Noleggio barca in maniera occasionale soggetto ad un particolare regime fiscale agevolato, introdotto dalla legge sulle liberalizzazione, il decreto n. 1/2012.
Noleggio barca
Il decreto liberalizzazione modifica il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Codice della nautica da diporto, introducendo l’articolo 49 bis, sul cd noleggio occasionale.
Noleggio occasionale
Si precisa che il titolare persona fisica ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della barca, considerando che il noleggio occasionale non costituisce uso commerciale dell’unità da diporto.
Noleggio barca: il regime agevolato per quello occasionale
La particolarità del decreto liberalizzazione che è stato convertito in legge è l’applicazione di un regime fiscale agevolato sul noleggio barca occasionale. In particolare si prevede che i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale sono soggetti, a richiesta del percipiente e se siano d’importo non superiore a 30mila euro annui, a un’imposta sostituiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%. Inoltre si esclude la detraibilità o la deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva in riferimento ai proventi che derivano dall’attività di noleggio barca, in forma occasionale, deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’Irpef.
Una novità questa che il Governo tecnico ha pensato di introdurre a sostegno di un settore fondamentale per l’economia italiana, e che costituisce uno dei fiori all’occhiello del made in Italy: il settore nautico.