Cartella esattoriale nulla se non è dettagliata anche nel calcolo degli interessi. A stabilirlo la Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza n. 92/36/12, depositata lo scorso 1 ottobre.
Cartella esattoriale nulla senza calcolo interessi
Continua la segnalazione delle più importanti sentenze emesse da Cassazione e commissioni tributarie in riferimento alle cartelle esattoriali. Ora è la volta della cartella esattoriale indicata come nulla, non dalla Cassazione però, è bene sottolinearlo, ma da un giudice tributario, perché non indicante con esattezza gli interessi e soprattutto come vengono calcolati gli stessi dalla società incaricata della riscossione.
La sentenza della CTR Piemonte
In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria di merito e dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 92/36/12 depositata lo scorso 1° ottobre, la Commissione tributaria regionale di Piemonte ha chiarito che la trasparenza della cartella esattoriale costituisce un elemento essenziale per la legittimità dell’atto di riscossione, poiché il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall’Agente della Riscossione. Se dall’esame della cartella di pagamento “ non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato, né il metodo di calcolo, vale a dire se si applica la capitalizzazione semplice degli stessi o quella composta” – così si legge nella sentenza – “e, qualora si applichi quest’ultima, qual è il periodo di riferimento”, la stessa cartella esattoriale è nulla. Riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti senza l’indicazione delle specifiche modalità di calcolo degli stessi, non è sufficiente per scongiurare pratiche non in linea con la legislazione vigente.
Cartella esattoriale nulla: l’orientamento della Cassazione
La Commissione piemontese ha in tal modo confermato l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4516/2012 ha affermato che tutte le cartelle di pagamento notificate dopo giugno 2008 prive dell’indicazione della base di calcolo degli interessi, dovranno considerarsi illegittime, sia a prescindere dalla circostanza che l’accertamento si sia concluso e che il cittadino ne sia già stato messo a conoscenza.
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