La chiusura delle partite iva inattive è stata dapprima introdotta con il dl 98/11 convertito in legge n. 111, poi una risoluzione dell’Agenzia delle entrate nè ha disposto le modalità operative e adesso il decreto milleproroghe nè ha sancito lo slittamento dei termini ultimi per effettuarla. (Decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: i principali punti)
CANCELLAZIONE PARTITA IVA INATTIVA: IL LEGISLATORE STABILISCE OBBLIGO DI OPERATIVITA’ DELLE PARTITE IVA
Andando per ordine, la prima manovra correttiva estiva del 2011, quella di luglio, aveva introdotto un vero e proprio obbligo di operatività per le partite Iva, pena la chiusura d’ufficio.
Un vero e proprio capovolgimento rispetto al passato ove la cancellazione delle partite Iva inattive avveniva solo a iniziativa dei contribuenti. Ora la cancellazione avviene d’ufficio, se l’inattività dura da tre annualità. A bene vedere, già a suo tempo la Finanziaria del 2003, all’articolo 5, sollecitava i contribuenti a chiudere, mediante il versamento di un’oblazione di circa 100 euro, quelle partite Iva inattive, ossia caratterizzate da immobilità per quanto riguardava operazioni imponibili e non imponibili. La manovra del governo Berlusconi, aveva introdotto il comma 15-quater all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, comunemente noto come “Decreto Iva”, che prevede la revoca d’ufficio, in caso di inattività d’impresa, di arti o di professioni, consecutiva per tre anni ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva.
SANATORIA PARTITE IVA INATTIVE: COSA DICEVA LA MANOVRA DI LUGLIO
Ma l’aspetto più significativo della manovra di luglio, in merito alla chiusura della partita Iva, è la previsione di una sorta di mini-sanatoria per quei contribuenti che omettano di comunicare, comunicazione questa che è obbligatoria, all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta cessazione dell’attività. I contribuenti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della manovra, potevano sanare la loro posizione, versando una sanzione minima, a patto che l’ufficio competente non avesse già notificato al contribuente la contestazione della violazione.
Finalità precisa della chiusura d’ufficio delle partite inattive è quello di contrastare fenomeni particolari, come quelli in cui si richiedono numeri di partite IVA senza un consequenziale e reale utilizzo, fenomeni elusivi allora.
REVOCA D’UFFICIO PARTITE IVA INATTIVE: QUANDO SCATTA
Viene introdotta una nuova disciplina allora in tema di revoca di partite Iva inattive, che si realizza in due casi:
• mancato esercizio dell’attività di impresa, arte o professione per tre anni consecutivi e successivi all’apertura della partita Iva
• omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini Iva per tre anni consecutivi.
Al verificarsi di queste due situazioni, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente deve provvedere alla revoca d’ufficio della partita Iva.
MINI SANATORIA PARTITA IVA INATTIVA
Essa consiste nella possibilità per quei contribuenti titolari di partita Iva di sanare la loro posizione, quando non abbiano provveduto a presentare nei termini previsti, la dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva. I titolari di partita Iva, sebbene obbligati, che non hanno tempestivamente comunicato la cessazione dell’attività, potevano sanare la violazione versando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto , quindi entro lo scorso ottobre, un importo pari alla sanzione indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 471/1997, ridotta a un quarto.
SANZIONI MANCATA CHIUSURA PARTITA IVA INATTIVA: LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE
L’Agenzia delle entrate per rispondere a tale interrogativo, ha chiarito come i contribuenti obbligati, che hanno omesso di presentare la dichiarazione di cessazione attività e non hanno colto l’opportunità che il decreto legge 98/2011 ha concesso, siano soggetti ad una sanzione fino a massimo 2.065 euro, contestualmente alla chiusura d’ufficio della partita Iva.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 72/E dell’11 luglio 2011, aveva istituito l’apposito codice tributo per consentire il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione dai titolari di partita IVA in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, indicando anche le specifiche modalità di compilazione del modello F24 con Elementi identificativi con cui effettuare il versamento. Il codice tributo istituito è il “8110”. Nella successiva risoluzione del 21 settembre, la n. 93/E, l’Agenzia ha anche precisato che il versamento della sanzione di 129 euro tramite F24 con elementi identificativi, risulta necessario e la sua compilazione doveva avvenire in maniera corretta.
DECRETO MILLEPROROGHE 2012 SPOSTA TERMINE PER CHIUSURA PARTITA IVA INATTIVA
Questi i fatti in linea generale. E’ di questi giorni la novità contenuta nel decreto legge Milleproroghe, il n. 216 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011, che riapre la possibilità per i titolari di partita Iva, di sanare la loro posizione in merito all’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività di cui all’art. 35 del Dpr 633/72. Entro il 2 aprile 2012, si prevede la sanatoria della violazione, versando una sanzione pari a 129 euro. Viene così prorogata la mini sanatoria prevista per i contribuenti “distratti” che non hanno provveduto nei termini previsti a regolarizzare la loro posizione. Il fine è certamente recuperare più entrate possibili, in vista del fine arduo del pareggio di bilancio. Dopo il 4 ottobre, il termine ultimo previsto per la cancellazione volontaria da parte del contribuente, risulta veramente basso il numero dei soggetti che hanno cancellato spontaneamente la loro partita Iva inattiva.
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