Crowdfunding immobiliare nell’ISEE: di cosa si tratta e dove inserirlo

Il Crowdfunding Immobiliare offre nuove opportunità d’investimento, ma è fondamentale capire come dichiararlo correttamente nell'ISEE
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Crowdfunding immobiliare
Foto © Pixabay

Il “Crowdfunding Immobiliare” sta guadagnando sempre più popolarità tra gli investitori privati grazie alla sua capacità di rendere accessibile il settore immobiliare anche a chi non ha capitali ingenti. Tuttavia, quando si tratta di dichiarare i propri investimenti ai fini del calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è fondamentale conoscere come includere correttamente questi investimenti nel patrimonio mobiliare.

Il “Crowdfunding Immobiliare” rappresenta un modello innovativo di investimento che consente a chiunque, anche con capitali ridotti, di partecipare a progetti immobiliari.

Tramite piattaforme online autorizzate, gli investitori possono contribuire al finanziamento di operazioni di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili. Questi investimenti si traducono solitamente in partecipazioni societarie o quote di progetti specifici, offrendo un’alternativa all’investimento diretto in proprietà immobiliari.

Questo tipo di investimento ha guadagnato terreno non solo per l’accessibilità, ma anche per le potenziali rendite che può generare nel tempo, in base al successo del progetto immobiliare in cui si è scelto di investire. Nonostante le sue attrattive, però, è importante che gli investitori comprendano come queste partecipazioni influenzano il calcolo dell’ISEE, un documento cruciale per accedere a numerose agevolazioni fiscali e sociali.

L’importanza dell’ISEE

La certificazione ISEE è uno strumento che permette allo Stato di valutare la situazione economica delle famiglie italiane per determinare l’accesso a svariati servizi sociali e agevolazioni, tra cui contributi per l’istruzione, riduzioni fiscali, sussidi, prestazioni sociali e previdenziali (assegno unico figli, assegno inclusione, ecc.). Esso tiene conto sia dei redditi sia del patrimonio, suddiviso in patrimonio mobiliare e immobiliare.

Per chi partecipa a investimenti tramite Crowdfunding Immobiliare, è essenziale sapere come dichiarare correttamente queste quote o partecipazioni nel quadro del patrimonio mobiliare all’interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il documento che serve a determinare l’ISEE. Non farlo potrebbe portare a una valutazione errata della propria situazione economica e del proprio nucleo familiare.

Come includere il Crowdfunding Immobiliare nell’ISEE

Secondo le recenti FAQ pubblicate dalla Consulta dei CAF, il 13 settembre 2024, l’investimento in Crowdfunding Immobiliare deve essere inserito nel patrimonio mobiliare ai fini del calcolo dell’ISEE. Più precisamente, questo tipo di investimento va riportato nel quadro FC2, sezione II della DSU, che si occupa proprio della descrizione dettagliata del patrimonio mobiliare detenuto.

L’inclusione delle partecipazioni tramite Crowdfunding Immobiliare dipende dalla forma specifica dell’investimento. Se l’investimento riguarda l’acquisto di quote azionarie di società immobiliari quotate, queste devono essere inserite utilizzando il codice 02, che fa riferimento alle partecipazioni in società quotate in borsa. Questo codice riguarda in particolare gli investimenti che prevedono la compravendita di azioni che possono essere scambiate sui mercati finanziari.

Diversamente, nel caso in cui si tratti di partecipazioni in società non quotate in borsa, come spesso avviene nel Crowdfunding Immobiliare, si utilizzerà il codice 99. Questo codice si riferisce a tutte quelle partecipazioni che non sono soggette a quotazione nei mercati regolamentati. Il codice 99 include quindi gli investimenti in società a capitale privato, che sono la tipologia più comune nel contesto del Crowdfunding Immobiliare.

Perché è importante dichiarare il Crowdfunding Immobiliare?

La corretta dichiarazione del proprio patrimonio mobiliare, incluso l’investimento in Crowdfunding Immobiliare, è fondamentale non solo per una valutazione accurata dell’ISEE, ma anche per evitare sanzioni o contestazioni da parte dell’amministrazione fiscale. Dato che l’ISEE è uno strumento cruciale per accedere a numerosi benefici, omettere o sottovalutare parte del patrimonio potrebbe alterare la propria posizione. Omette l’indicazione significherebbe un valore ISEE più basso rispetto a quello reale. Detto valore sottostimato consentirebbe l’accesso a prestazioni cui, invece, non si avrebbe diritto andando a dichiarare anche l’investimento in esame.

Inoltre, dichiarare in maniera completa e trasparente gli investimenti, soprattutto quelli meno comuni come il Crowdfunding Immobiliare, può essere complesso, e spesso è consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale o a un CAF per ricevere supporto nella compilazione della DSU.

Questo aiuterà a evitare errori e a garantire che tutti gli aspetti del patrimonio, inclusi gli investimenti in piattaforme di crowdfunding, siano correttamente indicati.

Il futuro del Crowdfunding Immobiliare e le implicazioni fiscali

Con il crescente interesse verso il Crowdfunding Immobiliare, è probabile che le autorità fiscali italiane continueranno a fornire chiarimenti e aggiornamenti su come questi investimenti devono essere trattati a fini fiscali. Le FAQ pubblicate dalla Consulta dei CAF sono solo l’inizio di un dibattito che potrebbe portare a ulteriori precisazioni nel futuro, soprattutto con l’aumento di questa forma di investimento tra i cittadini italiani.

Alcuni esperti ritengono che il settore potrebbe essere ulteriormente regolamentato per offrire maggiore tutela agli investitori, sia dal punto di vista legale che fiscale. È quindi essenziale restare aggiornati sulle evoluzioni normative in materia e monitorare eventuali modifiche che potrebbero influenzare il trattamento fiscale e la dichiarazione di questi investimenti.

Riassumendo

  • Il Crowdfunding Immobiliare permette investimenti immobiliari tramite piattaforme online con capitali ridotti.
  • Gli investimenti in Crowdfunding Immobiliare devono essere inclusi nel patrimonio mobiliare per il calcolo ISEE.
  • Le quote azionarie vanno dichiarate con codice 02, le partecipazioni non quotate con codice 99.
  • Una corretta dichiarazione dell’investimento evita errori nel calcolo ISEE e possibili sanzioni.
  • Consultare esperti fiscali è consigliato per dichiarare correttamente il patrimonio mobiliare.
  • Regolamenti futuri potrebbero influenzare il trattamento fiscale del Crowdfunding Immobiliare.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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