Il Milleproroghe 2025 (Decreto Legge n. 202/2024), il quale ha ottenuto il sostegno finale sia dalla Camera che dal Senato, ha sancito, tra le altre novità, il prolungamento per un anno degli adempimenti relativi all’imposizione IVA per gli ETS.
Originariamente, la nuova disposizione era destinata ad entrare in vigore a partire dal primo gennaio del 2025, ma l’iter legislativo ha determinato il posticipo al 1° gennaio 2026. Tale rinvio concede un ulteriore periodo di transizione durante il quale le associazioni e gli enti del Terzo Settore hanno l’opportunità di adeguare le proprie strutture amministrative e contabili al nuovo assetto fiscale.
L’obiettivo del legislatore dei nuovi obblighi è duplice: da un lato, allineare il trattamento fiscale di tali enti a quello delle imprese, dall’altro, garantire una maggiore trasparenza nelle attività che generano ricavi, anche se rivolte esclusivamente ai propri soci.
La parola chiave di questo aggiornamento normativo, “partita iva ETS (enti terzo settore)”, diviene pertanto il simbolo di una nuova era nella gestione fiscale e contabile degli enti che operano nel sociale.
ETS: l’estensione degli obblighi IVA
La novità centrale riguarda l’obbligo di dotarsi di partita IVA, ora esteso a quelle associazioni che, oltre alle attività istituzionali, svolgono operazioni commerciali. In passato, l’attenzione fiscale era rivolta principalmente alle attività istituzionali, escludendo dalla tassazione le operazioni collegate alla fornitura di beni e servizi ai soli associati. La nuova normativa, invece, abbraccia anche queste ultime, considerandole rilevanti ai fini IVA.
Un esempio concreto riguarda le operazioni di somministrazione di bevande e alimenti in aree riservate esclusivamente ai membri. In tali casi, la fornitura di tali servizi, seppur realizzata nell’ambito di attività sociale, acquisisce rilevanza fiscale e dovrà essere gestita in conformità alle disposizioni IVA previste dal decreto.
L’applicazione delle esenzioni e dei casi di non imponibilità continuerà a operare, ma il principio di base è quello di trattare ogni attività con carattere commerciale come una fonte di ricavo tassabile.
Un approccio gestionale in evoluzione
L’introduzione dell’obbligo di apertura della partita IVA impone un cambio di paradigma nella gestione contabile degli ETS. Le associazioni, che fino a oggi potevano contare su regimi semplificati, dovranno orientarsi verso procedure analoghe a quelle delle imprese. Tale trasformazione comporta una maggiore complessità nella registrazione delle operazioni economiche e richiede un sistema di rendicontazione più accurato e trasparente.
Le nuove disposizioni invitano gli enti ad adottare una visione olistica delle proprie attività, distinguendo chiaramente le operazioni istituzionali da quelle di natura commerciale. La gestione dei flussi finanziari diventerà un elemento cardine per garantire la conformità normativa, incrementando così l’importanza di strumenti gestionali moderni e di consulenze specializzate in ambito fiscale. Di conseguenza, l’adeguamento al nuovo regime non solo richiederà investimenti in termini di risorse e tempo, ma potrà anche determinare una riorganizzazione interna dei processi amministrativi.
Ambiti di applicazione e categorie interessate
L’ampia portata della nuova normativa riguarda diverse tipologie di enti, che rientrano nel più vasto scenario degli ETS.
Tra questi, si evidenziano:
- Associazioni di Promozione Sociale (APS): Entità attive nella promozione del benessere collettivo e nella realizzazione di progetti sociali, ora costrette ad assumere un assetto gestionale simile a quello delle imprese.
- Enti del Terzo Settore con personalità giuridica associativa: Organizzazioni che godono di un riconoscimento formale e che, grazie a una struttura associativa, si occupano di attività di interesse pubblico.
