Prorogati per il 2011 gli incentivi all’assunzione di disoccupati over 50 anni, con 35 anni di contributi e titolari di disoccupazione non agricola. Incentivi questi che spettano ai datori di lavoro e che riguardano la riduzione contributiva, il suo prolungamento e un contributo mensile.
Agevolazioni per assunzioni
Con la circolare Inps n. 76 2012, del 31 maggio scorso, l’Istituto nazionale di previdenza sociale proroga gli incentivi all’assunzione di lavoratori disoccupati che versano in situazioni particolari. Dapprima è stata la legge n. 191/2009 a introdurre, in via sperimentale, una serie di incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari.
Tali incentivi in particolare riguardano:
– l’assunzione di lavoratori disoccupati ultra50enni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
– la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
– l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Incentivi assunzione
Gli incentivi in essere hanno ad oggetto:
- la riduzione contributiva a favore di datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiati dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età,
- il prolungamento della riduzione contributiva a favore di chi prosegua il rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre godevano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di età, che hanno maturato almeno 35 anni di contributi;
- un contributo mensile per chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiati dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Questi incentivi, inizialmente previsti per l’anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e il 2012 e con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
Riduzione contributiva
Per quanto riguarda la prima fattispecie di incentivi, la lettera A), l’Inps precisa che la riduzione contributiva in oggetto spetta anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo il 1 gennaio 2010, a condizione che il lavoratore fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari e che abbia compiuto 50 anni di età.
Prolungamento riduzione contributiva
In riferimento all’incentivo della lettera B) invece l’Inps precisa che il beneficio spetta se il rapporto di lavoro è proseguito durante il 2011 e qualora siano scadute le riduzioni contributive ovvero sia stato prorogato, nel corso del 2011, un rapporto di lavoro a termine oltre i 12 mesi. I lavoratori coinvolti inoltre devono aver maturato almeno 35 anni di contributi, anzianità contributiva questa valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico. L’incentivo inoltre non si applica prima che sia maturato il requisito dell’anzianità contributiva.
Contributo mensile
Infine per l’incentivo della lettera C), il contributo mensile a favore di chi assume, a tempo pieno e indeterminato, spetta per le assunzioni effettuate nel 2011. Tale incentivo spetta anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato originariamente instaurato dopo il 1 gennaio 2011.
Inps: verifica risorse finanziarie
Spetta all’Inps verificare la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso agli incentivi presentate e se queste risorse sono sufficienti, l’incentivo spetta secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Modalità di presentazione delle domande
In riferimento alla domanda, per accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati devono presentarne una contenente una dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Inps, all’indirizzo, www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. L’invio della domanda deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare n. 76 del 31 maggio 2012 quindi entro la fine di giugno.