In Redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito parecchio interessante sulla rateazione delle cartelle esattoriali e sugli intrecci con la chance di ricorso contro la stessa cartella.
“Buongiorno, la settimana scorsa mi è stata notificata una cartella esattoriale di circa 5.000 euro. In primis a mio parere ci sono state degli errori nella modalità di notifica della cartella che è stata lasciata ad un mio parente, dirimpettaio. Detto ciò, mi chiedo se presentando una richiesta di rateazione, esprimo acquiescenza rispetto al debito contestato o se la richiesta di rateazione mi permette comunque di presentare ricorso. Anche considerando eventuali vizi di notifica. Preciso che procedo con la rateazione solo per evitare conseguenze quali ipoteche, pignoramenti, ecc.”
La rateazione della cartelle esattoriali
Prima di entrare nello specifico della questione, è necessario riprender le regole in base alle quali la cartella può essere rateizzata.
A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove disposizioni sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali consentono ai contribuenti di richiedere piani di pagamento più estesi, con un massimo di 120 rate mensili, a condizione di documentare una temporanea difficoltà economica.
Per debiti fino a 120.000 euro, è possibile ottenere una dilazione fino a 84 rate senza necessità di documentazione aggiuntiva. Se il contribuente fornisce la documentazione richiesta, il numero di rate concedibili aumenta progressivamente da:
- 85 a 120 rate per le richieste presentate nel 2025 e 2026.
- 97 a 120 rate per le richieste presentate nel 2027 e 2028.
- 109 a 120 rate per le richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2029.
Per debiti superiori a 120.000 euro, è possibile richiedere fino a 120 rate mensili per le cartelle già dal 2025, previa documentazione della difficoltà economica.
Telefisco ha messo in chiaro i criteri di difficoltà economica.
I modelli per presentare domanda di rateazione delle cartelle esattoriali
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato i modelli per la presentazione delle richieste di rateizzazione, disponibili dal 1° gennaio 2025.
I nuovi modelli sono:
- RS – Richiesta di rateizzazione semplice: fino a 120.000 euro in 84 rate, accessibile a tutti i soggetti.
- RDF – Richiesta di rateizzazione documentata: riservata a persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati.
- RDG – Richiesta di rateizzazione documentata: destinata a soggetti diversi da persone fisiche e ditte individuali in regimi semplificati.
- RDP – Richiesta di proroga di una rateizzazione: applicabile a tutti i soggetti.
Questi modelli sono disponibili in formato PDF sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, garantendo una procedura trasparente e standardizzata.
Le novità sulla rateazione riguardano cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, e avvisi di addebito dell’INPS.
In sintesi, le nuove regole di rateizzazione delle cartelle esattoriali, in vigore dal 1° gennaio 2025, offrono ai contribuenti la possibilità di dilazionare i pagamenti su periodi più lunghi, con condizioni più favorevoli per coloro che documentano una temporanea difficoltà economica.
Rateazione cartelle. Equivale a riconoscere il debito?
Per rispondere al quesito su esposto ci viene in aiuto la giurisprudenza; nello specifico alcune sentenze della Cassazione che hanno meglio chiarito gli intrecci tra rateazione del debito, riconoscimento dello stesso e acquiescenza.
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’interazione tra la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali e il riconoscimento del debito in diverse pronunce.
Non è sbagliato affermare che la richiesta di rateazione:
- comporta un riconoscimento dell’esistenza del debito;
- interrompendo i termini di prescrizione e decadenza.
In generale, la richiesta di rateizzazione costituisce di per sé un riconoscimento del debito ed interrompe il termine di prescrizione.
Con l’ordinanza n. 19401 del 16 giugno 2022, la Corte ha chiarito che la domanda di rateizzazione non equivale ad una accettazione della pretesa tributaria, ma comunque integra un riconoscimento del debito che, secondo l’articolo 2944 del Codice Civile, interrompe il corso della prescrizione.
Ulteriori pronunce della Cassazione
In seguito, con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, la Corte ha ribadito che, pur non costituendo acquiescenza in merito alla fondatezza della pretesa fiscale, la richiesta di rateizzazione si configura come un atto che riconosce l’esistenza del debito, fermando così il termine della prescrizione.
Si vede altresì l’ordinanza Cass. 9242/2024.
Inoltre, cosa molto importante il fatto di aver presentato la richiesta di rateazione presuppone che il contribuente fosse a conoscenza del debito.
Da qui, cade qualsiasi chance di contestazione dell’eventuale omessa o viziata notifica della cartella.
Più nello specifico prevale la:
“corretta applicazione del principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)”.
Ciò non toglie che il contribuente può contestare nel merito la pretesa nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartelle per i carichi tributari.
Nessuna pretesa potrà essere contestata nel merito laddove ad esempio la cartella di pagamento è stata emessa a seguito di un avviso di accertamento: divenuto definitivo, anche per sua mancata impugnazione.
Infatti, in base all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la cartella potrà essere contestata solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito.
Infatti in tale caso la cartella non rappresenta il primo atto con il quale la pretesa si manifesta per la prima volta nella sfera di conoscenza del contribuente.
Riassumendo
- Nuove regole dal 2025: dal 1° gennaio 2025, i contribuenti possono rateizzare le cartelle esattoriali fino a 120 rate mensili per chi dimostra difficoltà economiche.
- Rateizzazione senza documenti: per debiti fino a 120.000 euro, è possibile richiedere fino a 84 rate senza documentazione, mentre con la documentazione si possono ottenere fino a 120 rate, a seconda dell’anno di richiesta.
- Modelli aggiornati: sono disponibili nuovi modelli per la richiesta di rateizzazione, che variano in base alla tipologia del debitore (persone fisiche, ditte individuali, altri soggetti).
- Interruzione della prescrizione: la richiesta di rateizzazione, anche se non equivale ad acquiescenza rispetto al debito, interrompe la prescrizione, impedendo di contestare la notifica, salvo vizi propri della cartella.
- Contenzioso limitato: una volta presentata la richiesta di rateizzazione, il contribuente non può più contestare la cartella per vizi di notifica, ma può contestare vizi nell’atto impositivo entro 60 giorni.