- Associazioni disciplinate dall’articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): Entità che operano sotto il regime fiscale delle cosiddette “associazioni generiche”, le quali dovranno ora integrare nelle proprie pratiche amministrative anche gli adempimenti IVA.
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD): Organizzazioni sportive che, pur operando in un ambito non strettamente commerciale, vedranno modificato il proprio assetto fiscale se svolgeranno attività di cessione di beni o servizi rivolti esclusivamente ai propri iscritti.
L’intenzione normativa è di eliminare le ambiguità che in passato hanno permesso ad alcune realtà associative di mascherare attività commerciali, come nel caso di circoli o associazioni che, pur apparendo come enti di promozione sociale, svolgevano funzioni tipiche di esercizi commerciali quali bar o punti ristoro. Con l’obbligo della “partita iva ETS (enti terzo settore)”, diventa imperativo una trasparenza che contribuisce a un controllo più rigoroso e a un’equa applicazione delle norme fiscali.
Obblighi IVA ETS: esenzioni
Non tutte le organizzazioni rientreranno nel campo di applicazione della nuova normativa. Alcuni enti, infatti, continueranno a mantenere la possibilità di operare esclusivamente con il codice fiscale, purché non intraprendano attività di natura commerciale rilevante. In pratica, le associazioni che si autofinanziano interamente tramite contributi istituzionali, quote associative, donazioni o finanziamenti pubblici non saranno obbligate ad aprire la partita IVA.
Un esempio emblematico riguarda quei circoli che, limitandosi a organizzare eventi o attività culturali senza offrire servizi a pagamento – come la somministrazione di alimenti e bevande – potranno proseguire nella gestione ordinaria senza doversi adattare alle nuove complessità fiscali. Tale distinzione permette di preservare la missione sociale di alcune organizzazioni, evitando oneri amministrativi aggiuntivi laddove non vi è effettiva attività commerciale.
Cosa comportano i nuovi obblighi IVA per gli ETS
L’evoluzione normativa in materia di IVA rappresenta un cambiamento di paradigma per il Terzo Settore, evidenziando l’importanza di una maggiore trasparenza e di una gestione contabile rigorosa.
L’obbligo di apertura della partita IVA, sebbene possa apparire come un onere aggiuntivo, si configura come uno strumento per uniformare il trattamento fiscale e per evitare che attività a carattere commerciale vengano occultate dietro strutture associative tradizionali.
La misura intende anche prevenire pratiche di elusione fiscale, garantendo che ogni attività generatrice di ricavi sia debitamente contabilizzata e soggetta a tassazione, laddove previsto. Tale scelta normativa potrebbe, nel medio termine, favorire una maggiore equità nel sistema fiscale e una concorrenza più trasparente tra le realtà operative nel settore sociale.
Parallelamente, le organizzazioni interessate dovranno investire nella formazione e nell’aggiornamento delle proprie strutture amministrative, avvalendosi di professionisti esperti in ambito contabile e fiscale. Un corretto adeguamento alle nuove disposizioni sarà fondamentale per evitare sanzioni e per garantire una gestione efficiente e conforme alle normative vigenti. In questo contesto, la “partita iva ETS (enti terzo settore)” diventa non solo un adempimento burocratico, ma anche un segnale della necessità di un’evoluzione gestionale che risponda alle esigenze del mercato e della società attuale.
Riassumendo
- Milleproroghe 2025 proroga di un anno l’entrata in vigore degli obblighi IVA per ETS e APS (entrata in vigore il 1° gennaio 2026).
- Attività commerciali richiedono l’apertura della partita IVA, anche per servizi ai soci.
- Nuove norme impongono gestione contabile dettagliata e trasparente delle operazioni ETS.
- Enti non commerciali restano esenti se autofinanziati da donazioni e quote associative.
- La riforma mira a prevenire l’evasione fiscale tramite attività mascherate.
- ETS devono aggiornare procedure amministrative per conformarsi a requisiti fiscali aziendali.