Il DdL di bilancio 2024 va a modificare le regole di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari quali le polizze vita (Ramo III e Ramo V) inviate dalle assicurazioni ai propri clienti. Polizze vita che sono tra i prodotti assicurativi più diffusi.
Le polizze vita infatti offrono protezione economica e vantaggi finanziari per l’assicurato e i suoi beneficiari. Queste polizze possono servire come garanzia economica in caso di eventi come il decesso dell’assicurato, includendo anche elementi di risparmio e investimento.
Un aspetto importante da considerare è il trattamento fiscale di queste polizze vita, ramo III e V, che include l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate ai clienti e relative ai prodotti finanziari sottostanti.
Il DdL di bilancio 2025 cambia proprio le regole di versamento dell’imposta di bollo.
L’imposta di bollo sulle polizze vita. Le regole a oggi
L’applicazione dell’imposta di bollo su tale tipo di prodotti è regolata dall’articolo 3, comma 7, del decreto MEF 24 maggio 2012.
Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209, a buoni postali fruttiferi nonche’ a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l’imposta di bollo per ciascun anno e’ dovuta all’atto del rimborso o riscatto (..).
L’imposta di bollo sulle polizze vita ossia sulle comunicazioni relative alle polizze vita (cosiddetti rami III e V) è pari al 2 per mille (vedi articolo 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al Dpr 642/1972.
Questa imposta è dovuta annualmente e si applica al valore dell’investimento al 31 dicembre per alcune tipologie di polizze, come quelle di Ramo III e V.
Attualmente, l’aliquota è dello 0,20%, con un tetto massimo di 14.000 euro per le persone giuridiche. Tuttavia, polizze stipulate prima del 31 dicembre 2000 e altri prodotti come ad esempio i Piani Individuali Pensionistici (PIP) sono esenti da questa imposta.
A ogni modo, l’imposta viene calcolata e applicata direttamente dalla Compagnia di assicurazione e non dall’intermediario (solitamente la banca).
Laddove il cliente abbia attivato più polizze con la stessa Compagnia, questa calcola l’imposta sul valore complessivo delle polizze e poi la suddivide proporzionalmente tra i diversi contratti. Tali polizze vita possono essere scaricate nel 730 precompilato.
Cosa cambia con la L. di bilancio sull’imposta di bollo polizze vita?
In base alle regole attuali, il bollo viene calcolato al 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia l’addebito effettivo avviene solo nel momento in cui il Cliente percepisce, anche in parte, il capitale dalla Compagnia.
Il totale dell’imposta di bollo calcolato per gli anni precedenti al riscatto è sommato con l’imposta di bollo dovuta per l’anno in corso in cui avviene il riscatto. Calcolata in proporzione ai giorni trascorsi dall’inizio dell’anno fino al riscatto.
Dunque fino al riscatto la compagnia assicurativa nè trattiene l’imposta di bollo nè la anticipa versandola allo Stato.
Il DdL di bilancio interviene su tale meccanismo prevedendo che l’assicurazione dovrà anticipare il versamento dell’imposta di bollo anno per anno.
In particolare, l’art.11 della Manovra prevede che il bollo:
- sia versato annualmente
- con le modalità ordinarie (anche con bollo virtuale) previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sopra citato.
A ogni modo, l’ammontare dei versamenti effettuati annualmente dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Come dire alla fine sarà sempre il cliente a pagare l’imposta di bollo che gli sarà trattenuta dal capitale a lui spettante.
Novità applicabili anche per i contratti in essere
Le novità sulle tempistiche di versamento si applicano anche ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2025.
In tale caso, l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo, determinata annualmente, sulle comunicazioni relative alle polizze vita (rami III e IV), è versato in quattro rate:
- una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- la restante quota pari al 10 per cento entro il 30 giugno 2028.
Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare dei versamenti effettuati dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza. O al riscatto della polizza.
Riassumendo…
- Modifica al versamento dell’imposta di bollo: La Legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo per le compagnie assicurative di anticipare annualmente l’imposta di bollo sulle polizze vita (Rami III e V).
- Imposta annuale: L’imposta, pari allo 0,20% del valore dell’investimento al 31 dicembre, viene ora versata ogni anno, con modalità ordinarie previste dal decreto MEF del 2012.
- Computo sull’importo finale: I versamenti annuali dell’imposta di bollo saranno sottratti dalla prestazione erogata al momento del riscatto o della scadenza della polizza, quindi il costo ricadrà comunque sul cliente.
- Applicazione ai contratti in essere: Le nuove regole si applicano anche alle polizze esistenti al 1° gennaio 2025, con un piano di pagamento rateizzato in quattro fasi fino al 2028.
- Modalità di calcolo e versamento: La compagnia calcola l’imposta sull’importo complessivo delle polizze e la applica proporzionalmente, mantenendo la possibilità del versamento tramite bollo virtuale.