La Legge n. 15/2025, di conversione del Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), ha introdotto una riapertura della “Rottamazione-quater” per i contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, risultavano decaduti dal beneficio per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste.
Questa opportunità è riservata esclusivamente ai debiti già inseriti in un piano di pagamento della Rottamazione-quater e per i quali il contribuente non ha rispettato le scadenze previste entro il 2024.
In vista della scadenza del 30 aprile 2025 per presentare istanza di riammissione, noi di Investire Oggi vogliamo mettere a disposizione del lettore tre FAQ operative che aiuteranno a gestire al meglio la chance di riammissione.
La riapertura della rottamazione-quater
L’art.3-bis del DL Milleproroghe ha previsto la possibilità di riprendere il treno della rottamazione-quater per coloro che sono decaduti.
Quando parliamo di rottamazione-quater per i debiti 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, ci riferiamo alla definizione agevolata di cui ai c.231-252 della L.n°197/2022. Legge di bilancio 2023.
In sostanza è prevista la riammissione alla procedura di definizione agevolata con specifica domanda telematica da presentare entro il prossimo 30 aprile.
Tale possibilità riguarda i debitori che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla definizione agevolata.
Per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate previste post adesione alla rottamazione. Nessun altro è ammesso alla procedura di riammissione.
La riammissione alla rottamazione ha effetti sul fermo amministrativo.
Detto ciò, la remissione in bonis riguarda gli stessi debiti per i quali era stata presentata istanza di rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023. 30 settembre per i residenti dei territori alluvionati.
Non si potranno aggiungere altre cartelle.
Chi rientra in questa casistica potrà presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, secondo modalità esclusivamente telematiche che verranno definite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il pagamento del debito agevolato potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025. Oppure tramite un piano rateale fino a un massimo di dieci rate, distribuite tra il 2025 e il 2027.
Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia comunicherà ai richiedenti l’importo complessivo dovuto, comprensivo di eventuali interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
È importante sottolineare che la riammissione riguarda esclusivamente i contribuenti decaduti e non coloro che sono in regola con il piano di pagamento originario, i quali dovranno continuare a versare le rate già previste per mantenere i benefici della Definizione agevolata. Dunque chi è in regola dovrà pagare la 7° rata in scadenza al 5 marzo. Ultimo giorno utile.
Riapertura rottamazione-quater. Tre FAQ su come gestire al meglio la riammissione
In vista della scadenza del 30 aprile 2025 per presentare istanza di riammissione, noi di Investire Oggi abbiamo preparato tre FAQ operative che aiuteranno a gestire al meglio la chance di riammissione.
- Ho presentato più domande di rottamazione-quater dalle quale sono scaturiti altrettanti piani di rateazione, come possono sfruttare la riapertura della rottamazione?
- Voglio aderire alla remissione in bonis, possono presentare più domande di riammissione suddividendo le cartelle in modo da gestire meglio i pagamenti?
- Post decadenza della rottamazione-quater, ho ricevuto un preavviso di fermo amministrativo, cosa posso fare ora per evitare l’iscrizione del fermo?
Sulla prima domanda, per i piani di rateazione ancora in essere, sarà necessario proseguire con i pagamenti così come scadenzati nella comunicazione delle somme dovute ricevuta nel 2023.
Dunque sarà necessario pagare la 7° rata in scadenza al 5 marzo e le rate successive nei termini previsti. Per i piani di rateazione decaduti si potrà sfruttare la chance di riammissione del DL Mille-proroghe per gli stessi debiti in precedenza inseriti nell’istanza come da piano di rateazione decaduto.
La seconda e la terza domanda
Secondo domanda, pur mancando chiarimenti in merito, noi di Investire Oggi riteniamo che sia possibile presentare più domande di riammissione suddividendo le cartelle.
Le domande generanno piani di rateazione separati. A ogni domanda di riammissione corrisponderanno piani di rateazione separati: il pagamento del debito agevolato potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025. Oppure tramite un piano rateale fino a un massimo di dieci rate, distribuite tra il 2025 e il 2027. A ogni modo, servono indicazioni ufficiali da parte dell’ADER. A oggi 27 febbraio, data di stesura del presente approfondimento non pervenute.
Ultima domanda, sul preavviso di fermo e sugli effetti della rottamazione: l’istanza di riammissione alla rottamazione-quater blocca la procedura cautelare. Se ancora in fase di preavviso.
Naturalmente non ci devono essere altri debiti scaduti non inseriti nella domanda di rottamazione. Altrimenti si perde lo “scudo fiscale”.
Riassumendo
- Chi può aderire: solo i decaduti dalla Rottamazione-quater al 31 dicembre 2024 per mancato o tardivo pagamento.
- Scadenza domanda: va presentata online entro il 30 aprile 2025.
- Modalità di pagamento: in unica soluzione (entro il 31 luglio 2025) o in 10 rate tra il 2025 e il 2027.
- Comunicazione importo: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà i dettagli entro il 30 giugno 2025, con interessi del 2% annuo.
- Chi è in regola: deve proseguire il piano di pagamento senza variazioni.