REGIME DEI MINIMI: LA VECCHIA LEGISLAZIONE – Il regime dei minimi (detto anche forfettone), entrato in vigore con la finanziaria del 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244, all’art. 1, commi da 96 a 117), prevedeva per i professionisti che aderivano le seguenti agevolazioni:
- niente IVA,
- niente libri contabili,
- niente Irap e studi di settore,
- imposta sostitutiva del 20% sul reddito,
- conservazione dei documenti di acquisto e delle fatture emesse, senza tenuta contabilità;
- fatturazione senza più l’addebito dell’IVA (al pari dei medici);
- impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti;
- perdita degli oneri deducibili (spese sanitarie, interessi passivi su mutui prima casa, assicurazioni ecc.) e detrazioni di imposta per familiari a carico;
- esonero da quasi tutti gli adempimenti contabili, ma non quello della dichiarazione dei redditi.
CONTRIBUENTI MINIMI 2012: LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA MANOVRA DI LUGLIO 2011
Ma adesso le cose cambiano, almeno in parte, infatti con la manovra correttiva approvata nel mese di luglio 2011 (decreto legge n.98 del 6 luglio 2011, articolo 27, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011) sono state disposte importanti modifiche al regime dei contribuenti minimi con decorrenza dal periodo d’imposta 2012.
Per favorire la costituzione di nuove imprese, anche da parte di giovani, e di coloro che perdono il lavoro, è stato introdotto, con l’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva”), un “regime fiscale di vantaggio” che, volendo perseguire i suddetti obiettivi, si prefigge di riformare e concentrare gli attuali regimi forfettari presenti nel nostro ordinamento. Attualmente, infatti, i soggetti in possesso di specifici requisiti possono accedere:
- al regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
- al regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della Legge n. 388/2000.
REGIME AGEVOLATO: COME FUNZIONANO I SUPERMINIMI
Il nuovo regime agevolato (detto. dei “superminimi”) ricalca, di fatto, gran parte delle disposizioni previste dall’attuale disciplina dei contribuenti minimi, adottando le medesime semplificazioni contabili nonché i medesimi requisiti per l’accesso, ma introduce ulteriori condizioni mutuate dal regime delle nuove iniziative produttive.
Alla luce di quanto sopra, parrebbe doversi intendere che il regime dei superminimi sia esclusivamente frutto di modifiche effettuate all’attuale regime dei minimi vigente (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007), ancorché il comma 1 dell’articolo 27 della Manovra correttiva affermi la volontà di riformare e concentrare gli attuali regimi forfettari, ivi compreso, dunque, anche il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13, della Legge n. 388/2000, che di fatto non risulta essere stato abrogato. Non appare pertanto chiaro se il regime delle nuove iniziative produttive, da cui peraltro sono state mutuate parte delle modifiche introdotte per i nuovi minimi, si renda ancora applicabile, anche in considerazione della sua possibile incompatibilità con la presenza del nuovo regime. Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, come pure i provvedimenti attuativi delle disposizioni introdotte dall’articolo 27, del D.L. 98/2011.
LE ALTRE SEZIONI DELLA NOSTRA GUIDA AL REGIME DEI MINIMI E DEI SUPERMINIMI:
Uscita regime dei minimi: le conseguenze
Requisiti regime minimi: condizioni per aderire al regime agevolato
Superminimi: agevolazioni previste dal nuovo regime
Contribuenti minimi: il passaggio ai superminimi