L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto cruciale riguardante la deducibilità degli interessi da ravvedimento (speciale) per i professionisti che operano in regime di lavoro autonomo.
Con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025, l’ente fiscale ha precisato che tali interessi non possono essere portati in deduzione dal reddito imponibile. Questo pronunciamento ha sollevato interrogativi tra i contribuenti che hanno fatto ricorso al ravvedimento speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022, per regolarizzare violazioni tributarie relative a periodi d’imposta precedenti.
Deducibilità interessi da ravvedimento: la questione sollevata
Nel corso del 2024, un contribuente ha provveduto alla presentazione di dichiarazioni integrative, riconoscendo un maggiore debito d’imposta. Contestualmente, ha versato in un’unica soluzione le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi.
A fronte di tale operazione, ha posto all’Agenzia delle Entrate il quesito relativo alla possibilità di dedurre gli interessi da ravvedimento speciale dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Il professionista ha fondato il proprio ragionamento sul principio generale di deducibilità degli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte, principio già applicabile sia ai soggetti IRES sia ai soggetti IRPEF. In assenza di una disciplina specifica nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che regolamenti gli interessi da ravvedimento, il contribuente ha ipotizzato che essi potessero essere assimilati agli interessi compensativi già ritenuti deducibili. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha espresso un parere contrario, delineando una distinzione netta tra le diverse tipologie di interessi applicabili in ambito tributario.
Il parere dell’Agenzia Entrate
Secondo l’Agenzia, gli interessi da ravvedimento speciale non possono essere considerati deducibili per diverse ragioni:
- Natura accessoria degli interessi – gli interessi versati nell’ambito del ravvedimento speciale sono considerati accessori rispetto all’imposta principale.
Poiché le imposte ravvedute non rientrano tra gli oneri deducibili, la stessa indeducibilità si estende anche agli interessi moratori ad esse connessi. Questa posizione segue un principio già consolidato nella normativa fiscale, secondo cui le spese accessorie ad un elemento indeducibile non possono essere dedotte autonomamente.
- Articolo 54 del TUIR – la normativa fiscale italiana stabilisce che, ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo, sono deducibili solo le spese effettivamente sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivando da un inadempimento tributario, non possono essere assimilati a costi direttamente connessi all’attività professionale. In altre parole, la finalità risarcitoria degli interessi da ravvedimento li esclude dalla categoria delle spese necessarie per lo svolgimento della professione.
- Differenza tra interessi compensativi e risarcitori – l’Agenzia ha anche evidenziato una distinzione fondamentale tra gli interessi compensativi e quelli risarcitori. Gli interessi compensativi, come suggerisce il termine, hanno la funzione di compensare il ritardo nell’esazione del tributo e sono generalmente ritenuti deducibili. Gli interessi da ravvedimento speciale, invece, hanno una funzione risarcitoria, ossia rappresentano una sorta di penalizzazione per l’omesso o tardivo versamento delle imposte. Questa differenza di natura giustifica la loro esclusione dal novero delle spese deducibili.
Deducibilità interessi da ravvedimento: conclusioni per i Contribuenti
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate ha conseguenze significative per i lavoratori autonomi e i professionisti che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso il ravvedimento speciale. La non deducibilità degli interessi da ravvedimento comporta, infatti, un maggiore carico fiscale per i soggetti che optano per questa forma di regolarizzazione.
Sebbene il ravvedimento speciale rappresenti un’opportunità per sanare situazioni di irregolarità con sanzioni ridotte, la mancanza di un beneficio fiscale sugli interessi versati potrebbe renderlo meno vantaggioso di quanto inizialmente ipotizzato. I professionisti, pertanto, dovranno valutare attentamente l’impatto economico complessivo dell’adesione a tale istituto, considerando che l’onere finanziario degli interessi non potrà essere ridotto attraverso la deduzione dal reddito imponibile.
Riassumendo
- Gli interessi da ravvedimento non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
- Sono considerati oneri accessori a imposte indeducibili, quindi non possono essere dedotti.
- L’Articolo 54 del TUIR limita la deducibilità alle spese professionali effettivamente sostenute.
- Differenza tra interessi compensativi (deducibili) e risarcitori (indeducibili) chiarita dall’Agenzia.
- La non deducibilità aumenta il carico fiscale per chi aderisce al ravvedimento speciale.
- I contribuenti devono valutare alternative fiscali più vantaggiose prima di aderire.