Il passaggio dal regime fiscale ordinario al regime forfettario non consente l’applicazione dell’aliquota agevolata al 5%. Tale beneficio è infatti riservato esclusivamente alle nuove attività che rispettano determinate condizioni stabilite dalla normativa.
L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n° 226/2024 in merito alla possibilità di beneficiare della tassazione ridotta per un contribuente che aveva iniziato la propria attività in regime ordinario essendo inizialmente escluso dal forfettario.
Vediamo nello specifico quali sono state le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.
Il forfettario al 5%
L’aliquota agevolata al 5% è un’agevolazione prevista per i contribuenti che optano per il regime forfetario, ma è riservata solo a chi si trova in fase di start-up. Ossia nei primi 5 anni di attività.
Per usufruirne, è necessario che il contribuente non abbia esercitato attività d’impresa, arti o professioni nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca una mera prosecuzione di una già svolta in precedenza.
Nello specifico, il comma 65 della L.190/2014, prevede che il forfettario al 5% è ammesso solo nei seguenti casi:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 85.000 €.
Dunque, sono nel rispetto delle suddette condizioni è possibile sfruttare la tassazione al 5% anzichè al 15%.
Regime forfettario al 5%. Solo dal primo anno di attività (risposta Agenzia delle entrate)
Veniamo al caso specifico analizzato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°226/2024 sul forfettario al 5%.
Nel caso in esame, nonostante la contribuente abbia avviato l’attività professionale nel corso dell’anno (n), non potrà beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% prevista dal comma 65 per il periodo d’imposta (n+1) e per gli anni successivi fino al completamento del quinquennio di attività.
Secondo la normativa, l’aliquota agevolata è riservata esclusivamente ai contribuenti che avviano una nuova attività applicando il regime forfetario fin dall’inizio (ab origine). Invece, coloro che avviano un’attività in regime ordinario, anche a causa di specifici motivi di esclusione, e successivamente optano per il regime forfetario continuando la medesima attività, non possono usufruire di questa agevolazione.
Di conseguenza, la contribuente non avrà diritto all’aliquota agevolata al 5%, né per l’anno (n+1). Né per i successivi, all’interno del quinquennio considerato dal comma 65, poiché il beneficio è vincolato all’applicazione immediata del regime forfetario al momento dell’avvio dell’attività.
Riassumendo.
- Aliquota agevolata al 5% riservata alla start-up: il beneficio fiscale del regime forfettario al 5% si applica esclusivamente ai contribuenti che avviano una nuova attività e adottano immediatamente il regime forfetario.
- Requisiti per il beneficio: per accedere all’aliquota ridotta, il contribuente non deve aver svolto attività d’impresa, arti o professioni nei tre anni precedenti e l’attività intrapresa non deve essere una mera prosecuzione di una precedente.
- Esclusione per chi transita dal regime ordinario: i contribuenti che iniziano un’attività in regime ordinario e successivamente optano per il regime forfettario non possono usufruire dell’aliquota al 5%, anche se continuano la medesima attività.
- Normativa specifica: Il comma 65 della L.190/2014 stabilisce chiaramente che il beneficio del 5% è riservato alle nuove attività che applicano il regime forfettario fin dall’inizio.
- Caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate: con la risposta n. 226/2024, l’Agenzia ha confermato che la contribuente in questione, avendo avviato l’attività in regime ordinario, non potrà accedere all’aliquota agevolata al 5%, né per il secondo anno né per i successivi, anche se entro il quinquennio.