L’Agenzia delle entrate ha approvato i codici tributo che consentiranno ai datori di lavoro di recuperare il bonus Natale di 100 euro visto che dovranno anticiparlo nella busta paga dei propri dipendenti. I codici tributo sono stati comunicati con la risoluzione n°54/E.
I datori di lavoro sostituti d’imposta erogheranno il bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne fanno richiesta. A loro volta, recupereranno le somme erogate sotto forma di credito d’imposta. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Vediamo nello specifico come devono essere utilizzati i codici tributo e quali sono nel complesso gli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Il bonus 100 euro: i codici tributo per il datore di lavoro
Con la risoluzione n.54/E di oggi, 13 novembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo con cui i sostituti d’imposta potranno utilizzare suddetto credito in compensazione nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).
Per il modello F24:
- “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP): - “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario”. In corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
Per quanto riguarda il modello F24 EP, in sede di compilazione il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Bonus 100 euro. Gli adempimenti del datore di lavoro
Veniamo agli adempimenti del datore di lavoro che non si dovrà limitare ad erogare il bonus Natale in busta paga (art.2-bis DL 113/2204) ma dovrà anche agire da controllore.
Infatti, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella circolare n°19/E 2024 sul bonus Natale, il datore di lavoro dovrà in primis conservare la richiesta di bonus ossia l’attestazione consegnatagli dal lavoratore che dichiara di avere i requisiti per il bonus Natale. Ciò ai fini di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
Ora che il bonus 100 euro spetta anche senza coniuge a carico, saranno molto di più le richieste che perverranno al datore di lavoro. A ogni modo, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024. Fermo
restando il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.
Colf e badanti riceveranno il bonus 100 euro in dichiarazione dei redditi.
Riassumendo.
- Codici tributo per recupero del bonus: l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “1703” per il modello F24 e “174E” per il modello F24 EP per permettere ai datori di lavoro di recuperare il bonus Natale di 100 euro anticipato ai dipendenti.
- Modalità di compensazione: i datori di lavoro possono compensare l’importo anticipato come credito d’imposta a partire dal giorno successivo all’erogazione del bonus in busta paga.
- Adempimenti del datore di lavoro: i datori devono raccogliere e conservare le dichiarazioni dei dipendenti sui requisiti per il bonus, per eventuali controlli futuri dell’Agenzia delle Entrate.
- Verifica della spettanza: in sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica se il bonus è spettante e, se necessario, procede al recupero dell’importo non dovuto.
- Modalità per colf e badanti: colf e badanti possono richiedere il bonus tramite la dichiarazione dei redditi.