Permessi Legge 104 e congedo straordinario: differenze e modalità di richiesta

Cos'è il congedo straordinario previsto dalla Legge 104 e quali sono le differenze con i permessi retribuiti? Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito.
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Permessi Legge 104 e congedo straordinario
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La Legge 104 del 5 febbraio 1992 è stata introdotta al fine di promuovere la piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società delle persone affette da uno stato di disabilità. Diverse le misure messe in campo dallo Stato per raggiungere tali obiettivi, come ad esempio il congedo straordinario e i permessi 104. Grazie a quest’ultimi i lavoratori disabili possono staccare un po’ la spina dal lavoro e recuperare così le energie. I cosiddetti caregiver, ovvero i lavoratori che assistono un famigliare, dal loro canto possono avere maggior tempo a disposizione da dedicare alla cura della persona non autosufficiente.

Ma quali sono le differenze tra congedo straordinario e permessi Legge 104? E, soprattutto, chi e come può farne richiesta? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Legge 104/1992: differenza tra permessi e congedo straordinario

I soggetti con disabilità e i familiari che prestano loro assistenza possono beneficiare di numerosi sostegni, come l’agevolazione acquisto auto legge 104 o i permessi lavorativi. In pratica i lavoratori e i caregiver possono usufruire ogni mese di tre giorni di permessi retribuiti, frazionabili anche ad ore. A poter beneficiare di tali permessi sono i genitori, il coniuge, il convivente more uxorio in caso di unione civile, parenti e affini entro il secondo grado. Ma non solo, in determinate circostanze ne possono fare richiesta i parenti e gli affini entro il terzo grado. Quest’ultima possibilità viene riconosciuta solamente nel caso in cui i soggetti prima citati siano deceduti, invalidi oppure abbiano un’età pari almeno a 65 anni.

Il congedo straordinario, invece, è un periodo retribuito nel corso del quale un lavoratore può assentarsi dal lavoro per garantire una maggiore assistenza al famigliare disabile grave. Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ogni persona disabile e nell’arco della carriera lavorativa. Tale periodo di assenza è accordato a patto che la persona a cui si deve prestare assistenza non sia ricoverata a tempo pieno.

Fa eccezione il caso in cui i sanitari richiedano la presenza del familiare che assiste il disabile.

Cumulabilità dei permessi Legge 104 e congedo straordinario

Attraverso la circolare numero 4143 del 22 novembre 2023 l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in merito al riconoscimento del congedo straordinario e dei permessi Legge 104 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità. Entrando nei dettagli l’istituto di previdenza spiega che:

“fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi” Legge 104 “a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni”.

Ne consegue che può essere accolta una richiesta di congedo straordinario inerente i periodi per cui siano già state rilasciate le autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso al mese oppure del prolungamento del congedo parentale o delle ore di permesso alternative al prolungamento per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

“Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità”.

Poiché sia il congedo straordinario che i permessi Legge 104 hanno entrambe la stessa finalità di prestare assistenza ad un disabile in situazione di gravità, devono intendersi alternativi. Per questo motivo non è possibile beneficiare di entrambe le misure nelle stesse giornate.

Cancellazione della figura del referente unico

Il decreto legislativo numero 105 del 30 giugno 2022, in vigore a partire dal 13 agosto 2022, ha introdotto interessanti novità in materia di permessi e di congedi per l’assistenza a persone disabili in situazione di gravità ai sensi della legge 104. In particolare è stata decisa la cancellazione della figura del cosiddetto referente unico dell’assistenza. Ne consegue che più soggetti, in alternativa tra loro, possono beneficiare di tre giorni di permessi retribuiti.

Una novità senz’ombra di dubbio importante che aiuta le persone interessate a conciliare nel migliore dei modi gli impegni di famiglia con quelli lavorativi. In passato, ricordiamo, tale tipo di agevolazione era concessa solamente ai genitori di minori con grave patologia. A oggi, invece, ne possono beneficiare tutti i soggetti che hanno diritto ai permessi Legge 104. Non cambiano invece le limitazioni. Ancora oggi, infatti, non possono richiedere i permessi retribuiti le persone che lavorano a domicilio, che hanno un contratto di lavoro domestico, agricoli a giornata, autonomi e parasubordinati.

Come presentare domanda

Sia nel caso del congedo straordinario che dei permessi Legge 104 bisogna presentare apposita richiesta all’Inps, oltre ovviamente ad informare della situazione anche il proprio datore di lavoro. Proprio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, d’altronde, si occupa di erogare il relativo pagamento e pertanto è necessario ottenere la relativa autorizzazione. Per inviare tale richiesta è possibile utilizzare l’apposito servizio disponibile sul sito web dell’Inps. In alternativa è possibile rivolgersi al call center dell’istituto, oppure ad un Caf o patronato. Per quanto concerne il datore di lavoro, non bisogna presentare domanda. Si deve semplicemente inoltrare una copia della richiesta inviata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’autorizzazione ottenuta da quest’ultimo. L’autorizzazione è imprescindibile per poter beneficiare del congedo straordinario e dei permessi Legge 104. In assenza dell’autorizzazione, infatti, si può rischiare anche il licenziamento. Il datore di lavoro, è bene sapere, non può rifiutarsi di concedere i permessi Legge 104 o il congedo straordinario.

