Dalla rottamazione delle cartelle al contenzioso. Cosa rischia chi non paga (sentenza Cassazione)

La sentenza n. 1997/2025 della Cassazione permette di revocare la rinuncia al giudizio se la rottamazione delle cartelle non si perfeziona
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Cartelle esattoriali, niente nuova rottamazione ma per i contribuenti il 2025 porta buone notizie lo stesso per via della riforma approvata.
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025, ha puntualizzato un principio di particolare rilievo in materia di rinuncia al giudizio per intervenuta rottamazione del debito affidato all’agente di riscossione.

Qualora il contribuente – confidando nella definizione agevolata – presenti un’istanza di rinuncia alla lite, ma in un momento successivo emergano circostanze che impediscono il perfezionamento della rottamazione, si pone la questione se egli ha il diritto di revocare o meno la rinuncia stessa.

Partiamo prima dalle indicazioni date nel corso del tempo dall’Agenzia delle entrate per poi arrivare agli interventi della giurisprudenza: da ultimo, la sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025, Corte di Cassazione.

Rottamazione cartelle per debiti oggetto di contenzioso. La procedura

La rottamazione delle cartelle può essere richiesta anche se, per i debiti oggetto di pace fiscale, il contribuente ha un contenzioso in corso.

A tal proposito, nell’istanza è presente un’apposita casella da “flaggare” con la quale il contribuente dichiara di rinunciare ai giudizi in corso.

La rottamazione determina la rinuncia al ricorso o la cessazione della materia del contendere soltanto quando include l’intero importo oggetto di contestazione.

In tali ipotesi, i relativi contenziosi sono sospesi dal giudice fino al pagamento delle somme dovute, previa presentazione di una copia della stessa dichiarazione di adesione alla rottamazione.

Successivamente, il giudizio si estingue a seguito del deposito, da parte di una delle parti, della documentazione che comprova l’avvenuto versamento degli importi necessari a perfezionare la definizione.

Qualora, invece, tali somme non vengano integralmente pagate, su istanza di una delle suddette parti, la sospensione del giudizio è revocata dal giudice.

Rottamazione cartelle per debiti oggetto di contenzioso. Quando si estingue la lite?

La questione maggiormente dibattuta riguarda l’individuazione del momento in cui il contenzioso deve ritenersi cessato.

Secondo una tesi più conservativa: per far venir meno il contenzioso sarebbe necessaria la prova del versamento integrale di tutte le rate previste dalla rottamazione.

Al contrario, un diverso orientamento reputa sufficiente l’avvenuto accoglimento dell’istanza di definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). Con regolare pendenza del piano di pagamento alla data di deposito della richiesta di cessazione della materia del contendere.

Secondo l’Agenzia delle entrate, vedi circolare n°2/2017 sulla rottamazione delle cartelle:

Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. L’efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l’Agente della riscossione o l’Ufficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia, ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa. In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.

Dunque, secondo il Fisco  pagando tutte le rate della pace fiscale si arriva all’estinzione del contenzioso.

Nel complesso, la presentazione della domanda di rottamazione non incide in modo automatico sulla sorte del contenzioso in atto.

Rottamazione cartelle per debiti oggetto di contenzioso. Cosa dice la giurisprudenza?

Gli effetti della domanda di rottamazione sulla rottamazione delle cartelle erano stati già oggetto di pronuncia da parte della Cassazione.

Ad esempio, con l’ordinanza 24428/2024 , i giudici di legittima hanno ritenuto che per l’estinzione del processo non è necessario l’integrale pagamento delle rate. Come invece sosteneva l’Agenzia delle entrate.

In particolare, una volta presentata istanza di rottamazione delle cartelle:

  • è possibile ottenere l’estinzione del processo,
  • trasmettendo la stessa istanza contenente l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti e
  • la prova dei pagamenti effettuati fino al momento della richiesta di estinzione.

Oltre alla prova che l’ADER abbia autorizzato la rottamazione. Senza che sia necessario l’integrale pagamento delle rate dovute per la pace fiscale.

Infatti, noi avevamo concluso che la rottamazione delle cartelle saluta il contenzioso.

La sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025 della Corte di Cassazione

Arriviamo così alla sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025 della Corte di Cassazione.

Nel caso specifico:

In data 19 settembre 2019, la contribuente aveva depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, confidando nel perfezionamento della definizione agevolata… Tuttavia, con istanza depositata il 22 novembre 2022, la stessa parte evidenziava di aver ricevuto comunicazione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione che informava dell’esito negativo della rottamazione… e che, conseguentemente, il presupposto della rinuncia doveva considerarsi “tamquam non esset”, in quanto subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione.

Questo passaggio chiarisce che la rottamazione, nel caso concreto, non si era perfezionata per un errore commesso dall’Amministrazione.

L’Agenzia delle entrate aveva erroneamente indicato il debito come azzerato. Salvo poi emettere una nuova cartella di pagamento.

Poiché la definizione agevolata non era andata a buon fine, la contribuente si è attivata per comunicare alla Corte di Cassazione la volontà di revocare la rinuncia al giudizio: riprendendo di fatto la discussione dei motivi di ricorso.

La Suprema Corte ha ritenuto legittimo questo comportamento, sottolineando come la rinuncia – al pari di ogni altro atto dispositivo delle parti nel processo civile e tributario – debba fondarsi su un presupposto effettivo: la reale definizione della controversia tramite rottamazione.

Se, per motivi imputabili al contribuente, all’Amministrazione o a circostanze di fatto, la rottamazione viene meno, cade automaticamente anche la ragione che aveva spinto alla rinuncia.

In altre parole, la Cassazione conferma che la rinuncia è  revocabile se l’evento che l’ha originata (il buon esito della definizione agevolata) non si verifica.

Ne consegue che il contribuente mantiene il diritto di proseguire il giudizio, cercando di far valere eventualmente anche le ragioni già accolte in sede di merito (come nel caso esaminato nella sentenza, in cui la pronuncia di secondo grado risultava favorevole alla parte ricorrente).

Riassumendo..

  • Rottamazione con contenzioso attivo: è possibile richiedere la rottamazione delle cartelle anche se si ha un contenzioso in corso, dichiarando la rinuncia ai giudizi tramite un’apposita casella nell’istanza.
  • Condizioni per estinguere il contenzioso: la lite si estingue solo se la rottamazione copre l’intero importo contestato.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, è necessario il pagamento integrale, mentre per la giurisprudenza è sufficiente l’accoglimento dell’istanza e il regolare pagamento delle rate.

  • Sospensione e revoca del giudizio: La Corte ha stabilito che se la rottamazione non si perfeziona, il contribuente può revocare la rinuncia al giudizio, permettendo la ripresa del contenzioso.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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