Certificazione Unica. Nel DL correttivo nuove scadenze per l’invio all’Agenzia delle entrate

Dal 2026, la Certificazione Unica per i lavoratori autonomi dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile invece del 31 marzo
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Certificazione unica
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Il nuovo DL correttivo in materia tributaria approvato la scorsa settimana dal Governo Meloni, tra le varie misure ne contiene una che modifica le scadenze della certificazione unica.

La Certificazione Unica (CU) è un documento fiscale che i sostituti d’imposta, come datori di lavoro o enti pensionistici, devono rilasciare annualmente ai percettori di redditi da lavoro dipendente, autonomo e altri redditi assimilati. Questo certificato attesta le somme erogate e le relative ritenute effettuate, ed è fondamentale per la predisposizione della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti.

Con l’ampliamento della platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata i tempi per effettuare l’invio della CU si sono ristretti e di molto, anche perchè la precompilata deve essere messa a disposizione dei contribuenti entro il 30 aprile.

Detti ciò, partendo dalle scadenze attuali per l’invio della CU, vediamo in che modo il nuovo DL correttivo cambia i termini per la trasmissione all’Agenzia delle entrate.

La certificazione unica. Le scadenze

Negli ultimi anni, le scadenze per la trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate hanno subito diverse modifiche.

A regime, il termine per l’invio delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati era fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, per le certificazioni riguardanti i redditi da lavoro autonomo, erano previste scadenze differenti. Ad esempio, fino al 2024, le CU relative ai lavoratori autonomi potevano essere trasmesse entro il 31 ottobre, in concomitanza con la scadenza del modello 770 (vedi risoluzione 13/2024).

Da quest’anno invece, considerato l’allargamento della platea dei destinatari della dichiarazione precompilata, le scadenze sono state così fissate:

  • 17 marzo 2025: per l’invio della CU necessaria alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (lavoratori dipendenti, pensionati, ecc.).

    Questa data, che solitamente cade il 16 marzo, slitta al giorno successivo poiché il 16 cade di domenica (si pensi ad esempio ai redditi da lavoro dipendente, pensione, provvigioni corrisposte ad agenti di commercio, corrispettivi erogati dai condomini alle imprese;

  • 31 marzo 2025: termine per la trasmissione della CU riguardante redditi erogati ad esercenti arte e professione in via abituale;
  • 31 ottobre 2025: (coincide con la scadenza 770/2025) per l’invio delle CU che non sono inseriti nella dichiarazione precompilata o che contengono solo redditi esenti.

Dunque, le scadenze sono state anticipate perchè l’Agenzia delle entrate ha bisogno dei dati reddituali per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

A ogni modo, è ammesso il ravvedimento della CU.

È importante notare che, indipendentemente dalla scadenza per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la consegna della CU al percettore del reddito doveva avvenire entro il 17 marzo 2025.

Certificazione Unica. Nel DL correttivo nuove scadenze per l’invio

La scorsa settimana, il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un nuovo decreto correttivo che prevede ulteriori modifiche alle scadenze della Certificazione Unica a partire dal 2026.

In particolare, si prospetta lo spostamento della scadenza per l’invio delle CU relative ai lavoratori autonomi al 30 aprile, con l’obiettivo di uniformare e semplificare il calendario fiscale.

Si interviene sull’articolo 4, comma 6-quinquies del DPR 322/1998.

La norma dispone che:

  • a decorrere dal 2026, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
  • sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti,
  • anziché entro il 31 marzo.

Così la relazione illustrativa del nuovo decreto:

Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, riguarda anche le certificazioni uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Considerato che i dati contenuti nelle certificazioni uniche per le quali è previsto il differimento del termine di trasmissione sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA, per questi soggetti il modello precompilato (mod. Redditi Persone fisiche), elaborato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 2026 è reso disponibile a partire dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile. Per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati) la dichiarazione precompilata (modello 730) viene messa a disposizione, come di consueto e come previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo.

Tali novità entreranno in vigore una volta che il provvedimento sarà approvato in via definitiva.

Riassumendo.

  • Nuove scadenze per la Certificazione Unica (CU) dal 2026: il decreto modifica i termini di invio della CU per i lavoratori autonomi, spostando la scadenza dal 31 marzo al 30 aprile dell’anno successivo ai redditi erogati.
  • Finalità della modifica: lo spostamento è finalizzato ad agevolare i sostituti d’imposta, semplificando il calendario fiscale e concedendo più tempo per adempiere all’obbligo di trasmissione.
  • Dichiarazione precompilata per titolari di partita IVA: a partire dal 2026, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA (modello Redditi Persone Fisiche) dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile.
  • Conferma delle scadenze per altri contribuenti: per lavoratori dipendenti e pensionati, il modello 730 precompilato continuerà ad essere reso disponibile entro il 30 aprile, senza modifiche.
  • Approvazione definitiva attesa: le nuove disposizioni entreranno in vigore solo dopo l’approvazione definitiva del decreto, attualmente approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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