A pochi giorni dalla scadenza del termine per il versamento del saldo IMU 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un documento con il quale fornisce diverse indicazioni operative per evitare di commettere errori nel versamento.
Infatti, il versamento della seconda rata dell’IMU deve avvenire in conformità alle aliquote adottate dai comuni e pubblicate nei termini di legge. Tali aliquote ossia le delibere di approvazione devono rispettare condizioni stringenti in termini di tempistiche di approvazione e pubblicazione.
In mancanza di una delibera valida infatti, si applicano le aliquote vigenti per l’anno precedente. Sono previste eccezioni per situazioni di dissesto finanziario e per interventi di autotutela amministrativa.
A ogni modo è fondamentale consultare le delibere comunali pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dal MEF.
La scadenza del saldo IMU
Prima di entrare nello specifico dei chiarimenti forniti dal Ministero è utile ricordare le scadenze per versare l’IMU.
Entro il 17 giugno doveva essere pagato l’acconto IMU. La seconda rata/saldo IMU deve essere invece essere pagata entro il 16 dicembre. Il contribuente poteva anche provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Salvo eventuale conguaglio in scadenza al 16 dicembre.
L’acconto è calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Tenendo conto della quota e dei mesi di possesso nel 1° semestre.
La rata a conguaglio invece tiene conto delle nuove aliquote e regolamenti 2024 pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro lo scorso 28 ottobre.
Le aliquote sono disponibili al seguente link https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm
Saldo IMU 2024. Quando le aliquote sono valide anche se tardive? (nota MEF-come evitare errori nel versamento)
L’efficacia delle aliquote IMU per l’anno 2024 dipende dal rispetto di precisi termini normativi relativi all’approvazione e alla pubblicazione delle delibere comunali.
Infatti il versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno d’imposta 2024 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2024 a condizione
che:
- la delibera sia stata approvata entro il 15 marzo 2024;
- la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2024
Considerando la schermata sopra riportata: la data di approvazione è riportata come “Data documento” sul portale www.finanze.gov.it. Qualora una delibera venga approvata oltre tale termine, essa non è applicabile per il 2024, come indicato dalla nota “INAPPLICABILE PER IL 2024 (ADOTTATA OLTRE TERMINE BILANCIO)”, e le aliquote da considerare per il versamento saranno quelle vigenti nel 2023.
Ciò in virtù della previsione dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che dispone la proroga automatica delle aliquote in assenza di approvazione nei termini.
Anche la pubblicazione delle delibere riveste un ruolo cruciale. Essa deve avvenire entro il 28 ottobre 2024 sul portale www.finanze.gov.it, dove la data di pubblicazione è indicata come “Data pubblicazione”.
A ogni modo, inserendo il nome del Comune, ci apparirà la seguente schermata con una serie di informazioni:
Una pubblicazione tardiva, evidenziata dalle note “INEFFICACE PER IL 2024 – PUBBLICATA OLTRE IL 28/10/24” o “INEFFICACE PER IL 2024 – ADOTTATA OLTRE TERMINE BILANCIO E PUBBLICATA OLTRE IL 28/10/24”, comporta l’inefficacia della delibera per l’anno in corso. Salvo nei casi in cui la stessa rappresenti una conferma delle aliquote già vigenti nel 2023.
Comuni in dissesto o delibere da correggere
Ci sono però dei casi in cui le delibere approvate e pubblicate tardivamente sono comunque applicabili.
Si pensi ai Comuni che si trovano in dissesto finanziario, situazione che obbliga l’Ente a deliberare le aliquote nella misura massima (art. 251 del D. Lgs. 267/2000) a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio.
O ancora, la delibera approvata oltre il predetto termine è da considerarsi, in ogni caso, applicabile ove costituisca esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale.
Indicazioni che valgono anche in ipotesi di tardiva pubblicazione delle aliquote. Tenendo sempre conto dei tre errori da evitare in vista del saldo IMU.
Infine, nel caso di una delibera pubblicata entro il termine del 28 ottobre e successivamente ripubblicata oltre tale data con una nota di correzione (“errata corrige”), ai fini del versamento sarà considerato il testo della seconda pubblicazione.
Le condizioni sopra descritte sono disciplinate dagli articoli 1, commi 762 e 767, della legge n. 160/2019, che sanciscono l’obbligatorietà della pubblicazione entro il 28 ottobre affinché le delibere acquisiscano efficacia per l’anno di riferimento.
A ogni modo nel link sopra citato, una volta inserito il riferimento del Comune di nostro interesse, ci sarà una nota descrittiva che specificherà o meno la validità delle delibere e delle aliquote per il saldo 2024.
Se la delibera approvata o pubblicata tardivamente non è applicabile il versamento del saldo avverrà in base alle aliquote in essere per il 2023. In tal modo la rata di acconto e quella di saldo coincideranno perchè sono calcolate con le stesse aliquote.
Riassumendo…
- Scadenze versamenti: acconto IMU entro il 17 giugno 2024; saldo entro il 16 dicembre 2024; possibile pagamento unico entro il 16 giugno.
- Validità delle aliquote: le aliquote 2024 sono valide solo se la delibera comunale è approvata entro il 15 marzo 2024 e pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre 2024. In caso contrario, si applicano le aliquote 2023.
- Eccezioni per aliquote tardive: comuni in dissesto finanziario o rettifiche tramite autotutela amministrativa possono rendere applicabili aliquote approvate o pubblicate tardivamente.
- Consultazione obbligatoria: le aliquote valide sono consultabili sul sito del Ministero delle Finanze.