Nuovo regime Iva agevolato per le piccole imprese. Come canta Fabio Rovazzi con il brano Tutto molto interessante: “L’oroscopo di oggi dice sfiga devastante, specchio rotto, gatto nero, leggimi le carte. L’offerta che proponi è così piena di vantaggi, due minuti, mezzo giga, tremila messaggi“.
Ognuno di noi è unico nel suo genere. Non esiste, infatti, una persona che sia del tutto uguale, fisicamente, nei pensieri e nel modo di approcciarsi alla vita, ad un’altra. Ne consegue che, ad esempio, qualcosa che può sembrare negativo ad un soggetto, può risultare positiva per un altro e viceversa.
Basti pensare alle varie agevolazioni fiscali che alcuni contribuenti possono considerare particolarmente vantaggiose, mentre per altri lo possono essere meno. A prescindere dai propri punti di vista, l’importante è sapere cosa prevede la legge. Solo in questo, d’altronde, è possibile garantire l’ordine nella società ed evitare di incorrere in possibili problemi. Riuscire a stare al passo con i vari cambiamenti normativi, però, non è affatto semplice.
Tante, infatti, sono le regole che nel corso degli ultimi anni sono state oggetto di cambiamento. Proprio in tale ambito giunge, fortunatamente, in aiuto l’Agenzia delle Entrate che provvede regolarmente ad informare i cittadini sulle ultime novità, come ad esempio il nuovo regime Iva agevolato per le piccole imprese.
Piccole imprese: il nuovo regime IVA agevolato. Vantaggi e requisiti (spiegazione Agenzia delle Entrate)
Come previsto dalla direttiva UE numero 285 del 2020, a partire dal 1° gennaio 2025 sono state introdotte delle nuove disposizioni attraverso cui si intende semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all’interno dell’Unione Europea. Entrando nei dettagli, come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la direttiva poc’anzi citata:
“implementa il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per le piccole imprese (al riguardo, si rammenta che l’Italia ha adottato il regime forfetario, cui possono aderire solo le persone fisiche che abbiano un volume di incassi non superiore a 85.000 euro).
Le novità in esame consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:
- sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea;
- conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;
- conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore a euro 100.000.
L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta”.
Le piccole imprese, che non superano le soglie di volume di affari annue prima indicate, possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento la volontà di avvalersi del regime speciale IVA.
In questo modo possono essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, tra cui l’assolvimento dell’imposta, per quanto concerne le cessioni e prestazioni B2B e B2C che vengono svolte in uno o più degli altri Stati membri. Soffermandosi sui soggetti passivi stabiliti in Italia, quest’ultimi devono inviare apposita comunicazione, preventiva, all’Agenzia delle Entrate.
A tal fine bisogna avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’ente in questione. In conformità a quanto previsto da ogni Stato membro, inoltre, si ricorda che:
“la comunicazione preventiva può essere inviata da professionisti e piccoli operatori economici che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, svolgono attività artigianali, professionali o commerciali (con alcune eccezioni)”.
In caso di dubbi e per ottenere maggiori informazioni in merito ai requisiti di accesso, alle soglie stabilite e ai settori esclusi da ogni Stato UE, si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.