Entro il 28 febbraio i Comuni sono tenuti ad elaborare il nuovo prospetto delle aliquote IMU tramite l’apposita applicazione “Gestione IMU” disponibile sul portale del Federalismo fiscale. Entro la stessa data deve avvenire l’approvazione della delibera di cui il prospetto costituisce parte integrante.
La trasmissione del prospetto, comprensivo degli estremi della delibera di approvazione, dovrà avvenire entro il 14 ottobre.
Detto ciò, con l’entrata in vigore della nuova procedura, è lecito chiedersi se ci saranno o meno delle conseguenze sulle tasche dei contribuenti: si pagherà di più o di meno rispetto agli altri anni? Le aliquote IMU di riferimento rimarranno invariate oppure sono cambiate anche queste?
Vediamo di capire in che modo la nuova modalità di redazione/approvazione delle delibere IMU impatta sul carico fiscale in capo ai contribuenti.
Il nuovo prospetto delle aliquote IMU 2025
A decorrere da quest’anno in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dovrà essere predisposta esclusivamente attraverso l’applicazione informatica Gestione IMU. Disponibile nel Portale del federalismo fiscale.
Tale applicazione: consentirà ai comuni di selezionare le fattispecie impositive di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023, successivamente modificate e integrate con il decreto del 6 settembre 2024 (Allegato A), per elaborare il Prospetto delle aliquote dell’IMU (Prospetto), che costituirà parte integrante della delibera stessa.
Il Prospetto dovrà successivamente essere:
- approvato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente, come previsto dall’art.
151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) (per quest’anno il termine è stato prorogato al 28 febbraio);
- trasmesso al MEF tramite la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.
Pertanto, a partire dal 2025, la delibera di approvazione del Prospetto non dovrà più essere trasmessa al MEF.
Sarà invece sufficiente riportarne gli estremi nell’apposita schermata al momento della trasmissione del Prospetto tramite l’applicazione Gestione IMU.
Il MEF ha pubblicato delle FAQ sull’approvazione delle aliquote IMU dal 2025.
La trasmissione del prospetto, comprensivo degli estremi della delibera di approvazione, dovrà avvenire entro il 14 ottobre. Ciò per permettere al MEF di pubblicarle sul suo portale web entro il 28 ottobre.
Se i Comuni rispettano le suddette procedure e tempistiche di approvazione e le aliquote sono pubblicate entro il 28 ottobre allora avranno effetto per l’anno di riferimento.
IMU 2025. Le aliquote per i versamenti in acconto e saldo
Una delle grosse novità di quest’anno è che in mancanza di un Prospetto delle aliquote IMU approvato secondo le suddette modalità e pubblicato nei termini si applicheranno le aliquote IMU di base.
Le aliquote di base continuano ad applicarsi per il 2025 e per gli anni seguenti: sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.
Detto ciò, è lecito chiedersi se ci saranno o meno delle conseguenze sulle tasche dei contribuenti.
Ebbene, il fatto che il Comune debba approvare le aliquote con l’elaborazione del nuovo prospetto e sulla base delle fattispecie impositive stabilite dai decreti sopra citati non significa che gli viene riconosciuta una maggiore autonomia nella definizione delle aliquote.
Anzi, gli Enti locali possono regolamentare solo le casistiche tra le fattispecie principali individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023. Casistiche successivamente modificate e integrate con il decreto del 6 settembre 2024.
Nel complesso le aliquote e i margini di intervento sulle stesse da parte dei Comuni sono quelle già in essere per gli anni precedenti.
Aliquote base e autonomia comunale | ||
Fattispecie | Aliquote base | Autonomia comunale |
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,5% (con detrazione di 200 euro)
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Aumento dello 0,1% o diminuzione fino all’azzeramento.
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Fabbricati rurali strumentali (art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993) | 0,1%
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Al ribasso, fino all’azzeramento
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Terreni agricoli | 0,76% | Aumento sino all’1,06% o diminuzione fino all’azzeramento |
Immobili produttivi “gruppo “D” | 0,86%, di cui: la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota eccedente ai Comuni | Aumento sino all’1,06%
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Altri fabbricati
(fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) |
0,86%
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Aumento sino all’1,06% (in alcuni casi elevabile all’1,14% – in ipotesi ex comma 755 L.n°160/2019) o diminuzione fino all’azzeramento
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Aree fabbricabili | 0,86%
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Aumento sino all’1,06% (elevabile all’1,14% in ipotesi ex comma 755 L.n°160/2019) |
Tanto per fare un esempio, il Comune non potrà stabilire un’aliquote superiore all’1,06% per i terreni agricoli. Inoltre, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 1, comma 758,
legge n. 160/2019, tali terreni sono esenti dall’IMU. Il Comune non può regolare alcuna fattispecie impositiva in tale caso.
Riassumendo.
- Dal 2025, i Comuni devono elaborare il nuovo Prospetto delle aliquote IMU tramite l’applicazione “Gestione IMU” nel Portale del Federalismo fiscale.
- Il Prospetto, con gli estremi della delibera di approvazione, deve essere trasmesso al MEF entro il 14 ottobre, per la pubblicazione entro il 28 ottobre.
- Se un Comune non rispetta le scadenze, si applicano automaticamente le aliquote IMU di base fino all’approvazione e pubblicazione di una delibera con le nuove modalità.
- Le aliquote IMU rimangono invariate, con margini di modifica entro i limiti stabiliti dalla normativa, senza possibilità per i Comuni di introdurre nuove fattispecie.
- Alcuni immobili, come i terreni esenti per legge, restano esclusi dall’IMU, indipendentemente dalle scelte dei Comuni.