La Legge 104/1992 è una normativa fondamentale che tutela i diritti dei lavoratori che si trovano a dover assistere un familiare con disabilità grave, offrendo loro una serie di agevolazioni mirate. Tra queste, spiccano i cosiddetti permessi 104, che consistono nella possibilità di usufruire di assenze dal lavoro retribuite per far fronte alle necessità di assistenza.
Tuttavia, una domanda frequente è: cosa accade se un’azienda necessita di trasferire un lavoratore che beneficia di questi diritti? Cerchiamo di chiarire come viene regolato il trasferimento di un dipendente che gode dei permessi 104 e quali sono le opzioni per il datore di lavoro.
Trasferimento e permessi 104: cosa dice la legge?
L’articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992 stabilisce che un lavoratore che usufruisce delle agevolazioni previste dalla normativa non può essere trasferito in un’altra sede lavorativa senza il proprio consenso esplicito. Questo principio di protezione è pensato per tutelare non solo la posizione lavorativa del dipendente, ma anche per permettergli di continuare a svolgere il ruolo di assistenza nei confronti del familiare disabile, garantendo così una stabilità necessaria sia sul piano personale che professionale.
Questo divieto copre tutte le tipologie di trasferimento, siano essi temporanei o definitivi, e si applica a ogni cambiamento di sede, indipendentemente dalla distanza tra la sede attuale e quella di destinazione. In pratica, che il trasferimento riguardi lo spostamento di poche decine di chilometri o un trasferimento a centinaia di chilometri di distanza, la norma si applica in egual misura.
Quando è possibile il trasferimento del lavoratore con permessi 104?
Nonostante la legge protegga i lavoratori beneficiari dei permessi 104 dal trasferimento non consensuale, esistono circostanze in cui il trasferimento è comunque possibile. L’unico caso ammesso è quello in cui il dipendente stesso fornisca il proprio consenso esplicito.
Tuttavia, affinché tale consenso sia valido e non possa essere contestato in futuro, è necessario che sia formalizzato in un’apposita sede protetta, come previsto dall’articolo 2113 del Codice Civile.
Trasferimento nei permessi 104: il caso del signor Francesco
Per comprendere meglio come si applicano queste disposizioni, consideriamo un esempio concreto. Immaginiamo il caso del Signor Francesco, un dipendente che lavora presso un’azienda a Napoli e che beneficia dei permessi 104 per assistere il genitore disabile, residente anch’egli a Napoli. Se l’azienda decidesse di trasferire Francesco a una sede a Milano, ciò non sarebbe possibile senza il consenso esplicito del lavoratore, in quanto il trasferimento comprometterebbe la capacità di Francesco di fornire assistenza continuativa al familiare.
L’azienda, dunque, per procedere legalmente con il trasferimento, dovrebbe ottenere il consenso del lavoratore, che a sua volta dovrebbe essere formalizzato in una sede protetta, come un Ispettorato del Lavoro o una sede sindacale.
Anche se il lavoratore si trasferirebbe, d’altronde, oggi i familiari disabili sono ancor più tutelati grazie all’eliminazione della figura del referente unico permessi 104. Questo significherebbe che se, ad esempio, il lavoratore decidesse di trasferirsi, ad assistere il genitore potrebbe essere anche un altro referente.
Consigli per lavoratore e azienda
Per i datori di lavoro è essenziale rispettare scrupolosamente queste norme per evitare possibili contenziosi e sanzioni. Qualora un’azienda tenti di trasferire un dipendente, che ha diritto ai permessi 104 senza il suo consenso, il lavoratore potrebbe ricorrere agli organi competenti per far valere i propri diritti, con il rischio per il datore di dover risarcire eventuali danni subiti dal lavoratore.
Dall’altro lato, il lavoratore deve essere consapevole dei propri diritti e sapere che il consenso deve essere rilasciato in forma scritta e in presenza di un’autorità riconosciuta, come quelle elencate in precedenza. In questo modo, il dipendente avrà la certezza che la sua decisione è stata presa in modo consapevole e non coercitivo.
Riassumendo
- La Legge 104 protegge i lavoratori che hanno diritto ai permessi per assistere familiari disabili, evitando trasferimenti senza consenso.
- Il trasferimento è possibile solo con il consenso del lavoratore, formalizzato in sede protetta.
- Le sedi protette includono Ispettorati del Lavoro, sedi sindacali abilitate e tribunali.
- Senza consenso formale, qualsiasi trasferimento viola i diritti del lavoratore e può essere contestato.
- Il consenso garantisce che il lavoratore agisca liberamente, senza coercizione da parte dell’azienda.
- La normativa tutela l’equilibrio tra esigenze aziendali e diritto all’assistenza del familiare disabile.