Polizze vita in busta paga. La tassazione dei fringe benefit ai dipendenti (Risposta Agenzia delle entrate)

La polizza vita pagata dal datore di lavoro è un fringe benefit lavoratori dipendenti che può concorrere quale reddito da tassare in busta paga
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fringe benefit mutuo e affitti
Foto © Pixabay

In molte realtà aziendali succede che il datore di lavoro sottoscriva delle polizze vita collettive a titolo di fringe benefit in favore dei lavori dipendenti. A livello di tassazione si tratta di veri e propri fringe benefit che in alcuni casi possono comportare un aumento della tassazione in busta paga. Aumenta allo stesso modo anche la base imponibile previdenziale dunque i contributi previdenziali a carico del lavoratore.

Con l’interpello n°218/2024, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate quali sono le condizioni al ricorrere delle quali la polizza vita concorre quale reddito da tassare in busta paga e quando il lavoratore può detrarre ai fini Irpef la quota dei premi pagati dal datore di lavoro in suo favore.

La valutazione deve partire dalla considerazione del principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente in base al quale tutte le erogazioni (beni e servizi)  in favore del dipendente concorrono al suo reddito da tassare ai fini Irpef.

I fringe benefit. Tassazione ordinaria e deroghe in corso

Per meglio capire quali sono state le indicazioni dell’Agenzia delle entrate bisogna soffermarsi in primis sulla tassazione dei fringe benefit in capo ai dipendenti.

Quando si parla di benefit si fa riferimento a determinati beni o servizi messi a disposizione del dipendente.

Ad esempio: l’auto aziendale ad uso promiscuo; i buoni pasto; la fornitura di Telefono cellulare, PC, smartphone e tablet; la concessione di prestiti agevolati ai dipendenti; il riconoscimento di borse di studio per i dipendenti e i suoi familiari; ecc.

A ogni modo, entra in gioco la norma di cui al comma 4 dell’art.51 del DPR 917/86, TUIR.

Norma in base alla quale i fringe benefit erogati al lavoratore dipendente sono esenti da imposizione fiscale fino all’importo di 258,23 euro. L’esenzione vale anche ai fini dei contributi previdenziali. Il limite deve essere rapportato a tutti i fringe benefit erogati al lavoratore.

Dunque la verifica non va fatta per singolo benefit ma per il loro totale.

Si considerano le erogazioni avvenute nell’anno N fino al 12 gennaio dell’anno N+1. Ciò in applicazione del c.d. principio di cassa allargata.

Se si supera il limite di esenzione fiscale e contributivo tutti i fringe benefit concorreranno al reddito da tassare.

Negli ultimi due anni il Governo ha introdotto alcune deroghe al limite di 258 euro. In particolare il limite è stato innalzato così da ridurre i casi in cui il dipendente paga imposte sui benefit.

I limiti in essere per il 2024

Ad esempio per l’anno in corso, 2024, La Legge n°213/202e, Legge di bilancio 2024, ha portato la soglia entro la quale non si pagano imposte sui benefit:

  • da 258,23 euro a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti;
  • da 258,23 euro a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Anche l’erogazione diretta o il rimborso delle somme pagate per l’affitto o per gli interessi sul mutuo abitazione principale rientra tra i benefit. Stessa cosa dicasi per le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche: del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

I fringe benefit 2025 saranno tassati con le stesse regole.

Polizze vita in busta paga. La tassazione

Veniamo al capitolo polizze vita attivate dal datore di lavoro in favore del dipendente. Anche in queso caso si tratta di veri e propri benefits.

Con l’interpello n°218/2024 sulle polizze vita fringe benefit, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate:

  • quali sono le condizioni al ricorrere delle quali la polizza vita concorre quale reddito da tassare in busta paga e
  • quando il lavoratore può detrarre ai fini Irpef la quota dei premi pagati dal datore di lavoro in suo favore (detrazione articoli 15, comma 1, lettera f) e 51 del Tuir).

In tema di premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro in favore del dipendente, con la circolare n.

326/1997, è stato chiarito che sono soggetti a tassazione  i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali. Mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.

Tuttavia, la tassazione per i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali scatta laddove il totale dei fringe benefit supera le soglie analizzate nel pr. precedente.

Si considerano tutti i  benefit percepiti. Anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta.

Da qui, la verifica dei suddetti limiti deve essere effettuata al netto di quanto il dipendente ha corrisposto di tasca propria per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d’imposta.

Il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la soglia di esenzione. Se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, sarà complessivamente superiore al limite, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.

Polizze vita in busta paga

Capitolo detrazione dei premi pagati dal datore di lavoro in favore del dipendente.

L’Amministrazione Finanziatia, con la circolare n. 7/2021, ha specificato che la detrazione è valida anche per i premi versati per una polizza vita collettiva, una formula tipica del settore lavorativo dipendente, sottoscritta da aziende o organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti, a nome e per conto dei lavoratori stessi.

Perché un onere possa essere detratto, è necessario però che il costo sia rimasto effettivamente a suo carico. Di conseguenza, se il datore di lavoro ha versato i premi assicurativi, questi potranno essere detratti dal dipendente solo se l’importo è stato incluso nel reddito imponibile e quindi tassato.

La risoluzione n.

391/E del 2007 ha infatti chiarito che i lavoratori possono avvalersi della detrazione d’imposta solo per gli importi che sono stati inclusi nel reddito da lavoro dipendente. Di contro, se i premi assicurativi non sono inclusi nel reddito complessivo, in accordo con la risoluzione n. 391/2007, non sarà possibile detrarli.

Per sintetizzare, se è superata la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit, allora la detrazione sarà ammessa. Infatti in tale caso il benefit ossia i premi pagati per la polizza vita concorreranno al reddito tassato ai fini Irpef.

Riassumendo…

  • Polizze Vita come Fringe Benefit: Le polizze vita collettive versate dal datore di lavoro sono considerate fringe benefit per il dipendente, con potenziali impatti fiscali.
  • Soglia di Esenzione: I fringe benefit sono esenti da tassazione fino a una soglia (1000 euro per tutti i dipendenti, 2000 euro per quelli con figli a carico nel 2024).
  • Condizioni di Tassazione: Se il valore dei fringe benefit supera la soglia esente, l’intero importo diventa imponibile e concorre al reddito da tassare.
  • Detrazione dei Premi Assicurativi: I premi per le polizze vita sono detraibili solo se inclusi nel reddito imponibile.
  • Applicazione della Ritenuta: Il datore di lavoro deve applicare la ritenuta IRPEF non appena la somma dei fringe benefit supera la soglia di esenzione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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