivare la procedura di fermo amministrativo su un veicolo del debitore. La conseguenza principale è che il contribuente non potrà circolare con il mezzo fin quando non paga il debito.
Grazie alla rottamazione delle cartelle tuttavia è possibile rimediare al fermo amministrativo con la possibilità di riprendere a circolare con l’auto o con il motociclo oggetto di fermo.
A ogni modo non tutti i veicoli possono essere oggetto di fermo, infatti, nessun fermo può essere attivato sul veicolo strumentale all’attività di impresa o professionale esercitata dal debitore. Stessa cosa dicasi per i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità.
Dunque ci sono delle tutele. In tutti gli altri casi la procedura cautelare attivata dall’ADER è legittima.
In questo approfondimento vedremo quando scatta la procedura di fermo amministrativo, quali sono gli strumenti a disposizione del contribuente per difendersi e in quali termini la rottamazione delle cartelle può essere d’aiuto contro il fermo amministrativo.
Cos’è il fermo amministrativo?
La norma che regola il fermo amministrativo in presenza di cartelle scadute è l’art.86 del DPR 602/1973.
“Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza”.
Il fermo amministrativo è una procedura c.d. cautelare con la quale l’Agenzia delle entrate-riscossione dispone il blocco alla circolazione di uno o più veicoli del debitore.
Dunque, se il debitore non paga una cartella esattoriale può subire un fermo amministrativo. Ammenoché non ci siano le condizioni per lo sgravio o per la sospensione della riscossione.
Quando e come viene disposto un fermo amministrativo?
La procedura di fermo amministrativo prevede delle fasi ben precise.
Innanzitutto, si parte con un preavviso di fermo.
Si tratta di una comunicazione contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).
Il fermo non può essere iscritto se il debitore dimostra, sempre nel medesimo termine di 30 giorni, che:
- il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata;
- per i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità.
Nel primo caso il debitore dovrà presentare il modello F2 fermo amministrativo; nel secondo caso serve il modello F3.
Attenzione però, non è concessa alcuna cancellazione del fermo laddove la strumentalità del bene sia eccepita e accertata dopo l’iscrizione del fermo (30 giorni dalla notifica del preavviso). Dunque, se un imprenditore ha ricevuto il preavviso di fermo per un’auto che utilizza per la propria attività, deve presentare il modello F2 nel più breve tempo possibile ossia entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo.
Rottamazione cartelle: cos’è e come funziona
In premessa abbiamo accennato al fatto che l’eventuale adesione alla rottamazione delle cartelle permette di superare le conseguenze negative legate al fermo amministrativo.
La rottamazione delle cartelle si applica a una lista di debiti abbastanza lunga: imposte sui redditi, Iva, multe stradali, ecc.
Con esclusione però delle cartelle relative a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere
gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Per questi debito a oggi non c’è alcuna chance di pace fiscale.
Come fare domanda per la rottamazione cartelle?
Per chi ha debiti che rientrano nella rottamazione delle cartelle la domanda di pace fiscale può essere presentata tramite la propria area riservata del portale ADER.
A oggi però i termini di presentazione delle domande sono scaduti. Tuttavia, nella prossima legge di bilancio ci si attende una nuova rottamazione: la rottamazione-quinquies.
Con molta probabilità sarà confermata l’attuale impostazione della rottamazione-quater a oggi in essere per chi è in regola con le rate.
Collegamento tra rottamazione delle cartelle e fermo amministrativo
La presentazione dell’istanza di adesione permette al contribuente di avere una serie di vantaggi.
Tra questi (Fonte dossier ufficiale Legge di bilancio 2023):
- sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
- sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.( l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta).
Dunque non è sbagliato affermare che la domanda di rottamazione delle cartelle blocca il fermo amministrativo.
Cosa succede al fermo amministrativo in caso di rottamazione?
Se alla data di presentazione della domanda di pace fiscale, il fermo è già attivo, il suggerimento è quello di presentare un’istanza di rateazione ordinaria della cartella; il pagamento della prima rata sospende il fermo. Dopodiché si può tranquillamente presentare domanda di rottamazione (quando riapriranno i termini).
Chi invece non ha presentato domanda di rateazione, dovrà attendere il pagamento della 1° rata della sanatoria; in tal modo si ottiene la sospensione del fermo e si può riprendere a circolare con il mezzo.
La situazione è invece più semplice per chi alla data di presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle ha ricevuto solo un preavviso di fermo. In tali casi, la sola presentazione dell’istanza di sanatoria ha bloccato il fermo amministrativo.
Cosa fare se non si paga la rata della rottamazione?
Se il contribuente non paga una rata della rottamazione delle cartelle decade dalla pace fiscale. L’ADER potrà riprendere le normali procedure cautelari, tra queste anche il fermo amministrativo.
Attenzione però, non è tutto perso. Quasi nella totalità dei casi, il debito oggetto di rottamazione poi decaduta, può essere nuovamente rateizzato ex art.19 del DPR 602/1973. In tal modo il contribuente si protegge dal fermo amministrativo e da altre procedure cautelari o esecutive.
Conclusioni
La rottamazione delle cartelle esattoriali rappresenta un’opportunità preziosa per chi desidera regolarizzare la propria posizione fiscale e liberarsi del fermo amministrativo. Tuttavia, è fondamentale rispettare i termini di pagamento. Solo con il pagamento della 1° rata si blocca il fermo amministrativo. Nel frattempo, in attesa della prossima sanatoria fiscale conviene chiedere la rateazione del debito. Anche in questo caso, il pagamento della prima rata sospende il fermo amministrativo. In tal modo il contribuente può riprendere a circolare con l’auto. Una volta pagato il debito come da rateazione ordinaria o post rottamazione il fermo amministrativo viene cancellato.
Riassumendo…
- Il fermo amministrativo scatta se non si paga una cartella esattoriale;
- la rottamazione sospende il fermo amministrativo dopo il pagamento della prima rata;
- il fermo può essere comunque evitato per i veicoli d’impresa (o impiegati nella professione) e per quelli adibiti al trasporto di persone con disabilità;
- dopo il pagamento del debito, la cancellazione del fermo è effettuata dall’ADER senza che sia necessaria alcuna istanza.
Un suo recapito telefonico. Grazie