Sospensione legale della riscossione: la guida completa

La sospensione legale della riscossione blocca temporaneamente l'attività di recupero crediti per debiti contestati dall'ADER
1 mese fa
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Una volta ricevuta una cartella esattoriale il contribuente potrebbe avere diversi dubbi su come muoversi; magari la prima reazione potrebbe essere quella di trovarsi in difficoltà sul da farsi e su come eventualmente poter pagare il debito a rate.

Tuttavia potrebbe accadere che la richiesta fatta dall’Agenzia delle entrate riscossione che si muove perchè è stata incaricata da un Ente creditore (ad esempio il Fisco, un ente locale, l’INPS, ecc) non sia legittima. Ad esempio perchè nel frattempo era stato ottenuto lo sgravio del debito o perchè c’è stata una sospensione giudiziale.

In tali casi il contribuente può far valere le proprie ragioni avvalendosi della c.d. sospensione legale della riscossione. Si tratta di uno strumento di tutela  che permette ai contribuenti di fermare l’azione di recupero dei debiti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In questa guida, esamineremo tutto ciò che c’è da sapere sulla sospensione legale della riscossione: in quali casi può essere richiesta, chi può farlo, e come si sviluppa la procedura.

Cos’è la sospensione legale della riscossione?

La Legge n°228/2012 prevede la sospensione legale della riscossione.

La sospensione consente di fermare temporaneamente il recupero del debito, offrendo al contribuente il tempo necessario per risolvere questioni amministrative o legali in corso.

Dunque, immaginiamo che il contribuente riceva una cartella esattoriale per il mancato pagamento dell’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Ebbene, se ad esempio ha effettuato il pagamento prima che l’Agenzia delle entrate ha comunicato il suo nominativo all’ADER, potrà ricorrere alla sospensione legale ed intercettare eventuali azioni di recupero quali: pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ecc.

Dunque si tratta di una vera e propria tutela per chi è in grado di dimostrare che quel debito non deve essere pagato. Oppure che è sospeso in attesa che si pronunci in merito il giudice competente.

Quali sono i requisiti per richiedere la sospensione legale della riscossione

La Legge n. 228/2012 ammette la possibilità chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione.

I primi anni di applicazione della norma i casi in cui poteva essere richiesta la sospensione della cartella erano molto più ampi. Infatti la norma faceva riferimento “a qualsiasi altra causa di non esigibilita’ del credito sotteso”.

Ora tale chanche non è più ammessa.

La possibilità di richiedere la sospensione della riscossione è riconosciuta se nelle seguenti ipotesi:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore (ad esempio Agenzia delle entrate);
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

La domanda va presentata una sola volta per lo stesso debito a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella o altro atto della riscossione riferito alle somme interessate.

Le dichiarazioni presentate oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento o di un altro atto della riscossione e, quindi, oltre il termine fissato dalla legge a pena di decadenza, sono comunque acquisite dall’Agente della riscossione, ma non potranno produrre gli effetti sospensivi previsti dall’articolo 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

Qual è la procedura per la richiesta di sospensione della riscossione

Per richiedere la sospensione legale della riscossione è necessario presentare un apposito modello all’ADER.

Si tratta del  modello SL1, è possibile richiedere la sospensione della cartella; difatti, il modello va presentato, in via telematica sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o anche in forma cartacea.

presso uno degli sportelli fisici presenti sul territorio nazionale.

Quali documenti vanno allegati alla domanda?

Alla richiesta vanno allegati:

  • copia di un documento di riconoscimento;
  • la documentazione in possesso a supporto della domanda, come ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto; il provvedimento di sgravio o la sentenza favorevole.

Nel caso in cui si presenti una documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 – comma 541, legge n. 228/2012).

Come compilare il modello SL1?

Nel modello SL1 il contribuente deve attestare la presenza di una delle suddette condizioni: pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore (ad esempio Agenzia delle entrate); prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale; sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

E’ necessario allegare anche la documentazione a sostegno della propria richiesta.

Ad esempio:

  • il provvedimento/i di sgravio emesso/i dall’Ente creditore;
  • il provvedimento/i di sospensione amministrativa emesso/i dall’Ente creditore;
  • il provvedimento/i di sospensione giudiziale;
  • sentenza/e di annullamento emessa/e dall’autorità giudiziaria;
  • ricevuta/e del versamento effettuato;
  • eccetera.

Nella domanda deve essere specificato l’atto per il quale si richiede la sospensione. Cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca, atto di pignoramento.

Richiesta on line o tramite PEC

La richiesta di sospensione può essere presentata anche on line, tramite la propria area riservata del portale ADER. Servono le credenziali SPID, CIE o CNS.

La richiesta può essere presentata anche via PEC da inviare agli indirizzi indicati all’interno del modulo SL1. O direttamente allo sportello territoriale competente più vicino al contribuente.

Quali sono le tempistiche e Risposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la sospensione della cartella?

Ricevuta la domanda, l’Agente della riscossione chiede apposita verifica all’ente creditore. quest’ultimo è tenuto a fornire un riscontro entro entro i successivi 220 giorni. Nel frattempo la riscossione è sospesa.

Per la sospensione legale della riscossione opera il c.d. silenzio-assenso.

In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo e’ considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito (1). Si veda il comma della Legge 228/2012.

Dunque, se entro il termine di 220 giorni dalla presentazione del modello SL1, il contribuente non riceve alcun riscontro, non sarà necessario pagare la cartella.

Il silenzio-assenso vale nei seguenti casi di: pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo; sgravio, prescrizione e decadenza.

Quali sono gli atti per i quali non è possibile richiedere la sospensione legale della riscossione?

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione: quelli non notificati dall’Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o avviso di addebito dell’INPS per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori); i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria

Effetti della sospensione legale della riscossione

Una volta che si invia la richiesta:

  • l’Agenzia delle entrate-riscossione sospende la riscossione e invia la richiesta di verifica all’ente creditore;
  • l’Ente valuta la richiesta e informa il contribuente solo in caso di esito negativo.

Dunque, c’è lo stop a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ecc.

La sospensione può essere seguita dall’annullamento del debito oppure  può durare fino alla risoluzione del contenzioso o fino a quando il giudice non emette un provvedimento finale (vedi sospensione giudiziale).

Laddove non è concessa per mancanza di presupposto il debitore può comunque rateizzare il debito o accedere a eventuali rottamazioni delle cartelle in essere.

Conclusioni

La sospensione legale della riscossione rappresenta un’importante tutela per i contribuenti che affrontano difficoltà economiche o contestazioni legali. La presentazione della richiesta richiede attenzione ai dettagli e il rispetto dei tempi. Prepararsi per una possibile ripresa della riscossione è fondamentale per gestire efficacemente i propri obblighi fiscali e evitare azioni di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Riassumendo…

  • La sospensione legale della riscossione blocca temporaneamente l’attività di recupero crediti per debiti contestati;
  • possono richiederla persone fisiche, aziende, ed enti nel rispetto di precisi requisiti;
  • la sospensione blocca azioni di recupero come pignoramenti e fermi amministrativi;
  • la sospensione può essere richiesta con il modello SL1 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite portale online o PEC.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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