In Redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito molto interessante che riguarda il blocco ai rimborsi fiscali anche da 730 in presenza di cartelle scadute.
Nonostante la riforma della riscossione (D.Lgs n°110/2024) introdotta per regolamentare i blocchi sui rimborsi fiscali in presenza di cartelle esattoriali scadute o avvisi oltre i 1.500 euro, l’Agenzia delle Entrate continua ad applicare il blocco per i rimborsi sopra i 60 euro. In tal modo non viene applicato l’innalzamento della soglia di alert a 500 euro.
“L’AE mi ha compensato un rimborso 730 di euro 401.00, il decreto di riforma della riscossione prevede però che non possono essere compensati importi al di sotto dei 500 euro. Come mai lo hanno fatto? Come mi devo comportare per recuperare il rimborso? Grazie.”
Il blocco ai rimborsi del 730 in presenza di cartelle scadute
Prima di dare una risposta la nostro lettore, è necessario partire dalle novità che sono state introdotte dal D.
Lgs n°110/2024.
La norma di riferimento per il blocco ai rimborsi fiscali è l’art.28-ter del DPR 602/1973 “Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta”. Tale norma è stata modificata dalla riforma della riscossione.
Le peculiarità della compensazione “volontaria” possono essere di seguito riassunte.
Passaggio |
Descrizione |
Passaggio 1: Verifica del Rimborso | L’Agenzia delle Entrate, in caso di rimborsi superiori a 500 euro (inclusi interessi), verifica se il beneficiario ha cartelle di pagamento scadute. Se presenti, invia una segnalazione telematica all’agente della riscossione e mette a disposizione le somme da rimborsare. |
Passaggio 2: Proposta di Compensazione | L’agente della riscossione, ricevuta la segnalazione, notifica al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito a ruolo. L’azione di recupero viene sospesa, e il contribuente ha 60 giorni per accettare o rifiutare. |
Passaggio 3: Accettazione della Proposta | Se il contribuente accetta, l’agente della riscossione utilizza le somme disponibili per compensare il debito e riversa gli importi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1999. |
Passaggio 4: Rifiuto o Mancata Risposta | Se il contribuente rifiuta o non risponde entro 60 giorni, la sospensione cessa. L’agente della riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate la mancata adesione e mantiene le somme disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo per il pignoramento. |
Passaggio 5: Spese di Notifica | L’agente della riscossione non riceve più rimborsi specifici per le spese di notifica, in quanto il relativo comma è stato abrogato. |
Decorrenza nuove regole | Le disposizioni si applicano dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze previsto dall’articolo 28-ter, comma 6, del DPR n. 602/1973. |
Buongiorno. Ma se agenzia delle entrate riscossione non mi invia comunicazione in merito alla compensazione, che fine farà il mio rimborso? E quanto tempo ha a disposizione agenzia delle entrate riscossione per inviarmi tale comunicazione?
Grazie.