Ha però il diritto di richiedere la verifica che il dipendente abbia effettivamente diritto a tale misura.

Differenze tra pubblico e privato

Le regole di fruizione sono le stesse per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Sono differenti, invece, le modalità di accesso e tempistiche. Entrando nei dettagli i dipendenti pubblici che vogliono beneficiare del congedo legge 104 devono presentare apposita domanda all’ente di competenza. Non esiste un modulo precompilato e i soggetti richiedenti devono avere l’accortezza di indicare alcuni dati importanti, come ad esempio lo stato di handicap del familiare a cui prestano assistenza e il grado di parentela. Bisogna indicare anche tutti i dati anagrafici,  lo stato di convivenza e allegare un certificato medico che attesti lo stato di disabilità grave della persona da assistere. L’amministrazione di competenza deve concedere il congedo entro 60 giorni dall’invio della domanda. A causa di alcuni ritardi nell’evasione delle pratiche può purtroppo capitare che i tempi risultino più lunghi.

Per quanto concerne i dipendenti del settore privato, invece, la richiesta deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica all’Inps. A tal fine è possibile avvalersi di uno dei tanti canali disponibili, come ad esempio il contact center dell’Inps, disponibile ai numeri 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da telefonia mobile. In alternativa è possibile inviare la domanda per il congedo legge 104 grazie al servizio “Invio On line di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”” nell’area riservata dell’Inps.

Da quando decorre il congedo

Per quanto riguarda le tempistiche, il congedo straordinario decorre a partire dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa indicazione dal parte del datore di lavoro. In ogni caso, come si evince dalla circolare Inps numero 64 del 15 marzo 2001:

“Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato”.

Come funziona il congedo frazionato

Se un lavoratore usufruisce del congedo 104 per due anni, non vede maturare ferie, tredicesima e nemmeno il trattamento di fine rapporto. Di conseguenza anche il numero di ferie si riduce in proporzione alle giornate di congedo fruito. Il congedo straordinario retribuito, d’altronde, può essere interrotto solamente in caso di maternità, infortunio o malettia. Il tutto a patto che l’interruzione sia richiesta dal lavoratore. In alternativa è possibile optare per il congedo frazionato. Come spiegato sul sito dell’Inps, tale:

beneficio è frazionabile anche a giorni. Affinché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione. L’effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro. Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti”.

I permessi Legge 104 e il congedo straordinario valgono per la pensione?

I permessi Legge 104 e il congedo straordinario sono ritenuti periodi utili ai fini pensionistici. Durante i periodi di assenza dal posto di lavoro per assistere un parente non autosufficiente, infatti, vengono riconosciuti i contributi figurativi. Quest’ultimi sono riconosciuti direttamente dall’INPS e sono validi sia nel conteggio degli anni necessari a maturare il diritto alla pensione, sia per determinare il valore dell’assegno pensionistico.

Sia i permessi 104 che il congedo straordinario, quindi, sono coperti da contribuzione figurativa. Tra le due misure, però, vi è una piccola differenza. Come spiegato dall’Inps attraverso la circolare numero 21 del 25 gennaio 2024, infatti, bisogna rispettare un massimale di contributi figurativi per i periodi di congedo straordinario. Entrando nei dettagli, nel corso del 2024, il limite della retribuzione e contribuzione non può superare la soglia di 56.586 euro.

Conclusione

I permessi Legge 104 e il congedo straordinario sono senz’ombra di dubbio delle valide misure a sostegno delle famiglie con membri disabili. Questo perché aiuta i soggetti interessati a poter conciliare al meglio gli impegni lavorativi con quelli familiari. Proprio considerando l’estrema utilità, pertanto, è fondamentale che sia i datori di lavoro e che i lavoratori stessi conoscano bene la relativa normativa.

Riassumendo

  • Grazie ai permessi Legge 104 è possibile usufruire ogni mese di tre giorni di permessi retribuiti, frazionabili anche ad ore.
  • Il congedo straordinario è un periodo retribuito, fino a massimo due anni, nel corso del quale è possibile assentarsi dal lavoro per assistere un famigliare disabile grave.
  • È stata cancellata la figura del referente unico.
  • Per ottenere il congedo bisogna presentare apposita domanda.
  • Per beneficiare del congedo straordinario è necessaria l’autorizzazione dell’Inps.
  • I permessi Legge 104 e il congedo straordinario sono periodi utili ai fini pensionistici.

Veronica Caliandro

In InvestireOggi.it dal 2022 si occupa di articoli e approfondimenti nella sezione Fisco. E’ Giornalista pubblicista.
Laureata in Economia Aziendale, collabora con numerose riviste anche su argomenti di economia e attualità. Ha lavorato nel settore del marketing e della comunicazione diretta, svolgendo anche attività di tutoraggio.

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