Cartelle esattoriali. Nuove ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo anche per i giudizi pendenti (Ordinanza Corte di Cassazione)

Il D.Lgs. n. 110/2024 amplia le ipotesi di impugnazione dell'estratto di ruolo, applicazione anche ai giudizi pendenti
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L’estratto di ruolo non può essere impugnato ossia non può essere oggetto di ricorso se non nei casi previsti espressamente dalla legge. Il D.Lgs n°110/2024, decreto di riforma della riscossione, ha ampliato le casistiche in cui l’estratto di ruolo può essere impugnato.

In realtà l’estratto di ruolo non può essere mai oggetto di impugnazione ecco perchè è corretto parlare di ricorso contro la cartella non validamente notificata di cui il contribuente prende conoscenza tramite l’estratto di ruolo.

Questo è un passaggio che abbiamo già messo in chiaro diverse volte. Dunque ogni riferimento che faremo all’impugnazione dell’estratto di ruolo deve essere inteso nei termini appena descritti.

Detto ciò, fino a oggi c’era il dubbio se le nuove ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo si applicassero o meno in maniera retroattiva.

Più nello specifico, le nuove ipotesi di applicano anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma della riscossione?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n°6269 del 9 marzo scorso.

Prima di entrare nello specifico della questione è utile richiamare le ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo.

Impugnazione estratto di ruolo. Le ipotesi pre-riforma

La norma che regole le ipotesi tassative in cui è possibile impugnare l’estratto di ruolo è  l’art.12, c.4-bis del DPR 602/1973, “formazione e contenuto dei ruoli”.

L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Prima della riforma dunque, era possibile impugnare l’estratto di ruolo e la cartella non validamente notifica ma di cui si è presa visione tramite l’estratto di ruolo nei seguenti casi:

  • pregiudizio circa la partecipazione a gare d’appalto;
  • attivazione della procedura che fa scattare il blocco dei pagamenti PA;
  • perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A (si pensi magari alla partecipazione ad appalti pubblici e al rilascio del DURC).

Dunque, in questi casi in cui la cartella non è stata validamente notificata, il contribuente prende conoscenza dell’esistenza del debito tramite estratto di ruolo.

Grazie alla riforma della riscossione, alle suddette ipotesi se ne sono aggiunte altre.

Le novità della riforma della riscossione

Grazie al D.Lgs n°110/2024 è possibile impugnare il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

Queste sono le ulteriori tre casistiche aggiunte dalla riforma della riscossione.

Cartelle esattoriali. Nuove ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo anche per i giudizi già pendenti (Ordinanza Corte di Cassazione)

In premessa abbiamo accennato al fatto che fino a oggi c’era il dubbio se le nuove ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo si applicassero o meno in maniera retroattiva.

Dunque non era ancora chiaro se le nuove ipotesi di impugnazione si applicassero o meno anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma della riscossione.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n°6269 del 9 marzo scorso.

Secondo la Cassazione:

Va, dunque affermato il principio di diritto che < come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall’art. 12 del d.I. n. 1 46/2021, con la recente normativa — art. 12 del d. lgs. n. 1 10/2024 – che ha ampliato il perimetro dell’interesse alla tutela giurisdizionale – il legislatore, nel regolare ulteriori specifici casi di azione “diretta “, ha stabilito le fattispecie in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sè bisog no di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l’intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o deII’ordinanza), che è ancora da compiere. L’innovazione introdotta dal menziona to d. lgs. n. 1 10/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere da i giudizi in corso>.

In sintesi, anche tenendo conto della precedente sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 sulla retroattività delle ipotesi di impugnazione tassattivamente previste pre-riforma, la Cassazione ritiene che le nuove ipotesi si impugnazione si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma stessa.

Nei fatti, ciò impatta direttamente sull’ammissibilità dei ricorsi già proposti avverso estratti di ruolo e cartelle non notificate rispetto alle ipotesi tassativamente individuate dalla legge.

Detto ciò, dall’ordinanza però viene fuori un ulteriore tassello che in realtà si era già in parte delineato in precedenza.

Il fermo amministrativo e l’impugnazione dell’estratto di ruolo

Secondo la Cassazione devono essere esclusi i presupposti per assimilare il fermo amministrativo del veicolo ad una delle ipotesi tassativamente previste dalla normativa summenzionata.

Dunque le ipotesi in cui è ammessa l’impugnazione dell’estratto di ruolo sono solo quelle elencate all’art.12.

I casi previsti dalla summenzionata disciplina sono “tassativi” e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione estensiva (Cass. n. 290/2025)

Ciò non significa però il che il preavviso di fermo o la sua iscrizione al PRA non possano essere oggetto di ricorso. In tale caso la tutela del contribuente è comunque garantita.

Riassumendo.

  • L’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo nei casi previsti dalla legge.
  • Il D.Lgs. n. 110/2024 amplia le ipotesi di impugnazione, includendo crisi d’impresa, finanziamenti e cessione d’azienda.
  • La riforma si applica anche ai giudizi pendenti, secondo l’ordinanza della Cassazione n. 6269/2025.
  • Il fermo amministrativo non rientra tra le nuove ipotesi, ma il preavviso può essere impugnato.
  • Le ipotesi di impugnazione sono tassative, senza possibilità di estensione interpretativa.
  • Anche fuori dalle suddette ipotesi, la tutela del contribuente è sempre garantita, infatti anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o deII’intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l’atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all’esecuzione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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