Dal 12 gennaio 2025, è stata introdotta una nuova regolamentazione che modifica il quadro normativo delle dimissioni per fatti concludenti. La disciplina è prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 51/2015.
Si stabilisce che il protrarsi di assenze ingiustificate oltre il limite fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) possa essere interpretato dal datore di lavoro come una decisione volontaria di abbandonare il posto.
Dimissioni con assenza ingiustificata: la nuova normativa
Questa innovazione (dimissioni per fatti concludenti) consente ai datori di lavoro di procedere con la cessazione del rapporto in modo più snello, purché vengano rispettati alcuni passaggi formali. In particolare, il datore è tenuto a notificare la cessazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), preferibilmente utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC). Questa comunicazione rappresenta un atto imprescindibile per rendere ufficiale la conclusione del rapporto di lavoro.
Dati necessari nella comunicazione al ITL
La segnalazione all’ITL deve contenere informazioni precise riguardanti sia il datore di lavoro sia il lavoratore coinvolto. Nello specifico, i dettagli da includere sono:
- informazioni sulla società: denominazione, sede legale e operativa, codice fiscale e attività svolta;
- dati anagrafici del lavoratore: nome, cognome, data di nascita;
- ultimo indirizzo noto del lavoratore, oltre a eventuali contatti personali come numero di telefono ed e-mail;
- specifiche del rapporto di lavoro: data di assunzione, tipo di contratto, sede di lavoro, livello e qualifica professionale;
- ultima giornata di lavoro effettivo e data in cui ha avuto inizio l’assenza ingiustificata (dies a quo);
- numero complessivo dei giorni di assenza senza giustificazione;
- indicazione della mancata autorizzazione all’assenza;
- riferimenti al CCNL applicato, con particolare attenzione all’articolo che disciplina il limite massimo di assenze ingiustificate tollerate prima che possa essere considerato un caso di dimissioni;
- chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
A fornire ulteriori indicazioni operative sulla procedura è intervenuta la Nota INL (Ispettorato nazionale lavoro) n. 579 del 22 gennaio 2025, la quale chiarisce le modalità di applicazione della norma e specifica le best practices per la corretta gestione della comunicazione all’ITL.
Il documento sottolinea l’importanza della tracciabilità delle informazioni e della corretta conservazione della documentazione relativa alle assenze ingiustificate, in modo da prevenire eventuali contenziosi.
Cambiamenti aziende e lavoratori
Questa riforma introduce un meccanismo più chiaro per la gestione delle dimissioni non espresse esplicitamente, offrendo ai datori di lavoro uno strumento utile per la gestione dei casi di prolungata assenza non giustificata. D’altra parte, è fondamentale che i lavoratori siano consapevoli delle conseguenze di eventuali assenze ingiustificate protratte oltre il limite consentito dal CCNL di riferimento.
Con l’entrata in vigore di questa disciplina, le imprese potranno adottare un approccio più efficace nella gestione delle risorse umane, mentre i lavoratori dovranno prestare maggiore attenzione alle proprie obbligazioni contrattuali per evitare la cessazione automatica del rapporto di lavoro. L’applicazione della norma dovrà comunque avvenire nel rispetto delle procedure formali previste per garantire equità e trasparenza nell’attuazione della cessazione del rapporto lavorativo.
Riassumendo
- Nuova normativa: le dimissioni per fatti concludenti sono disciplinate dal D. Lgs. n. 51/2015.
- Comunicazione obbligatoria: il datore deve notificare l’ITL tramite PEC per ufficializzare la cessazione.
- Dati richiesti: informazioni dettagliate su azienda, lavoratore, contratto e giorni di assenza ingiustificata.
- Chiarimenti INL: la Nota INL n. 579/2025 spiega le modalità operative della procedura.
- Impatto aziendale: migliore gestione delle assenze ingiustificate con procedure più snelle.
- Conseguenze per lavoratori: rischio di cessazione automatica del contratto se le assenze superano il limite.