L’Agenzia delle entrate con la circolare n°22/2204, ha fornito nuovi chiarimenti sul bonus Natale di 100 euro (art.2-bis DL 113/2024) dopo che il DL 167/2024 ha ampliato la platea dei beneficiari.
Grazie alle modifiche il bonus sarà riconosciuto al lavoratore dipendente con un figlio a carico. Anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale.
Dunque non è più necessario avere anche un coniuge a carico o fare parte di un nucleo monogenitoriale.
Addirittura, in alcuni casi che a breve vedremo, entrambi i genitori lavoratori dipendenti con un figlio a carico al 50% potranno ricevere le 100 euro.
Il bonus Natale di 100 euro
L’art.2 del DL 167/2024 ha modificato la norma sul bonus Natale che sarà erogato ai lavoratori dipendenti con la tredicesima.
Dopo l’intervento del DL 167, il bonus sarà riconosciuto al lavoratore dipendente che rispetta i seguenti requisiti:
- abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera a, del Decreto Omnibus);
- abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera b, del Decreto Omnibus);
- abbia capienza fiscale ossia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo7 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus).
Nei fatti, il requisito reddituale e quello sulla capienza fiscale sono rimasti invariati.
Tuttavia, post DL 167 il bonus di 100 euro spetterà al lavoratore dipendente del pubblico o del privato, full-time o part time, , a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.
Bonus Natale. Chi può avere 200 euro a famiglia?
Il Governo con una disposizione ad hoc ha però voluto evitare che entrambi i coniugi con figli a carico avessero diritto all’indennità. Magari per una questione di ridotte risorse finanziarie.
Infatti, le 100 euro non saranno erogate:
al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Nella circolare è meglio specificato che nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come specificato nella relazione illustrativa.
In alcuni casi il bonus raddoppia
L’Agenzia delle entrate nella nuova circolare n° 22/2204 sul bonus Natale fa questo esempio.
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
Ancora, altro esempio: il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76/2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Dunque, in questo caso, due genitori con un figlio a carico di entrambi, se non coniugati e non convivono, hanno ciascuno diritto al bonus 100 euro.
La dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro
Il lavoratore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) da presentare al datore di lavoro dovrà comunicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli. Oltre ad attestare il possesso dei suddetti requisiti reddituali e familiari. Inoltre, dovrà dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016) non è beneficiario del bonus.
Peri lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva sulla base della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta. Salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente. Unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Anche laddove il bonus sia stato indebitamente percepito, la restituzione potrà avvenire in dichiarazione dei redditi.
Infine, l’Agenzia delle entrate ha confermato le nostre anticipazioni sul fatto che l’assegno unico non esclude dal bonus 100 euro.
Riassumendo…
- Ampliamento beneficiari: bonus riconosciuto a lavoratori dipendenti con reddito ≤ 28.000€, con almeno un figlio fiscalmente a carico, senza obbligo di coniuge a carico o nucleo monogenitoriale.
- Casi speciali: entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono ricevere il bonus se non conviventi o non coniugati.
- Limitazioni: bonus non cumulabile tra coniugi conviventi; spetta a uno solo. Dichiarazione: necessaria dichiarazione sostitutiva per attestare requisiti e status del
- coniuge/convivente.
- Inclusioni: l’Assegno unico non esclude il bonus.