Riammissione rottamazione-quater e DURC. Verifica per ogni singola rata (indicazioni INAIL)

La riammissione alla rottamazione-quater sospende le azioni esecutive, consente il rilascio del DURC e richiede il rispetto dei pagamenti per mantenere i benefici
1 giorno fa
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Rottamazione cartelle
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La possibilità di aderire nuovamente alla rottamazione-quater rappresenta un’opportunità importante per i contribuenti che hanno debiti con l’Agente della Riscossione, permettendo loro di regolarizzare la propria posizione senza dover corrispondere sanzioni e interessi di mora.

Tuttavia, oltre agli aspetti economici, la riammissione alla rottamazione prevista dal DL 202/2024, DL Milleproroghe, comporta anche alcune conseguenze rilevanti sul piano delle procedure di recupero forzoso (pignoramenti) e cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) nonchè sulla certificazione di regolarità contributiva.

Infatti, un altro aspetto fondamentale riguarda il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), essenziale per molte attività economiche per la partecipazione agli appalti di opere pubbliche, di forniture e servizi, ecc.

La richiesta di adesione alla rottamazione-quater consente di ottenere un DURC regolare, a patto che il contribuente rispetti i pagamenti previsti dal piano di dilazione.

L’INAIL con una nota interna ha spiegato alle proprie diramazioni territoriali in che modo va gestito il rilascio del DURC per chi presenta istanza di riammissione alla rottamazione-quater.

La riammissione alla rottamazione-quater. Gli effetti dell’istanza

All’istanza di riammissione alla rottamazione-quater vengono riconosciuti gli stessi effetti positivi che il contribuente aveva ottenuto presentando la prima istanza di adesione nel 2023.

Infatti, la norma ossia l’art.3-bis del DL 202/2024,  DL Milleproroghe prevede espressamente che:

In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della legge n. 197 del 2022:

Dunque, è corretto affermare che con l’istanza di riammissione da presentare entro il prossimo 30 aprile, si attiva:

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art.

    8-ter del decreto del DPR n. 602/1973, del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR 602/1973) e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008);

  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione;
  • ecc.

Dunque, la rottamazione blocca pignoramenti e fermi amministrativi.

Riammissione rottamazione-quater e DURC. Verifica per ogni singola rata (indicazioni INAIL)

La riammissione alla rottamazione-quater consente ai contribuenti di ottenere il DURC regolare, a condizione che vengano rispettati i termini di pagamento delle rate previste dal piano di definizione agevolata.

Infatti il DL Milleproroghe richiama anche il c.240 della L.197/2022, il quale prevede il rilascio del DURC in seguito alla sola presentazione dell’istanza di rottamazione-quater.

L’INAIL con una nota interna ha spiegato alle proprie diramazioni territoriali come gestire il rilascio del DURC per chi presenta istanza di riammissione alla rottamazione-quater.

In tale sede sono richiamate le indicazioni al tempo fornite con la circolare n°18/2017 sulla pace fiscale e sul DURC.

La regolarità contributiva permane finché il contribuente è in regola con i versamenti dovuti secondo il piano concordato. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il DURC torna immediatamente irregolare, con conseguenze negative rilevanti per la partecipazione a gare pubbliche, accesso ad agevolazioni contributive, ecc.

DURC e procedure operative

A livello operativo:

  • a seguito della presentazione dell’istanza di riammissione alla pace fiscale per debiti contributivi,  INPS, INAIL, Casse edili per il settore specifico, attesteranno la regolarità contributiva,
  • fermo restando che per i restanti debiti devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015,
  • un eventuale carente, omesso o tardivo versamento oltre i 5 giorni di tolleranza comporta l’annullamento del DURC.

Una volta scaduto il termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva è attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare versamento.

In sintesi, la presentazione dell’istanza di riammissione alla rottamazione-quater offre una tutela temporanea al debitore, sospendendo le procedure esecutive e consentendo il rilascio del DURC, ma richiede il rispetto rigoroso degli obblighi di pagamento per evitare la perdita dei benefici concessi.

Riassumendo.

  • Opportunità per i contribuenti: la riammissione alla rottamazione-quater (DL 202/2024) consente di regolarizzare i debiti senza sanzioni e interessi di mora.
  • Sospensione delle procedure esecutive: blocca nuovi fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti e sospende le procedure esecutive in corso.
  • Rilascio del DURC: il DURC si rilascia con la semplice presentazione dell’istanza, ma resta valido solo con il regolare pagamento delle rate.
  • Controlli e decadenza: se una rata si omette o è pagata in ritardo oltre 5 giorni, il DURC diventa immediatamente irregolare.
  • Obbligo di rispettare i pagamenti: il mancato pagamento comporta la perdita dei benefici e la ripresa della riscossione coattiva.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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