Report – Regime fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche

Report sulle associazioni sportive dilettantistiche: dalla dichiarazione fiscale, alle agevolazioni per chi le sostiene
14 anni fa
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Chi meglio di loro come dilettanti

Tra gli enti non commerciali che operano senza fini di lucro sono sicuramente meritevoli di particolare attenzione le associazioni sportive dilettantistiche. Tali associazioni negli ultimi tempi sono state fattivamente promosse attraverso legislazioni favorevoli sia in campo civilistico che in campo tributario. Diversi incentivi sono stati previsti per tali tipi di istituzioni; infatti è da molti anni prevista la possibilità di inserire nella dichiarazione dei redditi come spese detraibili nella misura del 19 per cento, le spese inerenti l’iscrizione annuale e l’abbonamento fatto per la pratica sportiva di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni nelle palestre, piscine, ed altre associazioni di carattere sportivo.

Ancora tra le agevolazioni troviamo la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di usufruire delle concessioni demaniali marittime pagando un canone che è il 50 per cento di quello normalmente previsto. Questi sono solo alcuni esempi di come il legislatore si sia impegnato a favorire le attività sportive e di conseguenza anche le associazioni che ne permettono lo svolgimento.

 

Definizione – Vediamo nel dettaglio i requisiti che deve possedere un’ associazione per definirsi sportiva dilettantistica. L’ associazione , secondo le norme di codice civile, può nascere attraverso un atto pubblico ( atto redatto da un notaio), scrittura privata autenticata ( il notaio attesta solo l’ identità anagrafica dei componenti) o scrittura privata registrata ( senza ausilio di un notaio). L’ associazione dovrà redigere un’ atto ed uno statuto costitutivo. Nell’ atto saranno riversati tutti i dati inerenti la costituenda associazione, come i dati dei fondatori, la sede legale, la denominazione sociale, ecc.

Lo statuto invece disciplina le modalità operative dell’ associazione, e pertanto fisserà le regole necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. In particolare lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica dovrà contenere:

  • Un’ oggetto sociale che riguarda l’ organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’ organizzazione didattica;

  • Assenza di fini di lucro e la previsione che tutti gli utili non potranno essere comunque suddivisi fra gli associati;

  • Denominazione dell’ associazione ed a chi spetta la rappresentanza legale;

  • Le norme sull’ ordinamento interno e le modalità di scioglimento dell’ associazione;

  • L’ obbligo in caso di scioglimento di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio dell’ associazione.

Successivamente definiti questi passi, condizione essenziale per il riconoscimento dello status di associazione sportiva dilettantistica e per godere delle agevolazioni fiscali occorre che l’ associazione venga iscritta ad un apposito registro tenuto dal Coni.

Il registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

  • Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

  • Società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di cooperative o di società di capitali senza fini di lucro.

Fatto questo occorre registrare presso un ufficio dell’ Agenzia delle entrate l’ atto costitutivo e lo statuto effettuando il pagamento dell’ imposta di registro ( pari a € 168,00). Entro 30 giorni da quest’ adempimento occorrerà presentare la denuncia di inizio attività e la contestuale richiesta di partita iva / codice fiscale per l’ associazione( operazione gratuita). Il modello AA7/8 con cui effettuare la comunicazione è disponibile presso gli uffici dell’ agenzia delle entrate è va consegnato allegando copia dell’ atto costitutivo.

Regime di tassazione imposte dirette – Le associazioni sportive dilettantistiche essendo enti non commerciali devono assoggettarsi allo speciale regime fiscale previsto per tali enti. In alternativa è però possibile usufruire , ai sensi della legge 398/91, di uno speciale regime agevolato.

Per accedere a tale tipo di regime è necessario che nel periodo precedente alla richiesta l’ associazione abbia ottenuto dei ricavi non superiori a 250.000 euro. In caso di associazione di nuova costituzione è possibile optare per tale regime a condizione che si preveda che nell’ anno successivo non si superi detto limite.

Oltre a questo occorre naturalmente che l’ associazione non abbia scopo di lucro, che abbia nell’ oggetto sociale lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, compresa attività didattica e che sia iscritta ad un regolare registro tenuto dal Coni.

Il regime fiscale agevolato in base alla legge n. 398/91 permette si determinare il reddito imponibile applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività pari al 3 per cento. A tale coefficiente occorrerà aggiungere le plusvalenze patrimoniali.

Ai fini Irap , l’ imposta regionale sulle attività produttive, dovuta da imprese e professionisti per coprire le spese di assistenza sanitaria, occorre distinguere se l’ associazione svolge attività istituzionale o anche attività di natura commerciale. Nel primo caso per determinare l’ Irap occorre sommare le retribuzioni per lavoro dipendente ed i compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo.

Le associazioni che svolgono anche attività commerciale e che stabiliscono il proprio reddito attraverso il regime forfettario devono sommare al reddito applicato in modo forfettario ( con il 3 per cento sui ricavi quindi) i seguenti costi ( non deducibili ai fini Irap):

  • Retribuzioni pagate al personale dipendente e quote assimilate;

  • Compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale;

  • Interessi passivi.

Determinata la base imponibile occorre applicare il 4,25 per cento sull’ intera base imponibile.

