La normativa fiscale italiana stabilisce criteri precisi per la detrazione delle spese mediche, riconoscendo il beneficio del 19% solo per trattamenti di natura sanitaria che abbiano come obiettivo il recupero della salute del paziente. Tuttavia, non tutte le prestazioni effettuate da un medico o sotto la sua supervisione possono beneficiare di tale agevolazione fiscale.
Il criterio determinante riguarda la finalità della prestazione: se un intervento è mirato alla cura di una patologia, rientra tra le spese detraibili. Al contrario, se ha un fine puramente estetico, non consente alcuna agevolazione fiscale.
Chirurgi estetica: le prestazioni escluse dalla detrazione
Le spese sostenute per trattamenti che non siano strettamente necessari per il recupero della funzionalità fisica o della salute non possono essere portate in detrazione.
In particolare, gli interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica, se non riconducibili a condizioni patologiche come malattie, traumi o malformazioni congenite, non rientrano tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale.
Questo principio è stato chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, che ha ribadito come le operazioni finalizzate esclusivamente al miglioramento dell’aspetto estetico o del benessere psicofisico non possano essere considerate spese sanitarie detraibili (Circolare oneri detraibili n. 14/2023).
Chirurgia estetica e detrazione: le eccezioni
Vi sono, però, delle eccezioni. Gli interventi estetici resi necessari a seguito di incidenti, patologie o malformazioni congenite sono considerati prestazioni sanitarie a tutti gli effetti. E, di conseguenza, rientrano tra quelle per cui è possibile ottenere la detrazione fiscale.
Ad esempio, una ricostruzione facciale dopo un grave incidente o un intervento di mastoplastica ricostruttiva a seguito di una mastectomia sono prestazioni che, avendo un fine terapeutico, possono beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Requisiti per ottenere la detrazione fiscale
Per poter usufruire della detrazione del 19%, oltre alla tipologia della prestazione di chirurgia estetica che rispetti i requisiti di cui sopra, è necessario che il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili. Questo significa che le spese devono essere sostenute mediante bonifico bancario (non serve il bonifico parlante previsto per i bonus edilizi), carta di credito, bancomat. O altri metodi di pagamento che consentano di identificare il beneficiario e la natura della transazione.
Un’ulteriore specifica riguarda le strutture sanitarie presso le quali viene effettuata la prestazione: se l’intervento è eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o una clinica privata accreditata al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), è ammesso il pagamento anche in contanti senza perdere il diritto alla detrazione. Diversamente, nel caso di strutture private non accreditate, il pagamento in contanti non consente di beneficiare della detrazione.
Chirurgia estetica e normativa fiscale: un confine netto
Il legislatore, dunque, ha tracciato una chiara distinzione tra le spese sanitarie e quelle finalizzate esclusivamente al miglioramento dell’estetica. Questa distinzione si basa su un principio essenziale: il sistema fiscale supporta le spese mediche necessarie al ripristino della salute, mentre non riconosce agevolazioni per interventi destinati al miglioramento dell’aspetto fisico senza una motivazione patologica.
Tale impostazione mira a garantire un uso corretto delle risorse pubbliche, destinando i benefici fiscali a chi affronta spese sanitarie effettivamente necessarie.
Riassumendo
- Detrazione 19% solo per trattamenti sanitari necessari al recupero della salute.
- Interventi estetici senza finalità terapeutica non sono detraibili.
- Eccezioni per chirurgia estetica post-trauma, malattia o malformazione congenita.
- Pagamenti tracciabili obbligatori, tranne per strutture sanitarie pubbliche o accreditate.
- Il fisco agevola solo spese sanitarie realmente necessarie, non miglioramenti estetici.
- Pianificare bene le spese per evitare errori e rispettare le regole fiscali.