Tares, chi deve pagare la nuova tassa sui rifiuti e servizi indivisibili comunali?
Tares, la nuova imposta sui rifiuti e servizi comunali
Dal 1 gennaio 2013, per effetto della manovra salva Italia, al posto della tarsu, Tia1 e Tia 2 entrerà in vigore la Tares, ai sensi dell’articolo 14, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214. La Tares si identifica come la nuova imposta sui rifiuti che include anche la quota relativa ai servizi indivisibili comunali, quali la pubblica illuminazione, la manutenzione del manto stradale, ecc
Pagare tassa rifiuti e servizi, chi è obbligato?
A questo punto alcune delucidazioni sono d’obbligo, soprattutto sui soggetti che sono tenuti a pagare la nuova imposta sui rifiuti e servizi comunali.
Pagare tassa rifiuti e servizi: quando scatta l’obbligo?
L’obbligo del pagamento della nuova Tares scatta quando si utilizzano superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi. Vengono in aiuto in tal caso parametri specifici, come la densità della superficie stessa, il numero degli occupanti, ecc. Tuttavia è bene precisare che sono escluse dalla tassazione della nuova imposta sui rifiuti e servizi comunali, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Tares: possibile proroga?
Se la legge di stabilità 2013 ha previsto il differimento ad aprile del pagamento della Tares, le novità non terminano certo qua.