Con la circolare n°21/e del 7 novembre, l’Agenzia delle entrate ha analizzato le novità introdotte dalla riforma fiscale in materia di autotutela tributaria.
L’autotutela tributaria è uno strumento semplificato che consente ai contribuenti di richiedere la correzione di errori da parte dell’Agenzia delle Entrate senza avviare un contenzioso tributario. Dopo la riforma fiscale, l’autotutela si divide in due categorie: obbligatoria e facoltativa. L’autotutela obbligatoria riguarda errori manifesti, come quelli di calcolo o di persona, e l’Agenzia è tenuta ad annullare o correggere l’atto.
Vediamo quali sono stati i principali chiarimenti del Fisco soprattutto in merito alla procedure per attivare l’autotutela.
L’autotutela post riforma fiscale
La nuova autotutela fiscale è stata introdotta con il D.Lgs n°219/2023. Questo decreto di riforma fiscale ha inserito l’autotutela nello statuto dei diritti del contribuente (vedi L.n°212/2000). Da qui è stata abrogatala vecchia norma ex art.2-quater del D.L. 564/1994.
Ora si distingue tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa.
La discrezionalità riguarda l’obbligo o meno da parte dell’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate di attivare la procedura. Con l’autotutela facoltativa l’ufficio può decidere se dare seguito all’istanza, senza che sia per forza necessario un provvedimento finale di diniego o accettazione.
A ogni modo, fermo restando che la presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso, i casi un cui scatta l’autotutela obbligatoria sono i seguenti:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
In tutti questi casi l’Ufficio procede in automatico o su istanza del contribuente.
Si parla di autotutela facoltativa invece in presenza: di una illegittimità; dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.
Si ponga attenzione al fatto che l’autotutela può essere fatta valere anche se per quello specifico atto, ad esempio un accertamento, c’è un contenzioso in corso.
Come bloccare un atto dell’Agenzia delle entrate con l’autotutela?
Con la circolare n°21/E sulla nuova autotutela tributaria l’Agenzia delle entrate ha analizzato le novità in materia di autotutela. I chiarimenti hanno riguardato soprattutto la procedura per attivare l’autotutela.
Innanzitutto, quanto tempo ha a disposizione il contribuente per presentare istanza di autotutela?
La norma prevede che il tempo massimo a disposizione è di un anno. Tale termine decorre da quando l’atto è diventato definitivo per mancata impugnazione. Mancata impugnazione significa che non è stato presentato ricorso.
A ogni modo, nella circolare in parola è specificato che: ai fini del rispetto del computo del termine di un anno dalla definitività dell’atto, rileva la data di presentazione dell’istanza di autotutela da parte del contribuente.
Ad esempio, se un avviso di accertamento è stato notificato il 1° settembre 2024, questo diventerà definitivo trascorsi 60 giorni. Dunque al 30 di ottobre. Da qui dovranno essere conteggiati i 12 mesi entro i quali è possibile presentare istanza di autotutela obbligatoria.
Pertanto, il Fisco è tenuto a rispondere anche oltre l’anno dalla definitività dell’atto di imposizione purché l’istanza di autotutela sia stata presentata prima di tale termine.
Per quanto riguarda l’autotutela facoltativa:
deve considerarsi, tuttavia, riconosciuta al contribuente la facoltà di presentare, anche oltre la scadenza del predetto termine annuale, un’istanza di autotutela facoltativa, rappresentando quest’ultima una categoria residuale che, in quanto tale, ricomprende i casi in cui ci si trovi al di fuori del perimetro, espressamente delineato, dell’autotutela obbligatoria.
A quale ufficio va inviata l’istanza di autotutela?
La richiesta di autotutela deve essere indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. L’istanza può essere inviata anche all’indirizzo PEC dell’ufficio territoriale che ha emesso l’atto.
Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente (come, ad esempio, a una Direzione regionale per un atto emesso da un Ufficio di una Direzione provinciale), la struttura ricevente deve trasmettere tempestivamente detta richiesta all’Ufficio competente. Informandone contestualmente il contribuente all’indirizzo indicato nella richiesta stessa o, in assenza, a quello risultante come domicilio fiscale in anagrafe tributaria.
Il termine di 90 giorni, decorso il quale, in ipotesi di autotutela obbligatoria, il contribuente può impugnare l’eventuale rifiuto tacito, deve essere individuato nel giorno in cui
l’istanza è pervenuta all’Ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.
Le modalità di presentazione dell’istanza di autotutela
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti quali ad esempio i servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano allo sportello competente.
Sul contenuto, l’istanza deve fare riferimento ai seguenti elementi:
- dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l’atto di cui si chiede l’annullamento;
- i dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero per chi non è tenuto ad avere la PEC (i privati senza P.Iva ad esempio), l’indirizzo PEC del difensore/procuratore/intermediario munito di mandato o procura alle liti per la presentazione dell’istanza, da cui risulti l’elezione di domicilio presso lo stesso;
- gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento;
- una dettagliata descrizione della fattispecie e ogni documentazione utile allo svolgimento della fase istruttoria da parte degli Uffici;
- i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto, in modo chiaro ed esaustivo, per le quali si chiede l’annullamento;
- la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa procura, in calce o a margine dell’atto, ovvero allegata all’istanza.
In mancanza di uno dei predetti domicili digitali, la notifica del provvedimento deve essere eseguita al domicilio fiscale del contribuente istante risultante dall’anagrafe tributaria.
Riassumendo…
- Definizione: l’autotutela fiscale consente ai contribuenti di correggere errori degli atti fiscali senza ricorrere al contenzioso.
- Tipologie: dopo la riforma, è suddivisa in obbligatoria (per errori evidenti, come di calcolo) e facoltativa (per atti illegittimi o infondati).
- Termini di presentazione: istanza di autotutela obbligatoria entro un anno dalla definitività dell’atto; l’autotutela facoltativa è richiedibile anche oltre.
- Procedura: l’istanza si deve inviare all’ufficio emittente tramite PEC o servizi online, con documentazione completa e riferimenti dell’atto oggetto di autotutela.
Cmq, il problema raccapricciante è che nel mentre l’ AGE rispetta il dettato della legge, purtroppo , ahimè, gli enti locali di riscossione se ne fottono, sbandierando la prerogativa che hanno a NON DOVERSI OBBLIGATORIAMENTE UNIFORMARE ALLA LEGGE NAZIONALE.
È UNA ASSURDITÀ.
Ho comunicato anche all’Agenzia Tutela Contribuente. Solo silenzio assordante.
E quindi, le esattorie locali procedono tranquillamente a pignoramenti, esecuzioni ecc.
Semplicemente dichiarando che sono dei privilegiati.
È, O NON È, UNA PRESA PET I FONDELLI?