Il modello CUPE 2025 rappresenta un documento essenziale per certificare gli utili e i proventi equiparati percepiti dai soggetti fiscalmente residenti in Italia durante l’anno d’imposta 2024.
Questa certificazione riguarda gli importi derivanti dalla partecipazione in società soggette all’IRES, sia italiane che estere, e ha una funzione analoga a quella della Certificazione Unica (CU), seppur con alcune differenze sostanziali. Tra gli elementi chiave inclusi nel modello rientrano gli utili distribuiti e le ritenute operate prima dell’erogazione agli aventi diritto.
A differenza della CU, tuttavia, il CUPE non prevede l’invio all’Agenzia delle Entrate, ma deve essere rilasciato al percettore degli utili entro il 17 marzo 2025.
Quest’ultima data coincide con quella della consegna della Certificazione Unica e, cadendo di sabato, rimane invariata rispetto alla normativa vigente.
Tra le informazioni contenute nel modello CUPE rientrano specifiche categorie di utili e proventi, tra cui le riserve di utili e di capitale distribuite, gli utili derivanti da partecipazioni in Siiq e Siinq, i proventi derivanti da strumenti finanziari assimilati alle azioni e gli interessi riqualificati come dividendi in base all’articolo 98 del TUIR (fino al 31 dicembre 2007). Sono inoltre certificati i compensi derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o di beni e servizi.
Soggetti obbligati al rilascio del modello CUPE 2025
La certificazione deve essere rilasciata da una serie di soggetti obbligati, tra cui:
- società ed enti emittenti, come società di capitali e trust;
- casse deputate al pagamento di utili e proventi equiparati;
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.;
- rappresentanti fiscali italiani di intermediari esteri che operano nel sistema Monte Titoli S.
p.A. o in sistemi di deposito accentrato esteri collegati;
- società fiduciarie, ma solo per i titoli intestati agli effettivi proprietari che percepiscono utili o altri proventi equiparati;
- imprese di investimento, agenti di cambio e altri soggetti che intervengono nella riscossione di utili derivanti da titoli o azioni.
Tuttavia, il modello CUPE 2025 non è obbligatorio quando gli utili certificati sono già stati assoggettati a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva. Allo stesso modo, non deve essere rilasciato per utili e proventi derivanti da partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio, per cui l’imposta è già versata dal gestore.
Scadenze e utilizzo del CUPE nella dichiarazione dei redditi
Il modello CUPE 2025 deve essere rilasciato ai percettori degli utili entro il 17 marzo 2025, una scadenza che si allinea a quella della CU/2025. Il contribuente dovrà poi utilizzare le informazioni presenti nel modello per compilare la propria dichiarazione dei redditi, optando per il Modello 730/2025, con scadenza il 30 settembre 2025, oppure il Modello Redditi 2025, da presentare entro il 31 ottobre 2025.
Questa certificazione consente ai contribuenti di indicare correttamente gli importi ricevuti e le relative ritenute operate, garantendo così la corretta determinazione dell’imponibile fiscale. Considerando l’importanza di tale documento per la dichiarazione dei redditi, è fondamentale che i soggetti obbligati lo rilascino nei tempi previsti.
E che i percettori lo conservino per eventuali controlli dell’amministrazione finanziaria.
In sintesi, il modello CUPE 2025 si conferma un elemento chiave per la trasparenza e la corretta dichiarazione degli utili percepiti, contribuendo alla piena conformità fiscale da parte dei contribuenti interessati.
Riassumendo
- l modello CUPE 2025 certifica gli utili percepiti nel 2024 da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
- Non va inviato all’Agenzia delle Entrate, ma rilasciato ai percettori entro il 17 marzo 2025.
- Contiene informazioni su utili, riserve di capitale e proventi assimilati alle azioni.
- I contribuenti lo usano per compilare il Modello 730/2025 o il Modello Redditi 2025.
- È obbligatorio per società, trust, casse di pagamento e intermediari finanziari.
- Non si rilascia se gli utili sono già assoggettati a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva.