Rottamazione cartelle esattoriali, sanatorie, condoni e azzeramento delle cartelle esattoriali. Tutti argomenti caldi, di interesse globale. Ecco però una novità: la rottamazione cartelle con addebito diretto in conto corrente, che di fatto serve per evitare che si perda il diritto alla sanatoria. Infatti, per come funziona la rottamazione delle cartelle esattoriali, i rischi di decadenza sono elevati: una situazione sicuramente da evitare. Ed ecco la soluzione, utile per tutte e 4 le rate che attendono i contribuenti nel 2025, e anche per quelle del 2026 e del 2027.
Decadenza dalla rottamazione delle cartelle, di cosa si tratta?
Il numero di contribuenti che alla fine di giugno del 2023, data di scadenza delle domande di definizione agevolata delle cartelle, aveva provveduto a presentare domanda è elevato.
Molti sono in corso di pagamento, perché sono alle prese con le rate che continuano ad arrivare imperterrite, trimestre dopo trimestre. Altri, invece, sono quelli finiti nella decadenza dal beneficio. Perché sono contribuenti che non sono più dentro i vantaggi di quella che, a tutti gli effetti, è una sanatoria.
Ma cos’è la decadenza e cosa accade?
La decadenza non è altro che la perdita dei benefici della rottamazione delle cartelle. In pratica, chi finisce nella decadenza dal beneficio della rottamazione delle cartelle è colui che perde il diritto ai vantaggi che la stessa rottamazione ha concesso. Vantaggi che consistono nel taglio delle sanzioni e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di riscossione del concessionario.
In sostanza, chi ha aderito alla sanatoria delle cartelle ha ridotto il debito fino alla sua quota capitale (cioè quella del tributo, della tassa o dell’imposta evasa) e ha goduto di un piano di dilazione da 18 rate trimestrali, dal 2023 al 2027.
La decadenza dal beneficio della rottamazione delle cartelle esattoriali, cos’è e come funziona
Con la rottamazione delle cartelle esattoriali, decadere dal beneficio non è certo difficile. Infatti, basta saltare una sola rata per finire in questo provvedimento. Ogni rata ha una fase di tolleranza di 5 giorni. Quindi, la rata che scade il 28 febbraio, per esempio, va pagata tassativamente entro i 5 giorni lavorativi successivi; in caso contrario, si rischia la decadenza.
La rottamazione delle cartelle ha previsto due maxi rate iniziali, pari al 10% ciascuna dell’intero debito. Poi è stata la volta delle 4 rate del 2024, tutte pari al 5% del debito, come le successive 10 rate fino al mese di novembre 2027.
Infatti, con la rottamazione delle cartelle, le rate sono state autorizzate fino a un massimo di 18, in scadenza a ottobre e novembre 2023 e poi a fine febbraio, fine maggio, fine luglio e fine novembre degli anni 2025, 2026 e 2027.
Chi ha pagato alcune rate e poi si è fermato, adesso non potrà più sfruttare i vantaggi della sanatoria. I pagamenti precedenti verranno considerati come acconto sul debito, che nel frattempo torna a comprendere sanzioni, interessi e aggi di riscossione.
Ecco la soluzione che possono sfruttare i contribuenti
Adesso arriva un’opportunità per evitare la decadenza dalla rottamazione. Per chi rischia di dimenticare di pagare, la soluzione di comodo la offre l’Agenzia delle Entrate.
Naturalmente, è una soluzione inutile per chi non rischia la decadenza per “scarsa memoria”, ma perché non riesce proprio a pagare.
In quel caso, non c’è nulla da fare, ovviamente. Per chi ha problemi di memoria, invece, si può richiedere la domiciliazione bancaria. Come si fa per le rate di un prestito al consumo o per le bollette di luce e gas, adesso anche le rate della rottamazione possono essere saldate tramite addebito diretto in banca. Basta presentare una domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
In pratica, si richiede l’attivazione del servizio di addebito diretto in conto corrente. Tutto si svolge nell’area riservata del sito del concessionario. Con autenticazione tramite le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi).