L’applicazione dell’aliquote IVA agevolata rappresenta un’importante opportunità per chi esegue interventi di recupero del patrimonio edilizio, permettendo un notevole risparmio sui costi totali. Attualmente, per i lavori che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%, è prevista la possibilità di usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 10%. Tuttavia, l’effettiva applicazione di tale agevolazione dipende dalla natura dei lavori eseguiti e dalla modalità di acquisto dei beni necessari.
A proposito di IVA agevolata è giunto in redazione un quesito.
“Sapete dirmi se l’installazione del contatore da parte di E-distribuzione su una nuova costruzione prevede la possibilità di usufruire dell’iva agevolata?”
Ambito di applicazione dell’IVA ridotta
L’aliquota ridotta al 10% si applica principalmente ai servizi forniti dall’impresa incaricata di eseguire i lavori.
- sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%;
- sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
La cessione dei beni e le condizioni per l’IVA agevolata
Quando si parla di cessione dei beni, la situazione, dunque, è leggermente più complessa. L’aliquota del 10% (prevista dal decreto IVA) può essere applicata solo se i beni sono forniti direttamente dall’impresa nell’ambito del contratto d’appalto. In altre parole, se l’impresa incaricata dei lavori fornisce sia il servizio sia i materiali necessari, entrambi rientrano nell’agevolazione. Se, invece, l’impresa fornisce il servizio e i beni per realizzare quel servizio sono resti da un’impresa diversa o dallo stesso proprietario, l’IVA su quei beni deve essere ordinaria (22%). Sui servizi, invece, resta al 10%.
Ad esempio: se l’impresa fornisce mattoni, piastrelle o altri materiali come parte integrante del contratto di lavoro, su questi beni si applicherà l’IVA ridotta.
Questo principio evidenzia l’importanza di una gestione integrata degli interventi, dove l’impresa si occupa non solo dell’esecuzione dei lavori, ma anche della fornitura dei materiali. Inoltre queste regole valgono a prescindere anche dal fatto che trattasi di lavori e forniture fatte su abitazione principale o seconde case.
Il caso del contatore e l’IVA agevolata
Venendo al quesito del lettore, si sta parlando dell’installazione di un contatore per l’energia elettrica su un’abitazione di nuova costruzione. Dunque, un’abitazione non soggetta nemmeno a lavori di ristrutturazione. A nostro parere occorre distinguere a seconda dei casi.
Quindi:
- se l’impresa si limita a installare il contatore non può esservi applicazione dell’IVA ridotta;
- laddove, invece, per l’installazione del contatore sono richiesti anche interventi di ristrutturazione (opere murarie, scavi, ecc.) e questi lavori sono fatti dalla stessa impresa che fornisce e installa il contatore, allora l’IVA ridotta al 10% potrebbe trovare applicazione;
- infine, se le opere murarie sono fatte da impresa diversa da quella che fornisce e installa il contatore, l’IVA al 10% non può trovare applicazione.