Regime di tassazione imposte indirette – L’Iva ( imposta sul valore aggiunto) è quella imposta indiretta che va a colpire le transazioni economiche sino ad incidere sul consumatore finale. Nelle fasi intermedie delle transazioni ( cioè dal produttore sino al consumatore finale ), l’ impresa / associazione ha la possibilità di detrarre l’ importo pagato sugli acquisti da quello incassato sui ricavi ( rendendo di fatto l’ imposta neutra nei confronti dell’ imprenditore. Pertanto l’ Iva sarà determinata in tale modo:

Iva a debito o credito = ( Iva sulle vendite) – (Iva sugli acquisti )

Per quanto riguarda le associazioni l’ Iva è dovuta solo sulle operazioni di natura commerciale. Di conseguenza l’ Iva che è possibile detrarre è quella solo riferita agli acquisti di beni nell’ esercizio dell’ attività commerciale.

A tal fine occorre quindi che l’associazione abbia una tenuta della contabilità separata rispetto a quella istituzionale , che sia tenuta in modo regolare e che siano conservati tutti i documenti giustificativi di spesa.

Sono previsti due diversi regimi forfettari per determinare l’ Iva. Il primo previsto dalla legge 398/1991 riguarda associazioni che hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali inferiori ai 250.000 euro durante un anno d’ imposta. Con tale regime l’ Iva viene applicata in maniera forfettario , applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:

  • 50 per cento dell’ Iva derivante da vendita di beni o servizi per attività commerciali connessi all’ attività principale;

  • 90 per cento dell’ Iva a debito sulle fatture connesse a sponsorizzazioni;

  • 66 per cento dell’ Iva a debito per la cessioni di diritti di ripresa televisiva o per trasmissioni radiofoniche.

Non occorre presentare dichiarazione Iva annuale e l’ Iva a debito può essere versata ogni tre mesi senza maggiorazione dell’ 1 per cento ( maggiorazione dovuta per interessi).

Un secondo regime forfettario è quello di cui possono usufruire le attività spettacolistiche, con volume d’ affari annuo inferiore a 25.822,84 euro. Con tale regime l’ imposta sul valore aggiunto sarà calcolata sul 50 per cento dei proventi derivanti dall’ esercizio dell’ attività commerciale, ma senza la possibilità di potersi detrarre l’ Iva pagata sugli acquisti.

Per quanto riguarda l’ imposta di registro tutti gli atti ( costitutivi o trasformativi ) inerenti le associazioni sportive dilettantistiche scontano un’ imposta fissa pari ad € 168,00.

Compensi percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche – Viene trattato in maniera agevolata il compenso percepito dalle associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni connesse all’ attività sportiva. Pertanto gli atleti dilettanti, i direttori di gara, allenatori, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori che percepiscono un’ indennità o un premio in relazione alla loro attività hanno diritto ad una particolare esenzione per il compenso percepito.

Tali compensi non sono infatti assoggettati a ritenuta Irpef sino all’ importo di € 7.500,00 ricevuti in un anno. Superato tale importo verrà trattenuta una ritenuta del 23 per cento. Questa potrà essere a titolo di acconto ( e pertanto occorrerà dichiararla in dichiarazione tra i redditi diversi ) oppure a titolo di imposta ( ed in questo caso non occorrerà inserire nulla in dichiarazione).

Agevolazioni per chi sostiene le associazioni sportive dilettantistiche – La finanziaria 2007 ha concesso una particolare agevolazione per incentivare la diffusione di centri sportivi, palestre, club e tutte quelle associazioni che permettono di svolgere attività fisica e che promuovono lo sport. Viene infatti concessa la possibilità di portare in detrazione ( e quindi ricevere come rimborso il 19 per cento della somma spesa ) nella dichiarazione l’ importo sostenuto per l’ iscrizione e l’ abbonamento di giovani di età compresa tra i 5 ed i 18 anni in strutture che promuovono l’ attività sportiva dilettantistica. L’ importo massimo che è possibile inserire nella dichiarazione dei redditi è pari a 210,00 euro.

Viene inoltre concessa la possibilità di inserire tra le spese detraibili in dichiarazione, le erogazioni liberali fatte a sostegno di associazioni sportive dilettantistiche. La detrazione spetta nella misura del 19 per cento dell’ importo donato , per un massimo di 1.500 euro.

Dichiarazione fiscale degli enti sportivi dilettantistici – Le associazioni sportive dilettantistiche che in un esercizio hanno esercitato attività commerciale devono compilare un modello che consente di dichiarare il dovuto sia ai fini delle imposte dirette, che dell’ Iva che dei sostituti di imposta. Tale modello, prelevabile gratuitamente dal sito dell’ agenzia delle entrate, è il modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati .

L’ associazione dovrà anche presentare il modello 770 se nell’ arco di un’ anno di imposta eroga almeno uno tra questi compensi:

  • indennità di trasferte o rimborsi forfettari di spesa;

  • premi per aver esercitato attività sportiva;

  • compensi per collaborazioni amministrative;

  • compensi ad amministratori o retribuzioni ai dipendenti.

In questi casi sorge l’ obbligo ai destinatari una certificazione annuale ( CUD ) in cui compaiono gli importi erogati e le ritenute operate. Inoltre l’ associazione sportiva dovrà predisporre il mod. 770 ( tale modello è sempre reperibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate ) ed inviarlo in forma telematica.

 

 

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