Cin affitti brevi. Nuove FAQ del MiTur (aggiornamento al 27 novembre)

Il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ relative all'obbligo di CIN affitti brevi, chiarimenti anche su agriturismi ed enti no profit
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In data 27 novembre il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ relative all’obbligo di CIN affitti brevi.

Questo codice consente di identificare univocamente le strutture destinate alla locazione breve e ha l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale nel settore turistico. Ogni immobile locato deve essere identificato con un proprio codice, che deve essere esposto al di fuori della struttura nonchè riportato in tutte le comunicazioni pubblicitarie. Incluse quelle effettuate su piattaforme digitali come Airbnb o Booking

Le nuove FAQ  forniscono ulteriori chiarimenti sull’obbligatorietà del CIN.

Vediamo le principali novità comunicate dal Ministero del Turismo e come queste regole impattano sui proprietari e i gestori degli immobili destinati a locazione breve.

Affitti brevi con obbligo di CIN

L’obbligo di CIN per gli affitti brevi e per le altre attività turistico ricettive è previsto dall’art.13-ter del DL 145/2023. Il codice può essere richiesto tramite la piattaforma BDSR.

L’obbligo riguarda i seguenti soggetti:

  • i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Tutte le strutture dovranno essere dotate di CIN entro il 1° gennaio 2025.

Dopodichè scatteranno le sanzioni.

Da qui, dal 2 gennaio in ipotesi di: messa in locazione di un immobile/struttura sprovvisto di CIN, è prevista la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000; mancata esposizione del CIN all’esterno della struttura o nell’annuncio pubblicitario, la sanzione varia da euro 500 a euro 5.000.

Cin affitti brevi. Nuove FAQ del MiTur (aggiornamento al 27 novembre)

In data 27 novembre il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ relative all’obbligo di CIN affitti brevi.

Riportiamo i principali aggiornamenti pubblicati sul portale BSDR.

 

 

 

 

Obbligo CIN se si possiede già un codice regionale

 

 

 

Ho già il codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere anche il CIN?

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici. Il CIN, infatti, non sostituisce il codice identificativo regionale/provinciale e le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide così come i relativi obblighi di esposizione.
 

 

 

Codice regionale prima del CIN

 

 

Non sono in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere il CIN?

 

Se non hai il codice identificativo regionale/provinciale perché la tua Regione o Provincia autonoma, in generale o per la tua tipologia struttura, non lo prevede, devi comunque richiedere il CIN.
Se, invece, non sei in possesso del codice identificativo regionale/provinciale, sebbene sia previsto nella tua Regione o Provincia autonoma per la tua tipologia di struttura, devi entrarne in possesso prima di richiedere il CIN.

CIN per agriturismi ed enti no-profit

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato l’eventuale obbligatorietà del CIN per gli agriturismi e gli enti no profit.

 

 

 

 

 

CIN anche per l’agriturismo

La mia struttura è un agriturismo, devo richiedere il CIN? Sì. Anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo (con la conseguenza che tale categoria sembrerebbe essere esclusa dall’alveo di applicazione dell’art. 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 145/2023), si precisa che anche per la suddetta categoria si rende necessaria l’acquisizione del CIN.

Ciò al fine di consentire la piena esplicazione della finalità della disciplina introdotta dal citato Decreto Legge n. 145/2023, che ha tra gli obiettivi primari quello di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità.
Enti no-profit Le case religiose di ospitalità no-profit e, in generale, le attività di ospitalità svolte a titolo gratuito sono soggette all’obbligo di CIN? Se l’attività di ospitalità è svolta a titolo meramente gratuito, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN non sussiste. Difatti, verosimilmente, le attività di ospitalità a titolo gratuito non pregiudicano la realizzazione delle finalità sottese all’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, che risiedono nell’esigenza di “assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità”. Resta fermo che il rigoroso accertamento in merito allo svolgimento dell’attività a titolo meramente gratuito debba essere condotto sulla base delle circostanze del caso concreto. Si precisa che le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta.

Riassumendo…

  • Obbligo di CIN per locazioni brevi: entro il 1° gennaio 2025, tutte le strutture destinate a locazioni brevi e attività turistico-ricettive dovranno dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN), pena sanzioni da 800 a 8.000 euro.
  • Esposizione e utilizzo del CIN: il codice deve essere esposto all’esterno della struttura e incluso in tutte le comunicazioni pubblicitarie, comprese le piattaforme digitali come Airbnb e Booking.
  • Integrazione con codici regionali: chi possiede già un codice identificativo regionale o provinciale è obbligato a richiedere anche il CIN, poiché quest’ultimo non sostituisce i codici già in uso.
  • Applicabilità ad agriturismi ed enti no-profit: gli agriturismi devono richiedere il CIN, anche se non contemplati dalle normative regionali. L’obbligo non si applica alle attività di ospitalità svolte a titolo completamente gratuito.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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