Ci sono contribuenti che, al solo sentire parlare di cartelle esattoriali, perdono il sonno. Milioni sono coloro che hanno a che fare con questi terribili atti esecutivi che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione usa per spronare chi non ha pagato tasse, imposte e multe a farlo.
Titolo esecutivo, dicevamo, perché in effetti la cartella esattoriale è quell’atto che mette il concessionario alla riscossione nelle condizioni di avviare, se non vengono onorati i versamenti, le azioni di esecuzione forzata come i pignoramenti e i fermi amministrativi.
Eppure, soluzioni per risolvere ce ne sono tante, anche senza dover necessariamente aspettare il governo con provvedimenti di sanatoria, rottamazioni delle cartelle esattoriali, condoni e così via. Oggi analizziamo due diversi strumenti che si possono usare per contenere la spesa da versare per chiudere la partita con le cartelle esattoriali.
Cartelle esattoriali, sgravi e tagli da sfruttare anche senza la rottamazione: la guida al risparmio
Sarà sicuramente vero che una sanatoria delle cartelle è lo strumento di maggior favore che un contribuente può trovare nel momento in cui pensa di chiudere la faccenda con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per esempio, la rottamazione delle cartelle esattoriali è una valida soluzione, non fosse altro perché consente di spalmare negli anni un debito, ma non prima di aver ricevuto lo sgravio di sanzioni e interessi, oltre che degli aggi di riscossione.
In effetti, chi ha usufruito delle varie rottamazioni delle cartelle esattoriali (l’ultima è la quater) sa bene di cosa parliamo. Il taglio degli importi da pagare è stato importantissimo.
Ma lo stesso risultato, cioè il taglio di sanzioni e interessi, si può ottenere anche in un altro modo: sfruttando un cavillo che riguarda la prescrizione delle cartelle esattoriali. Per esempio, sulle cartelle che riguardano debiti con lo Stato centrale, la prescrizione è decennale. Significa che il concessionario ha 10 anni di tempo per chiedere il pagamento, anche solo la prima volta.
E naturalmente, a ogni comunicazione o sollecito, riparte il conto dei 10 anni. Solo che sanzioni e interessi scadono prima. Per una cartella che, per esempio, riguarda l’IRPEF, l’imposta evasa si prescrive in 10 anni, ma le sanzioni e gli interessi si prescrivono in 5 anni.
Uno sgravio parziale in perfetto stile rottamazione delle cartelle esattoriali
A un contribuente al quale viene recapitata una cartella di questo genere, la normativa offre la possibilità di chiedere lo sgravio parziale della cartella. Con l’azzeramento della parte relativa alle sanzioni e agli interessi, naturalmente. Finendo con il pagare solo la parte di cartella esattoriale relativa al tributo o alla tassa evasa.
Esattamente come funziona, eventualmente, la rottamazione delle cartelle esattoriali. Con l’ordinanza della Cassazione numero 4960 del 26 febbraio 2024, questo meccanismo è stato messo nero su bianco dalla giurisprudenza. E i contribuenti potrebbero richiamarsi a questa sentenza per lo sgravio parziale di una cartella esattoriale. Come sempre in questi casi, infatti, nulla è automatico e deve essere il contribuente a promuovere azione per risparmiare qualcosa.
Annullamento totale con il sistema della sospensione legale della riscossione
Ancora meglio va a chi può chiedere lo sgravio totale della cartella con un sistema previsto direttamente dalla normativa vigente. Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, un contribuente, “se ritiene infondata la richiesta di pagamento contenuta nella cartella, può rivolgersi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo, indicato in cartella, per chiederne il riesame, al fine di ottenere l’annullamento in autotutela, totale o parziale”.
Un passaggio che può essere fatto anche direttamente al concessionario alla riscossione e quindi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sfruttando la sospensione legale della riscossione prevista dalla legge numero 228 del 2012. Se sulla cartella esattoriale si manifestano alcune situazioni, si può chiedere lo sgravio totale della cartella.
- Pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- Prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- Sospensione amministrativa dell’ente creditore;
- Sospensione giudiziale;
- Sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore.
In questo caso, è facoltà del contribuente presentare istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Una domanda che deve essere prodotta entro 60 giorni dalla notifica della cartella. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà, entro i 10 giorni successivi all’istanza, informare l’ente creditore originario. In assenza di riscontro da parte dell’ente entro 220 giorni, la cartella può essere annullata del tutto.