La normativa fiscale disciplina anche i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può esercitare il potere di accertamento fiscale. Dunque sono previsti dei limiti temporali oltre i quali l’attività accertativa non può più essere effettuata.
In tal modo viene fissato una scadenza oltre la quale rispetto ad uno specifico anno l’Agenzia delle entrate non può più fare contestazioni.
Ad esempio per il 730 e il modello Redditi che sono stati presentati quest’anno (periodo d’imposta 2023), l’Agenzia delle entrate avrà tempo fino al 31 dicembre 2029 per fare delle contestazioni su quanto dichiarato o omesso di dichiarare.
I termini di accertamento si allungano però in ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi.
Dunque, una volta decorso il termine di accertamento, il contribuente può ritenere chiuso definitivamente il capitolo relativo al periodo d’imposta in questione. In tal modo potrà cestinare la dichiarazione dei redditi e la relativa documentazione (fatture, scontrini, ecc.).
Tuttavia, è fondamentale comprendere come funziona la decadenza del potere di accertamento, evitando comportamenti che potrebbero esporre a rischi futuri.
Vediamo cosa scade al 31 dicembre e rispetto a quale dichiarazione dei redditi il Fisco non potrà più contestare eventuali irregolarità. Le scadenze di quest’anno dovranno ancora tenere conto della proroga di 84 giorni prevista durante la pandemia. Almeno secondo quanto sostiene il Fisco.
Diverse sentenze invece dicono il contrario ossia che la proroga dei termini di accertamento non si applicano alle annualità che non scadevano nel 2020.
I termini di accertamento del Fisco
Ai sensi dell’articolo 43 del DPR 600/1973 sui termini di accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha un termine massimo per l’accertamento che varia in funzione della tempestività o meno della dichiarazione da parte del contribuente.
In generale, l’attività accertativa deve essere completata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mentre, in caso di omessa dichiarazione, il termine è esteso al 31 dicembre del settimo anno successivo.
Questi termini rappresentano un limite invalicabile per l’Amministrazione, decorsi i quali il contribuente è liberato dall’obbligo di conservare la documentazione fiscale.
Tuttavia, il rispetto di tali scadenze presuppone che non intervengano cause di interruzione o sospensione, come il ricorso a particolari istituti deflativi del contenzioso o accertamenti connessi a reati tributari.
Dichiarazione dei redditi. Dopo il 31 dicembre il Fisco non potrà contestare queste annualità
Al 31 dicembre 2024, decadranno i termini di accertamento relativi alle annualità d’imposta del 2018.
Dunque le dichiarazioni presentate:
- nel 2019
- per il periodo d’imposta 2018.
Tuttavia, la proroga di 84 giorni, introdotta per far fronte alla sospensione dei termini dovuta all’emergenza Covid-19 o ad altri eventi eccezionali, sposta questa scadenza al 26 marzo 2025 per le annualità interessate.
Analogamente, in caso di omessa dichiarazione per l’annualità 2016, il termine ordinario del 31 dicembre 2023 è stato prorogato al 26 marzo 2027.
Annualità d’imposta | Dichiarazione ordinaria (senza proroga) | Dichiarazione ordinaria (con proroga) | Dichiarazione omessa (senza proroga) | Dichiarazione omessa (con proroga) |
2016 | 31 dicembre 2022 | 26 marzo 2023 | 31 dicembre 2024 | 26 marzo 2025 |
2017 | 31 dicembre 2023 | 25 marzo 2024 | 31 dicembre 2025 | 26 marzo 2026 |
2018 | 31 dicembre 2024 | 26 marzo 2025 | 31 dicembre 2026 | 26 marzo 2027 |
2019 | 31 dicembre 2025 | 26 marzo 2026 | 31 dicembre 2027 | 26 marzo 2028 |
2020 | 31 dicembre 2026 | 31 dicembre 2028 |
Dopo il 31 dicembre anche alcune cartelle esattoriali non saranno più valide.
Si applica o no la proroga di 84 giorni?
La questione dell’applicabilità della proroga di 85 giorni, introdotta dall’articolo 67 del Decreto Legge 18/2020 durante l’emergenza Covid-19, ha generato interpretazioni divergenti nella giurisprudenza tributaria.
Sentenze contrarie all’applicazione della proroga:
- C.G.T. I grado di Torino, sentenza n. 890/6/22 del 21 novembre 2022: I giudici hanno stabilito che la proroga di 85 giorni non può essere applicata in modo generalizzato alle annualità successive al 2020, ritenendo che essa sia riferita esclusivamente ai termini in scadenza durante il periodo emergenziale.
AMBROSIE PARTNERS - C.G.T. I grado di Prato, sentenza n. 87/2/23 del 31 ottobre 2023: La Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può beneficiare della proroga per annualità non interessate da eventi straordinari, annullando un avviso di accertamento notificato oltre i termini ordinari.
- C.G.T. I grado di Latina, sentenza n. 974/3/23 del 25 ottobre 2023: I giudici hanno concluso che la proroga di 85 giorni legata al Covid-19 non produce effetti a cascata sulle annualità successive, limitandone l’applicazione al solo periodo d’imposta 2020.
Ci sono però anche sentenze favorevole all’applicazione della proroga anche per i periodo d’imposta non scadenti nel 2020.
Ad esempio la C.G.T. I grado di Taranto, con la sentenza n. 734/2/23 del 13 luglio 2023 ha ritenuto legittima l’applicazione della proroga di 85 giorni anche alle annualità successive al 2020, considerando l’emergenza pandemica un evento straordinario con effetti protratti nel tempo.
Riassumendo…
- Termini di accertamento: il Fisco ha 5 anni per contestare le dichiarazioni ordinarie e 7 anni per quelle omesse, salvo proroghe o sospensioni.
- Scadenze 2024: il 31 dicembre 2024 decadranno i termini per le dichiarazioni ordinarie relative all’anno d’imposta 2018, prorogati al 26 marzo 2025 per effetto della proroga Covid-19.
- Proroga Covid-19: la proroga di 84 giorni si applica alle annualità interessate dall’emergenza, ma è oggetto di controversie.
- Giurisprudenza divisa: sentenze come quelle di Torino, Prato e Latina escludono l’applicazione della proroga post-2020, mentre quella di Taranto la considera valida.
- Effetti per il contribuente: dopo la scadenza dei termini, il contribuente può smaltire la documentazione fiscale relativa al periodo.