Emissione scontrino fiscale o ricevuta esente per le imprese della Grande distribuzione organizzata, la Gdo, nozione questa che viene precisata dal decreto sviluppo 2012 bis appena diventato legge.
Emissione scontrino fiscale: i casi di esonero
Innanzitutto appare utile ricordare i casi in cui non sussiste l’obbligo dell’emissione scontrino fiscale o dell’obbligo di emettere fattura. Tali casi riguardano ad esempio:
– le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
– le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato,
– commercianti al minuto e artigiani, ossia coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante,
– le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta;
– le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie,
– le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza,
– le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
– le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
– le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
– le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
– le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
– le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
-le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie, servizi di deposito bagagli.
Emissione scontrino o ricevuta: esonerate anche le imprese della Gdo
Rientrano tra i soggetti esonerati dall’obbligo di emettere fattura o scontrino fiscale anche le imprese della Grande distribuzione organizzata, sempre che trasmettono telematicamente alle Entrate l’ammontare dei corrispettivi giornalieri.
Le imprese di Gdo nel decreto sviluppo 2012 bis
Il decreto sviluppo 2012 bis, appena approvato, ha stabilito che, solo ai fini dell’esonero dall’obbligo di emissione scontrino, possono essere considerate imprese della grande distribuzione:
– quelle che operano in esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita, ossia con una superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti, o superiore a 250 metri quadri se con popolazione superiore a 10mila abitanti,
– quelle che, a prescindere dalla superficie del negozio, fanno parte di un gruppo societario che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d’affari annuo aggregato superiore a 10 milioni.