Concordato preventivo biennale. I forfettari escono dall’accordo con il Fisco (nuovo decreto Governo Meloni)

Il Concordato Preventivo Biennale 2025/2026 introduce nuove aliquote per l'imposta sostitutiva, esclude i forfettari e modifica i termini di adesione e le regole per le STP
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concordato preventivo biennale
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Niente più concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfettario. La novità è contenuta nel nuovo decreto approvato ieri dal Governo Meloni in esame preliminare.

Il decreto è rubricato: Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Dunque, per i forfettari è confermato che il CPB è stato solo sperimentale ossia opzionabile per il periodo d’imposta 2024. Non sarà riproposto per gli altri anni.

Questa però non è l’unica novità del decreto approvato ieri.

Il Governo interviene rivedendo i termini di adesione al CPB per i soggetti ISA, le cause di esclusione, nonchè rendendo più caro il versamento dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale.

Il concordato preventivo biennale

​Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto introdotto con il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.

Esso consente a imprese e professionisti di concordare anticipatamente con il Fisco il reddito imponibile per due periodi d’imposta consecutivi, offrendo maggiore certezza e stabilità nella pianificazione fiscale.

Possono accedere al CPB i contribuenti:

  • che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA);
  • in via sperimentale per il periodo d’imposta 2024 anche quelli in regime forfettario.

L’adesione al CPB comporta diversi benefici:​  i contribuenti aderenti non sono soggetti agli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR 600/1973 per i periodi d’imposta oggetto del concordato, salvo specifiche cause di decadenza; l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti entro determinati limiti e l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative.

; ecc.

Concordato preventivo biennale. Per i forfettari è un addio

In base a quanto detto fin qui, nel 2024 i contribuenti in regime forfettario hanno potuto decidere se accordarsi o meno con il Fisco sul reddito da dichiarare per lo stesso anno.

Per i soggetti ISA invece l’accordo riguardava il 2024 e il 2025.

Detto ciò, nel nuovo decreto sul CPB approvato ieri dal Governo Meloni in esame preliminare il CPB è oggetto di diverse modifiche.

La prima novità riguarda proprio chi è in regime forfettario.

L’esperienza del CPB per i forfettari rimarrà solo sperimentale. Non verrà riproposta per il 2025 e per gli anni a seguire.

Dunque chi è a forfait non potrà più sfruttare il CPB. Tralasciando in questa sede un discorso sull’effettiva convenienza ad aderire o meno.

Ulteriori novità

Cambierebbe anche il termine per aderire al CPB che dunque riguarderebbe a questo punto solo i soggetti ISA.

Il termine per aderire viene posticipato: dal 31 luglio al 30 settembre per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Ultimo giorno del nono mese successivo per gli altri.

Il nuovo decreto interviene anche sulla tassazione della differenza tra il reddito prodotto nell’anno precedente a quello oggetto di accordo o nuovo accordo e il reddito proposto in più.

Facciamo riferimento al c.d reddito Incrementale.

Per il biennio 2024/2025 l’aliquota variava in base al punteggio ISA:

  • 10% per voti 8, 9 e 10
  • 12% per voti 6 e 7
  • 15% per voti 5 o inferiori

Dal 2025/2026, queste aliquote rimangono per il reddito fino a 85.000 euro, ma per l’eccedenza si applicano:  43% (IRPEF) e 24% (IRES).

Novità anche per i professionisti

Il decreto approvato ieri rivede anche alcune regole di adesione al CPB per i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo (comma 1 dell’articolo 54 del DPR 917/86, TUIR) e che allo stesso tempo partecipano ad associazioni, società tra professionisti (Stp) o a società tra avvocati (Sta) (articolo 4-bis della legge 247/2012).

I Professionisti associati o soci di società tra professionisti (STP) possono aderire al CPB solo se anche la loro associazione/società aderisce.

In caso di cessazione di un socio, l’accordo decade anche per l’associazione o società.

Aspetto CPB 2024/2025 CPB 2025/2026
Soggetti ammessi Imprese, professionisti, forfettari (in via sperimentale) Imprese, professionisti (no forfettari)
Aliquote Reddito Incrementale 10%-12%-15% in base agli ISA 10%-12%-15% fino a 85.000 euro; oltre, 43% (IRPEF) – 24% (IRES)
Termine Adesione 31 luglio o settimo mese successivo 30 settembre o nono mese successivo
Adesione STP Regole standard Consentita solo se aderisce anche la società
Cessazione dal CPB Regole standard Se un socio esce dal CPB, decade anche la STP

Riassumendo.

  • Stop al CPB per i Forfettari: i contribuenti in regime forfettario non potranno più aderire al CPB dal 2025. L’adesione per il 2024 è stata solo sperimentale e non verrà riproposta.
  • Aumento della Tassazione sul Reddito Incrementale: le aliquote agevolate del 10%-12%-15% rimangono per incrementi fino a 85.000 euro. Per l’eccedenza oltre tale soglia si applicano aliquote più elevate: 43% per l’IRPEF e 24% per l’IRES.
  • Nuovi Termini di Adesione: la scadenza per aderire al CPB è stata posticipata al 30 settembre (per chi segue l’anno solare). Per i soggetti con periodo d’imposta diverso, il termine sarà l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
  • Regole per i Professionisti Associati e STP: i professionisti che fanno parte di associazioni o società tra professionisti (STP) potranno aderire solo se anche la loro associazione/società sceglie il CPB.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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